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materie proprie della sezione, eccettuate quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

3oi laureati in scienze naturali, che non abbiano conseguita una delle licenze universitarie in scienze fisico-matematiche, possono essere iscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie della sezione, eccettuate la chimica, la fisica e la mineralogia;

4o i laureati in chimica e quelli in scienze naturali che abbiano conseguita una delle licenze universitarie in scienze fisicomatematiche, possono essere iscritti al terzo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie del secondo biennio, tranne quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale obbligo nei loro studi anteriori;

5o gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere iscritti al terzo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte pel secondo biennio; eccettuate la meccanica razionale e la geodesia, ove essi abbiano frequentati tali corsi in università e istituti superiori, in cui le due materie non sono insegnate in modo diverso agli aspiranti al diploma d'ingegnere ed agli aspiranti alla laurea in matematica ;

6o qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazioni di corso.

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1o i laureati in matematica possono essere iscritti al terzo anno, essendo però obbligati a frequentare i corsi ed a subire gli esami di tre almeno delle materie indicate sopra all'art. 19, per le quali essi non abbiano di già soddisfatto a tale obbligo, e dovendo inoltre frequentare per tutto il biennio il laboratorio di fisica ed attendere, per sei mesi almeno, ad esercizi pratici di chimica; 2oi laureati in chimica e in chimica e farmacia:

a) se hanno conseguita una delle licenze universitarie in scienze fisico-matematiche, possono essere iscritti al terzo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami sulle materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

b) se hanno conseguito la licenza in scienze naturali o in chimica, possono essere iscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami sulle materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

3o 1 laureati in scienze naturali:

a) se non hanno conseguita una delle licenze universitarie in scienze fisico-matematiche, possono essere iscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie del primo biennio della sezione fisico-matematica e del secondo biennio della sezione fisica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

b) se hanno conseguito una delle licenze in scienze fisicomatematiche, seguono le condizioni dei laureati in chimica, di cui al n. 2 sub a);

4o i laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie prescritte per la sezione, tranne quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione però non si applica alla fisica sperimentale, per la quale sono tenute a frequentare di nuovo il corso e a sostenerne l'esame;

5o gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere iscritti al terzo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

6o qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

III. · Per la laurea in chimica.

1o I laureati in matematica possono essere iscritti al terzo anno zon obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali già non abbiano adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione non si applica alla chimica generale, per la quale dovranno iscriversi di nuovo al corso e ripetere l'esame;

2o i laureati in fisica possono essere iscritti al terzo anno con Pobbligo di attendere alle esercitazioni in chimica e della frequenza

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ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione chimica ;

30i laureati in scienze naturali e i laureati in agraria possono essere iscritti al terzo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione chimica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

4o i laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al terzo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione però non si applica alla chimica generale, per la quale dovranno frequentare di nuovo il corso e ripetere l'esame;

5o coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale o quello di licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici, possono essere iscritti al terzo anno; essi sono esonerati dal frequentare i corsi seguiti per ottenere il diploma di farmacista, ma debbono sostenere gli esami di fisica e mineralogia, anche se li abbiano anteriormente superati;

6o gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali seguono la condizione dei laureati in medicina e chirurgia, di cui al n. 4; 7o qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

IV.

Per la laurea in scienze naturali.

1o I laureati in matematica, in fisica, in chimica o in chimica e farmacia, e i laureati in agraria possono essere iscritti al terzo anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

20 i laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al terzo anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione, comprese quelle richieste per la licenza in scienze naturali;

3° coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale o quello di licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici, possono essere iscritti al secondo anno; ove, però, abbiano già seguito per due anni il corso di anatomia normale, o quello di anatomia e fisiologia comparate, possono essere iscritti al terzo anno; hanno, però, l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami, per le materie proprie della sezione, comprese quelle che già studiarono per conseguire il diploma di farmacista, fatta eccezione della chimica generale;

4° gl'ingegneri civili e gl'ingegneri industriali possono essere iscritti al terzo anno, con obbligo della frequenza e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

5o qualsiasi altra laurea o diploma non då diritto ad abbreviazione di corso.

ART. 28. Alla facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono essere annesse scuole di magistero.

Esse sono ordinate secondo un regolamento speciale.

ART. 29. Gli insegnanti di materie affini potranno organizzarsi in istituti o scuole speciali di complemento e di perfezionamento, secondo regolamenti da approvarsi dal ministro, udito il parere del consiglio superiore.

Diplomi speciali non si potranno conferire, se non a giovani che abbiano già conseguita la laurea, e che abbiano dopo di essa frequentato tali istituti o scuole e superate le prove speciali richieste dai relativi regolamenti.

Agli effetti delle tasse, gli aspiranti a diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Articolo transitorio.

ART. 30. I presente regolamento avrà pieno vigore coll'anno scolastico 1906-907 per tutti gli studenti. Il rettore, udita la facoltà, potrà accordare le facilitazioni necessarie a che l'applicazione di esso si compia senza danni di carriera per gli studenti presentemente iscritti.

Visto, d'ordine di sua marstà: P. BOSELLI.

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12. storia antica;

13. storia moderna;

14. geografia.

Secondo i ruoli delle varie facoltà l'insegnamento della storia comparata delle lingue neo-latine potrà essere unito a quello della storia comparata delle letterature neo-latine.

ART. 3. Tenendo conto delle leggi speciali che governano i vari istituti universitari e dei particolari bisogni della facoltà, si possono impartire, su proposta della facoltà e udito il parere del consiglio superiore, oltre agli insegnamenti indicati nel precedente articolo, anche insegnamenti complementari, a norma dell'articolo 92 del regolamento generale universitario.

ART. 4. Nelle facoltà più importanti per numero di studenti e in quelle, dove ne sia più vivo il bisogno, possono essere istituite, udito il consiglio superiore di pubblica istruzione, scuole speciali di filologia moderna, con insegnamenti delle principali letterature moderne.

La materia dei programmi, degli esami e dei diplomi di tali scuole sarà disciplinata in uno speciale regolamento,

ART. 5. Il corso della facoltà di filosofia e lettere dura quattro anni. Per esservi ammesso lo studente deve aver conseguito la licenza liceale.

ART. 6. La facoltà di filosofia e lettere conferisce due lauree, l'una per gli studi filosofici e l'altra per gli studi letterari.

ART. 7. Per essere ammesso alla laurea in filosofia o in lettere lo studente deve aver superato quindici esami speciali, dei quali dieci sopra materie fondamentali indicate dalla facoltà, e cinque sopra materie aflini o complementari, scelte tra gli insegnamenti costitutivi e tra i corsi affini o complementari della facoltà di filosofia e lettere e di altre facoltà universitarie.

Tra i dieci insegnamenti obbligatori per la laurea in filosofia deve essere sempre compreso un corso di scienze, e, nelle facoltà dove esista, un corso di psicologia sperimentale.

Tra i dieci insegnamenti obbligatori per la laurea in lettere deve essere sempre compreso un corso di pedagogia e uno di altra materia filosofica.

ART. 8. La durata di ciascun insegnamento obbligatorio sarà fissata dalla facoltà.

Per la laurea in filosofia sono biennali i corsi in filosofia teoretica, di filosofia morale, di storia della filosofia, di pedagogia.

Per la laurea in lettere sono triennali i corsi di letteratura italiana, di letteratura latina e di letteratura greca.

ART. 9. Nella facoltà di filosofia e lettere si danno tre specie di esami :

1° esami speciali;

2o esami di licenza;

3o esami di laurea.

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ART. 10. I quindici esami speciali, necessari a ciascuno studente per essere ammesso, a norma dell'art. 7, all'esame di laurea, debbono riferirsi a quindici differenti materie.

ART. 11. Gli esami speciali versano sopra una sola disciplina e comprendono tutto il programma approvato a principio dell'anno dalla facoltà.

Se la materia è ripartita in più anni, l'esame sarà dato alla fine della trattazione di essa e avrà una durata proporzionale agli ann d'insegnamento.

Per quelle materie però, la cui trattazione dura più di un anno, ma le cui singole parti possono considerarsi come distinti corpi di dottrina, l'esame, su parere conforme della facoltà, potrà essere dato dallo studente alla fine di ciascun anno.

In questo ultimo caso, la ripetizione dell'esame non importa il pagamento della sopratassa prescritta, salvo che si tratti dell'esame finale della materia.

ART. 12. All'esame di licenza non potrà presentarsi chi non abbia superati almeno sette dei quindici esami obbligatori per la laurea in lettere o per quella in filosofia.

L'esame di licenza è obbligatorio per l'ammissione al secondo biennio. E consiste in una versione dall'italiano in latino, in una versione dal greco in italiano e nella discussione di un lavoro di ricerca relativo e proporzionato agli studi già fatti.

La discussione suddetta si farà innanzi ad una commissione composta di tre membri, designati dalla facoltà.

I grado, che si consegue coll'esame di licenza, non abilita all'insegnamento.

ART. 13. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di tesi orali.

La dissertazione sarà svolta liberamente dal candidato sopra argomenti relativi alla laurea cui aspira.

La dissertazione dovrà essere depositata nella segreteria della facoltà insieme all'indicazione di tre tesi orali, almeno un mese prima del giorno fissato per la sessione degli esami di laurea.

La dissertazione deve essere esaminata da una commissione di tre membri, di cui faccia sempre parte il professore ufficiale della materia a cui essa si riferisce.

La discussione sulla dissertazione scritta e sopra due almeno delle tre tesi orali, presentate dal candidato, durerà non meno di quaranta minuti.

Nello specchietto degli esami speciali, che va annesso al diploma di laurea, si terrà nota del titolo della dissertazione, presentata per l'esame di licenza e per quello di laurea.

ART. 14. I laureati in lettere, che vogliono ottenere anche la laurea in filosofia, e i laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere, debbono iscriversi al quarto anno del rispettivo corso di studi e superare gli esami che saranno indicati dalle facoltà caso per caso. I laureati in giurisprudenza, che aspirano alla laurea in lettere, possono essere iscritti al secondo anno di corso; e i laureati in giurisprudenza, che aspirano alla laurea in filosofia, possono essere iscritti al terzo anno di corso, alle condizioni che saranno indicate dalla facoltà.

Gli studenti in scienze naturali, che abbiano compiuto il primo biennio di studi presso la loro facoltà e abbiano ottenuta la licenza relativa; e gli studenti di medicina, che abbiano superati gli esami in tutte le materie preparatorie necessarie per la laurea di medicina, possono essere iscritti al terzo anno della facoltà di filosofia e lettere e conseguire la laurea in filosofia, alle condizioni che saranno indicate dalla facoltà caso per caso.

Il numero degli esami speciali a cui saranno obbligati, non potrà in nessun caso essere inferiore a otto.

ART. 15. Alle facoltà di filosofia e lettere sono annesse scuole di magistero, ordinate secondo un regolamento speciale.

ART. 16. Gli insegnamenti di materie affini possono essere ordinati in istituti, scuole e seminari filosofici, pedagogici, storici, filologici, archeologici e artistici e possono essere integrati con insegnamenti di altre facoltà, secondo norme speciali da approvarsi dal ministero udito il parere del consiglio superiore.

(1) Agli articoli 3 e 14 di questo regolamento furono già portate le varianti recate dal regio decreto 8 luglio 1906 n. 410.

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Diplomi speciali non possono essere conferiti se non a giovani che abbiano frequentato l'università e conseguita una laurea in questa o in altra facoltà.

ART. 17. Il presente regolamento ha pieno vigore con l'anno scolastico 1906-907 per tutti gli studenti.

I rettore, udita la facoltà, potrà accordare le facilitazioni necessarie a che l'applicazione di esso si compia senza danni di carriera per gli studenti precedentemente iscritti.

Visto, d'ordine di sua maestà: P. BOSELLI.

REGOLAMENTO SPECIALE per le scuole di farmacia.

ART. 1. Le scuole di farmacia hanno per iscopo:

a) di conferire il diploma per l'abilitazione all'esercizio professionale della farmacia;

b) di conferire, nelle università a ciò designate, la laurea in chimica e farmacia che, oltre ad abilitare all'esercizio professionale della farmacia, dà ai laureati i diritti che sono determinati dalle leggi e dai regolamenti di pubblica istruzione e di sanità.

ART. 2. Le materie fondamentali della scuola di farmacia sono le seguenti:

1. chimica inorganica ed organica;

2. fisica sperimentale;

3. mineralogia;

4. botanica generale;

5. zoologia;

6. chimica farmaceutica e tossicologica;

7. materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
8. igiene.

È inoltre obbligatorio un corso di chimica bromatologica da darsi per incarico.

ART. 3. Le materie obbligatorie cosi per il diploma come per la laurea, fatta eccezione della chimica farmaceutica e tossicologica e della chimica bromatologica, sono comprese fra quelle della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e della facoltà di medicina e chirurgia. I relativi insegnanti e quello di chimica farmaceutica e tossicologica costituiscono il consiglio della scuola di farmacia, del quale fanno parte anche gl'insegnanti dei corsi complementari, istituiti espressamente per la scuola.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato alla facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

I corsi liberi di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica appartengono esclusivamente alla scuola di farmacia.

ART. 4. Nel proporre l'istituzione di nuovi insegnamenti, la scuola di farmacia dovrà mirare preferibilmente a quelli che servano a completare i già esistenti, specialmente in riguardo alle applicazioni delle scienze insegnate ed alla pratica professionale farmaceutica.

ART. 5. La scuola di farmacia ha un direttore nominato dal re, tra i professori ordinari insegnanti della scuola, sopra una terna proposta dalla scuola medesima. Il direttore dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Egli ha le stesse attribuzioni e gli stessi diritti dei presidi di facoltà. Ne fa le veci, in sua assenza, fessore ordinario anziano.

il pro

ART. 6. Il direttore comunica i programmi e gli orari degli insegnamenti proprii della scuola di farmacia alla facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e a quella di medicina e chirurgia, le quali, in adunanze a cui interverrà il direttore, potranno esporre le loro osservazioni e proporre gli opportuni coordinamenti.

ART. 7. L'ammissione ai corsi, tanto per gli aspiranti al diploma professionale di farmacia, quanto per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, è regolata dalle stesse norme che valgono per l'ammissione ai corsi della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali. ART. 8. Gli insegnamenti della scuola vengono impartiti mediante lezioni teoriche e dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori.

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ART. 10. Gli esami speciali si danno di regola alla fine degli anni prescritti per ciascun corso.

ART. 11. Allo scopo indicato nell'articolo precedente, la scuola si raduna alla fine di ciascun anno per la compilazione e la coordinazione degli orari e dei programmi di corso e di esame per l'anno successivo.

ART. 12. Le prove pratiche consistono in esperienze relative alla scienza o ramo di scienza, su cui esse vertono. Le modalità saranno fissate dalla scuola caso per caso.

ART. 13. Nessun anno di studio sarà valido, se lo studente non sia iscritto almeno a tre corsi obbligatori.

A questo effetto si considerano corsi obbligatori anche i complementari, purchè lo studente ne sostenga l'esame e le esercitazioni nei laboratori di chimica e di chimica farmaceutica.

ART. 14. I professori potranno assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e prove sperimentali serviranno di criterio per l'ammissioue da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

ART. 15. Nella scuola di farmacia, per gli aspiranti al diploma professionale si possono conferire due gradi e gli studi ed esercizi obbligatori sono ripartiti in due bienni: al termine del primo biennio, qualora sieno stati superati tutti gli esami del biennio, si confe. risce la licenza in farmacia, al termine del secondo il diploma in farmacia.

ART. 16. Il consiglio della scuola indicherà quali sieno gli esercizi obbligatori per il conseguimento dei singoli gradi e quali di essi possano essere compresi nel numero dei corsi obbligatori all'effetto dell'iscrizione di cui all'art. 13.

Il consiglio stesso determinerà ogni anno quale somma gli studenti debbano versare in segreteria come contributo per le spese di laboratorio per le singole esercitazioni pratiche.

ART. 17. Nel primo biennio i corsi ed esercizi obbligatori sono i seguenti:

chimica inorganica ed organica; fisica sperimentale; botanica generale;

mineralogia;

chimica farmaceutica e tossicologica;

chimica bromatologica;

esercizi di preparazioni e di analisi chimica nel laboratorio di chimica farmaceutica.

Nel secondo biennio :

chimica farmaceutica e tossicologica;

materia medica (farmacognosia) e farmacologia; esercizi di chimica farmaceutica;

esercizi di farmacognosia.

Durante questo biennio, e specialmente durante il quarto anno, lo studente si eserciterà liberamente nella pratica farmaceutica presso una farmacia da lui scelta. Il tempo complessivo della pratica non dovrà essere inferiore ad un anno solare e dovrà risultare da attestazioni rilasciate dai direttori delle farmacie, presso le quali lo studente abbia esercitato la pratica.

Un semestre almeno di questa pratica farmaceutica dovrà esserc compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali e quello generale prescritto per la fine del terzo anno.

In ogni caso, per presentarsi all'esame di diploma in farmacia, lo studente dovrà aver compiuto i quattro anni di regolare iscrizione. ART. 18. Gli esami speciali prescritti per ottenere la licenza in farmacia sono i seguenti:

chimica inorganica ed organica; fisica; mineralogia;

botanica;

chimica farmaceutica e tossicologica (inorganica ed organica).

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Anche se la chimica inorganica ed organica costituissero due corsi distinti, lo studente dovrà frequentarli, ma sosterrà un unico esame sopra apposito programma approvato dalla scuola.

Inoltre lo studente dovrà sostenere una prova pratica sull'analisi chimica, secondo le norme che saranno stabilite dalla scuola.

Superati questi esami e questa prova, lo studente conseguirà il certificato di licenza, col quale potrà essere ammesso al secondo biennio di studi.

Gli esami speciali per ottenere il diploma in farmacia sono i seguenti:

chimica farmaceutica e tossicologica (organica ed inorganica); chimica bromatologica;

materia medica (farmacognosia) e farmacologia.

ART. 19. L'esame di diploma professionale di farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno ; alla fine del terzo il candidato dovrà superare le seguenti prove:

un'analisi qualitativa che il candidato eseguisce nel laboratorio di chimica farmaceutica, in presenza di due membri almeno della commissione esaminatrice, alla quale ne renderà conto con apposita relazione scritta;

un'analisi o preparazione, estratta a sorte, di due prodotti farmaceutici da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza del direttore;

una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata degli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non ha superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato dovrà presentarsi ad un esame pratico e professionale, nel quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante, e dovrà rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza colla farmacia.

ART. 20. La commissione per l'esame di diploma alla fine del terzo anno è costituita da cinque membri, fra i quali saranno sempre il direttore della scuola, presidente e i professori di chimica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacognosia) e farmacologia, e un libero docente scelto tra quelli che insegnano effettivamente nella scuola.

Mancando uno dei professori ufficiali delle materie, di cui al comma precedente, od essendo lo stesso direttore insegnante di una di esse, o mancando un libero docente insegnante nella scuola, il consiglio potrà scegliere un altro professore ufficiale insegnante nella scuola, e preferibilmente quello di botanica, e un libero docente che dia un corso nella facoltà medico-chirurgica.

Per l'esame pratico e professionale, alla commissione così costituita si aggiungeranno due provetti farmacisti da nominarsi dal rettore, su proposta della scuola e scelti possibilmente fra coloro che hanno fatto pubblicazioni scientifiche.

ART. 21. Nella scuola di farmacia per gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia si possono conferire due gradi; e gli studi ed esercizi relativi sono ripartiti in due bienni ed un anno di pratica farmaceutica. Al termine del primo biennio, qualora siano stati superati tutti gli esami, si conferisce la licenza in chimica e farmacia, e alla fine del quinto anno la laurea in chimica e farmacia.

Gli studi ed esercizi obbligatori del primo biennio sono i seguenti: fisica sperimentale con esercizi pratici di laboratorio; chimica inorganica ed organica;

mineralogia con esercizi in laboratorio;

zoologia;

igiene;

chimica bromatologica;

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esercitazioni di analisi chimica quantitativa nel laboratorio d chimica generale;

esercitazioni di chimica farmaceutica, tossicologica, bromatologica, e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennali), esercizi di farmacognosia.

Durante il secondo biennio, e specialmente durante il quinto anno, lo studente si eserciterà liberamente nella pratica farmaceutica secondo il disposto dell'art. 17. Un semestre almeno di questa pratica dovrà essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali e quello generale prescritto per la fine del quarto anno. In ogni caso, per presentarsi all'esame di laurea in chimica e farmacia, lo studente dovrà aver compiuto i cinque anni di regolare iscrizione. Nel caso che per alcune materie fondamentali fossero istituiti corsi speciali per la scuola, il consiglio stabilirà se gli studenti aspiranti alla laurea debbano seguire questi corsi speciali, oppure quelli impartiti nelle facoltà di scienze e di medicina.

ART. 22. Gli esami speciali prescritti per ottenere la licenza in chimica e farmacia sono i seguenti:

chimica inorganica ed organica;

fisica;

mineralogia;

botanica;

zoologia;

chimica farmaceutica e tossicologica (inorganica ed organica). Inoltre lo studente dovrà sostenere una prova teorico-pratica riguardante le preparazioni chimiche.

Se la chimica inorganica ed organica costituissero due corsi distinti, lo studente dovrà frequentarli tutti e due e sostenerne separatamente l'esame.

Superati questi esami e questa prova, allo studente verrà rilasciato il certificato di licenza.

Gli esami speciali per il secondo biennio sono i seguenti: chimica farmaceutica organica ed inorganica;

chimica bromatologica;

igiene.

Un altro esame sopra materia scelta dal candidato fra quelle non obbligatorie consigliate dalla scuola.

Lo studente, inoltre, dovrà superare una prova pratica di farmacognosia, e, alla fine del terzo anno, una di chimica analitica e una di chimica farmaceutica.

ART. 23. L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno. Alla fine del quarto anno lo studente dovrà :

superare tre prove di analisi chimica, qualitativa, quantitativa e tossicologica, da eseguirsi sotto la sorveglianza di almeno due membri della commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica;

superare una prova di analisi e preparazione, estratta a sorte, di due prodotti farmaceutici, pure da eseguirsi come all'alinea precedente;

presentare una tesi di laurea, di indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente affini alla farmacia. Le dissertazioni di laurea, se presentate manoscritte, dovranno essere accompagnate da non meno di quindici copie a stampa di un largo riassunto delle medesime. La tesi dovrà essere depositata nella segreteria universitaria, almeno un mese prima della data fissata dalla scuola per l'esame insieme con il titolo di tre tesi orali che lo stu

botanica con esercizi in laboratorio, specialmente sulle piante dente si offre di svolgere davanti alla commissione esaminatrice, officinali;

chimica farmaceutica e tossicologica;

esercitazioni di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica;

esercitazioni di analisi qualitativa nel laboratorio di chimica

generale.

Nel secondo biennio:

himica farmaceutica e tossicologica;

materia medica (farmacognosia) e farmacologia;

scelte in materie obbligatorie, diverse da quella che forma oggetto della dissertazione;

sostenere un esame orale che comprende la discussione delle prove pratiche e della tesi presentata e di due tesi orali estratte a sorte fra le tre presentate dal candidato.

Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale od il libero docente, sotto la cui direzione e nel cui laboratorio fosse stata elaborata la tesi, oppure altro docente cui ne fosse stato dato incarico dal direttore.

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La durata complessiva della prova orale non sarà maggiore di

un'ora.

Alla fine del quinto anno il candidato dovrà presentarsi ad un esame pratico e professionale, secondo quanto è detto nell'art. 19.

Quei giovani che si occupassero di ricerche originali per la tesi di laurea, potranno ottenere, su proposta del direttore del laboratorio in cui lavorano e dietro parere favorevole del consiglio della scuola, di presentare la dissertazione e di sostenere l'esame di laurea alla fine del quinto anno.

ART. 24. La commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia si compone di undici membri ed è presieduta dal direttore della scuola.

Fanno parte della commissione, oltre il presidente, sei professori della scuola di farmacia, tra i quali sempre quelli di chimica e chimica farmaceutica e tossicologia, di materia medica (farmacognosia) e farmacologica e di botanica, e quattro liberi docenti, preferibilmente insegnanti della scuola o altrimenti insegnanti nella facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, o in quella di medicina e chirurgia: fra questi non mancherà quello, nel cui laboratorio o sotto la cui direzione fosse stata elaborata la tesi.

Per l'esame professionale e pratico si aggiungeranno due esperti farmacisti secondo quanto è detto nell'art. 20.

ART. 25. I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia ed in agraria aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di frequentare i corsi e le esercitazioni, di superare gli esami mancanti e prescritti per la laurea in chimica e farmacia e di compiere la pratica farmaceutica.

I laureati in chimica possono essere ammessi al quarto anno, purchè frequentino od abbiano frequentato per un biennio il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi, ne superino l'esame, superino anche quello di materia medica (farmacognosia) e farmacologia e quello di chimica bromatologica. Devono inoltre esercitarsi per un anno solare nella pratica farmaceutica.

Coloro che hanno conseguito il diploma in farmacia possono essere ammessi al terzo anno di chimica e farmacia, purchè ripetano gli esami di quelle discipline che la scuola indicherà caso per caso, ed abbiano soddisfatto agli obblighi, di cui all'art. 7.

ART. 26. I laureati in chimica, fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia ed agraria aspiranti al diploma professionale debbono seguire il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica coi relativi esercizi, superarne gli esami, e superare anche quelli delle materie obbligatorie che non abbiano già precedentemente sostenuti, fare l'anno solare di pratica e sostenere l'esame di diploma come all'art. 19.

ART. 27. I laureati in medicina veterinaria, aspiranti al diploma, possono essere ammessi al terzo anno, quando comprovino di aver seguito, per un anno, il corso di chimica farmaceutica, coll'obbligo di frequentare gli esercizi pratici nel laboratorio di chimica farmaceutica tossicologica nel terzo e quarto anno.

Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

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LEGGE 29 luglio 1906 n. 474, relativa alla convalidazione dei regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ART. 1. È convertito in legge il regio decreto 30 giugno 1904 n. 283, col quale è approvata la dichiarazione scambiata a Cettigne il 10 e 11 giugno 1904 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903.

ART. 2. Sono pure convertiti in legge i regi decreti 23 dicembre 1900 n. 452; 26 dicembre 1901 n. 525 (1) e 28 dicembre 1902 n. 552 (2), concernenti tre successive proroghe, fino al 1° gennaio 1904 del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883. Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi 29 luglio 1906.
VITTORIO EMANUELE.

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LEGGE 16 agosto 1906 n. 475, concernente l'approvazione della convenzione per la creazione di un istituto internazionale di agricoltura conchiusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ART. 1. Il governo del re è autorizzato a dare esecuzione alla convenzione del 7 giugno 1905 per la creazione di un istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma.

ART. 2. Il governo del re è autorizzato ad iscriversi, fra gli Stati aderenti, nel primo gruppo, in conformità dell'art. 10 della convenzione stessa.

ART. 3. I fondi occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione, saranno annualmente iscritti in apposito capitolo del bilancio del ministero degli affari esteri.

In apposito capitolo del bilancio stesso, per l'esercizio 1906-907, sarà stanziato un fondo preliminare di lire 20.000. Ordiniamo, ecc.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addi 16 agosto 1906.
VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

REGIO DECRETO 4 agosto 1906 n. 489, che stabilisce il numero dei posti di primo segretario e di consigliere di prefettura.

Veduto l'articolo 28 del regolamento approvato con nostro decreto 2 febbraio 1902 n. 26 (3);

In applicazione della legge 8 luglio 1906 n. 317;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. I posti di primo segretario e di consigliere di prefettura da conferire in seguito al concorso per merito distinto, che sarà bandito immediatamente dopo la pubblicazione della presente disposizione, sono stabiliti nel numero di dodici.

(3) Inserito in questa Raccolta, 1902, Suppl., 46.

21 Giurispr. ital., vol. LVIII, 1906 Supplemento legislativo.

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