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REGIO DECRETO 12 novembre 1905 n. 565, che ap

prova e contiene le disposizioni relative all'ordinamento ed alle attribuzioni del consiglio superiore della marina mercantile.

Visti i regi decreti in data 2 aprile 1905 n. 152 (1) e 9 luglio 1905 n. 405, sull'ordinamento del consiglio superiore della marina mercantile ;

Riconosciuta l'opportunità di variare il numero dei membri designati dal suindicato consiglio superiore, di modificare alcune regole relative a quel consesso, e di riunirle poi tutte in unico testo; Udito il parere del consiglio di Stato ;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

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(Art. 2 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Il consiglio può essere chiamato a dare il suo parere :

1. Su tutti i disegni di legge, di regolamenti e di decreti di massima riguardanti la marina mercantile.

2. Sulle proposte di modificazioni della circoscrizione marittima stabilita dal codice per la marina mercantile.

3. Su tutte le questioni di massima relative all'ordinamento amministrativo della marina mercantile.

4. A richiesta dei ministeri competenti, sulle parti controverse dei trattati di commercio e di navigazione, degli accordi internazionali che riguardino la navigazione, la pesca, l'industria marittima in generale e gli interessi della gente di mare nazionale.

5. Sull'ordinamento del servizio dei porti, sulla sistemazione del servizio ferroviario in relazione col movimento della navigazione, sulle proposte di istituzione di concorsi portuari, sulla classificazione dei porti e sulle proposte di opere marittime che devono essere eseguite di concerto fra i ministeri della marina e quello dei lavori pubblici.

(1) Inserito in questa Raccolta, 1905, Suppl., 182.

6. Sulle proposte di nuove tasse e di diritti marittimi principali

e supplementari, sulla applicazione delle tasse e dei diritti esistenti, sulle questioni di massima e reclami relativi, sulle proposte di nuove tariffe di diritti consolari e sull'applicazione di quelli vigenti, sulle proposte di agevolazioni da usare, in materia di tasse e di diritti, verso la bandiera nazionale e le bandiere straniere, sulle proposte di trattamenti differenziali e sui relativi reclami.

7. Su tutte le proposte di legge, di regolamenti e di decreti relativi al trasporto per mare dei passeggeri e degli emigranti, sulle questioni di massima riguardanti l'emigrazione, relativamente alle attribuzioni dell'amministrazione marittima, e su di ogni altro argomento che, relativamente al trasporto dei passeggeri e di emigranti, possa interessare la marina mercantile nazionale, comprese le questioni riguardanti il trattamento da usare verso le navi straniere che vengono ad esercitare tali traffici nei porti nazionali, e le agevolazioni che si concedano per dirigere emigranti nazionali a prendere imbarco nei porti stranieri.

8. Sull'istituzione dei servizi marittimi postali e commerciali, sui rapporti fra il servizio ferroviario e quello marittimo postale, sulle questioni relative al funzionamento dei servizi già esistenti nei rapporti dell'interesse pubblico, su di ogni proposta di sovvenzione diretta o indiretta per lo stabilimento di linee di navigazione, ed infine su di ogni altro argomento riguardante l'espansione del commercio marittimo nazionale.

9. Sul servizio di sanità marittima, relativamente agli interessi della marina mercantile, nei limiti delle attribuzioni dell'amministrazione della marina, sui reclami relativi al trattamento sanitario usato verso navi nazionali in porti stranieri, sulle proposte di imposizione di speciali diritti, ed infine sul sistema sanitario marittimo in generale.

10. Sull'ordinamento della r. scuola superiore navale, degli istituti nautici e dell'insegnamento nautico in generale e sui relativi programmi.

11. Sull'esercizio della pesca, per quanto riguarda le attribuzioni della marina mercantile, sulla ripartizione del litorale in distretti di pesca, sulle concessioni ai sindacati per le società cooperative ed alle società in generale fra i pescatori e relativi regolamenti; sulle questioni relative al trattamento usato verso i pescatori nazionali in acque straniere, sulla ammissione di pescatori stranieri nei mari dello Stato, sulle istituzioni destinate a promuovere l'industria della pesca o l'istruzione dei pescatori.

12. Sulle proposte di leggi, di regolamenti e di decreti relativi alla previdenza ed all'assistenza della gente di mare, sulle proposte di fondazione di istituti destinati a regolare l'offerta e la richiesta di lavoro della gente stessa, e di società cooperative fra le persone addette al servizio della navigazione e dei porti.

13. Sulle opportunità di addivenire alla concessione di parti de! demanio marittimo, dei porti, delle rade o delle spiagge per lo stabilimento di opere di speciale importanza per l'industria ed il commercio marittimo nazionale, concessione negata dal ministero della marina o da altre amministrazioni dello Stato.

In questo caso il parere del consiglio superiore deve essere chiesto tanto sulla domanda delle parti interessate che degli enti pubblici.

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(Art. 3 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Se consenzienti le parti e annuente il ministro della marina potrà, anche sulla richiesta di enti pubblici, essere chiesto il parere del consiglio superiore sulle questioni di carattere collettivo concernenti i rapporti fra la gente di mare, compresi i lavoratori dei porti, e gli armatori, le società di navigazione e gli esercenti di pubblici servizi nei porti.

ART. 4.

(Art. 4 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Il consiglio può, di sua iniziativa, proporre al ministro della marina le riforme della legislazione, le inchieste ed i provvedimenti che reputa utili all'incremento dell'industria marittima nazionale ed agli interessi della gente di mare.

ᎪᎡᎢ. 5.

(Art. 5 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

È in facoltà del ministro della marina di chiedere il parere del consiglio su di ogni altra materia che non sia fra quelle indicate nei precedenti articoli e che abbia attinenza alla marina mercantile.

ART. 6.

(Art. 6 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152 e 9 luglio 1905 n. 405, modificati).

Il consiglio si compone di membri di diritto e di membri designati. Il numero complessivo dei membri del consiglio è di quaranta. Sono membri di diritto:

Il direttore generale del personale e servizio militare al ministero della marina;

il direttore generale delle costruzioni navali ;

il direttore generale della marina mercantile ;

il direttore generale delle gabelle;

il direttore generale del demanio;

il maggior generale medico-ispettore del servizio sanitario mili

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un macchinista in 1o in qualità di rappresentante dei macchinisti navali;

un rappresentante dei lavoratori del mare e dei porti;
un rappresentante dei pescatori.

ART. 7.

(Art. 7 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152, modificato).

I membri del consiglio sono nominati con decreto reale su proposta del ministro della marina.

I membri designati durano in carica tre anni e possono essere confermati, ad eccezione di otto di essi che devono ogni triennio essere sostituiti.

I membri da sostituirsi saranno indicati mediante estrazione a sorte.

ART. 8.

(Art. 8 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente più della metà dei membri del consiglio.

ART. 9.

(Art. 9 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

I lavori del consiglio saranno diretti da un presidente o da un vicepresidente, da nominarsi fra i membri di esso, con decreto reale, i quali rimangono in carica per tre anni.

ART. 10.

(Art. 10 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Il consiglio si raduna in sessioni ordinarie nel maggio e nel novembre di ogni anno.

Potrà anche essere radunato in sessioni straordinarie. La convocazione del consiglio è fatta dal ministro della marina, sia direttamente, sia su proposta del presidente.

ART. 11.

(Art. 11 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Il consiglio è ripartito in 4 sezioni:

1. Della navigazione in generale, dei trattati ed accordi internazionali, delle costruzioni navali, del diritto marittimo in tempo di guerra.

2. Della protezione della marina mercantile, delle tasse e diritti marittimi, di tutte le questioni relative all'industria dell'armamento. 3. Del servizio dei porti, delle concessioni del demanio marittimo, della pesca e dei pescatori.

4. Delle istituzioni di previdenza e di assistenza per la gente di mare, delle leggi e dei regolamenti di carattere sociale.

ART. 12.

(Art. 12 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

L'assegnazione dei membri del consiglio alle rispettive sezioni sarà fatta dal presidente, il quale potrà sempre modificarla.

ART. 13.

(Art. 13 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Ciascuna sezione procede all'esame preliminare, secondo la propria competenza, delle materie che debbono essere sottoposte all'esame del consiglio superiore ed elegge nel suo seno un presidente. I presidenti delle sezioni costituiscono il comitato permanente del consiglio superiore.

ᎪᎡᎢ. 14.

(Art. 14 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152, modificato).

Al comitato permanente del consiglio superiore è preposto il presidente, ed in sua assenza o per sua delegazione, il vice-presidente.

Il direttore generale della marina mercantile è sempre membro effettivo di diritto del comitato.

Il segretario del consiglio superiore esercita, con diritto al voto, le stesse funzioni presso il comitato.

ART. 15.

(Art. 15 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Il comitato riassume i lavori compiuti dalle commissioni e designa un relatore che ha l'incarico di riferire al consiglio superiore.

ᎪᎡᎢ. 16.

(Art. 16 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152, modificato).

Il comitato è convocato dal ministro della marina, sia per propria iniziativa, sia sulla proposta del presidente.

ART. 17.

(Art. 17 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Le questioni di carattere collettivo indicate nell'art. 3 sono sottoposte all'esame del comitato, nel quale, in tal caso però, dovranno sempre intervenire i rappresentanti delle parti in controversia per esporre le proprie ragioni, senza che abbiano diritto a voto.

Qualora le parti non accettino il parere del comitato, e ne facciano esplicita domanda, sarà chiesto il parere del consiglio superiore in adunanza generale.

ᎪᎡᎢ. 18.

(Art. 18 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Il ministro della marina ha facoltà di chiedere il parere del comitato sulle questioni di competenza del consiglio superiore, qualora questo non sia radunato.

ART. 19.

(Art. 19 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Il comitato si raduna durante gli intervalli che corrono fra le sessioni del consiglio superiore.

ART. 20.

(Art. 20 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

Le norme per il funzionamento interno del consiglio e per l'ordine dei lavori saranno determinate con decreto ministeriale.

ART. 21.

(Art. 22 del r. decreto 2 aprile 1905 n. 152).

In fine di ogni anno il presidente presenterà al ministro della marina una relazione sui lavori fatti dal consiglio, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale del regno.

ᎪᎡᎢ. 22.

Con decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti, sarà determinato l'ammontare delle indennità e del rimborso delle spese di viaggio da accordarsi ai membri del consiglio superiore della marina mercantile, a carico del capitolo « indennità, compensi specali e sussidi per la marina mercantile » del bilancio della marina. Visto, d'ordine di sua maestà: C. MIRABELLO.

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LEGGE 10 dicembre 1905 n. 582, che autorizza la tassa sui velocipedi e sugli automobili.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ART. 1. A partire dal 1° gennaio 1906 la circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi, delle macchine od apparecchi ad essi assimilabili e degli automobili di ogni specie, è soggetta alle tasse annuali risultanti dalla tabella annessa alla presente legge.

ART. 2. La tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni da adattarsi a tali veicoli a cura degli interessati, nel modo che verrà stabilito dal regolamento.

I contrassegni sono validi per l'anno solare per cui sono emessi, e, pei veicoli di cui ai n. 1, 2, 3 e 4 della tabella, costituiscono la sola prova del pagamento della tassa.

Per gli automobili, di cui dal n. 5 in poi della tabella, il pagamento della tassa verrà annualmente fatto constare anche da speciale quietanza, da rilasciarsi dall'ufficio incaricato della vendita dei contrassegni, sulla licenza di circolazione di cui debbono essere provvisti per le disposizioni in vigore, e che deve sempre essere tenuta a disposizione degli agenti della forza pubblica da chi conduce il veicolo. ART. 3. Sono mantenute, per le tasse stabilite dalla presente legge, le esenzioni accordate dai n. 1 e 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3022, e dall'art. 37 del regolamento, approvato col regio decreto 3 febbraio 1867 n. 3612, per l'applicazione della tassa sulle vetture.

Sono esenti dal pagamento della tassa i velocipedi, le macchine od apparecchi ad essi assimilabili e gli automobili di ogni specie:

a) dati in dotazione fissa ai corpi armati ed agli uffici che fanno parte integrante delle amministrazioni dello Stato, dei comuni e delle provincie, purchè siano condotti da agenti in divisa, o muniti di un segno distintivo facilmente riconoscibile;

b) adibiti a servizio postale ordinario in seguito a speciale autorizzazione del ministero;

c) importati temporaneamente dall'estero, in quanto appartengano a persone ivi residenti e non sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno della temporanea importazione.

Tale esenzione non è però applicabile alle vetture automobili che, quantunque importate temporaneamente dall'estero, vengano usate in servizio pubblico;

d) i velocipedi ed altri simili apparecchi, meno le vetture automobili, usati come mezzo da trasporto da infermi poveri provvisti di una speciale licenza.

ART. 4. È vietato di far circolare sulle aree pubbliche i veicoli indicati nell'art. 1o senza il prescritto contrassegno.

I contravventori incorreranno in un'ammenda corrispondente al doppio della tassa, ed uguale ammenda sarà applicata a chi è sorpreso a circolare con targhetta scaduta o di prezzo insufficiente

In quest'ultimo caso, oltre all'ammenda, il contravventore incorrerà nella perdita del contrassegno.

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