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No 5.

14 septembre 1447.

Traité entre Nicolas V et

la ville de Bologne. (Muratori, Script. rer. ital., XVIII, 685.)

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Cap. 1. Con umiltà e divozion figliale alla santità del nostro signore, el al grembo dell' Apostolica Sede, il comune di Bologna, e generalmente tutti gli abitanti della detta città, il territorio, il distretto, e la diocesi di quella, vogliamo ritornare, e intendiamo adesso dare ogni ubbidienza, e permanere in divozione alla Santità Vostra, l'Universitade, e i cittadini abitatori in quella di ciascun grado e condizione, che vogliano essere o sieno; e da ciascun delitto per loro commesso, ovvero eresia o peccato, che avessero commesso contra la Santità Vostra, o i vostri precessori, e della Romana Chiesa, ovvero Ufiziali, o sudditi di ciascuno, fino al presente dì, che gli hanno commessi, anche da i processi, bandi, condennagioni, sentenze, e s'eglino avessero bando alcuno, o veramente in ispirituale o in temporale, sieno assoluti e liberati in piena forma; e quei tali rimettere, e cancellare di bando, e da registri, in qualunque luogo, dove fossero astretti ad istanza di ciascuno, che potesse addimandare. E che eglino sono ritornati al primo stato. E se fossero scomunicati, debbono essere cavati da tale scomunica. Questo capitolo piace al Papa; che così sia.

Cap. 11. Ancora la comunità e popolo di Bologna propriamente da loro si muovono dopo la perdonanza dalla Vostra Beatitudine impetrata per loro solenni oratori e sindachi della città di Bologna, e del suo contado, forza, distretto, e diocesi di quella, e gli uomini e tutto il popolo alla Santità Vostra si rimettono, e tutte le sue giuridizioni e dominio danno e assegnano co' modi infrascritti, e co' capitoli all' ubbidienza della Santità Vostra, e della Santa Romana Chiesa, con pieno e sufficiente mandato, si come in questa carta si contiene, danno e assegnano nelle mani vostre la detta città con tutto il contado, territorio, distretto, castelli, terre,

ville, e luoghi, e giurano et promettono fideltà, e ubbidienza a Sua Santità, secondochè si contiene in questi ca pitoli. Questo piace al Papa; che così sia.

Cap. III. Ancora ogni singolare persona della città di Bologna, ovvero del contado, forza, o distretto, la quale dovesse dare alcuna quantità di danari alla camera romana, o alla Vostra Santità, sia assoluta e libera da ogni quantità di danaro e d'ogni dazio, ch'eglino avessero comperato, cioè d'all' anno 1438, a di 20 di maggio fino a questi di pe' Reggimenti e ufiziali del comune di Bologna. — Questo capitolo piace al Papa, che così sia, in quanto non sia contra la libertà della Santa Romana Chiesa.

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Cap. IV. Ancora si debbano fare i signori anziani, il confaloniere di giustizia, i confalonieri del popolo, e i massari delle arti, secondo la consuetudine presente e avere potestà secondo la forma degli statuti della detta città. Che debbano essere i signori sedici, i quali sieno con messer lo legato a governare la città. I quali sedici debbano durare per tutto il loro ufizio, e finito quello, essi e il legato debbano provvedere d'altri sedici. signori. E che i detti sedici col legato debbano eleggere un confaloniere di giustizia, i signori anziani, i confalonieri del popolo, i massari delle arti, e gli altri uficj di onore. E che nessuno de i detti reggimenti possa deliberare alcuna cosa senza il reggimento di Bologna.— Questo capitolo piace al Papa; che così sia.

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Cap. v. Ancora se i magnifici signori anziani e i sedici signori volessero mandare ambasceria alcuna alla Santità del Papa, o alla Signoria di Venezia, o alla communità di Firenze, possano mandarla quante volte loro sia necessario; e queste cose si facciano di comune consiglio. Questo non s'intende, s'eglino volessero mandare alcuna ambasciata al Papa; ch'eglino la possano mandare senza consiglio di messer lo legato. Questo Capitolo piace al Papa; che così sia.

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pe' reggimenti di Bologna non si debba guastare, finchè non è finita; e finita ch'essa sarà, i Signori Sedici con messer lo legato possano e debbano rifare la detta imbussolazione, secondo che parrà alla maggior parte e non altramente. E che i vicarj, che anderanno a cento e alla pieve, debbano giurare nelle mani di messere lo vescovo di Bologna, ovvero d'altri per lui; e finita questa imbussolazione, l'elezione de' vicarj, che avranno da andare a i detti castelli cento e la pieve, spetti al vescovo di Bologna. Questo capitolo piace al Papa; che così sia.

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Cap. VII. Che ogni cittadino, contadino, o altre persone, ovvero alcuno introito ordinario e straordinario del comune di Bologna, i quali avessero alcuno assegnamento dalla camera del comune, gli debba essere soddisfatto per la detta camera. Questo capitolo piace al Papa, in questo modo, che ogni assegnamento fatto giustamente sia pagato; e che di mese in mese si debbano estraere i danari, per le spese necessarie per la governazione e reggimento di Bologna, e di quelli tali danari, che avanzano, dare e pagare a questi tali creditori sopra la detta camera.

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Cap. VIII. Quando sarà a eleggere un podestà per la detta città, questa elezione debba pervenire al Papa, e tutte le appellazioni debbano pervenire al Legato; e messer lo Legato le debba commettere a uno de' giudici dell' appellazione.—Questo capitolo piace al Papa;

che così sia.

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Cap. ix. Che monsignor legato, e i signori anziani debbano stare in palazzo, e che il legato debba eleggere quella parte, che a lui piace, e nell' altra debbano stare i signori anziani, finchè piacerà al nostro signor Papa.

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Cap. x. Se alcuna persona comperasse alcun dazio dal comune di Bologna, non le debba esser fatta alcuna remissione ni per messer lo legato ni per gli sedici, ma le sia fatto secondo la forma degli statuti di Bologna.

Che il comune di Bologna debba dare a messere lo legato lire 500 al mese, per suo salario, e che ogni cosa si debba fare di comun consiglio.

Cap. XI. Che il popolo e comune di Bologna possa condurre e tenere quanti soldati da cavallo e da piede loro piace alle spese del comune. E questi tali soldati debbano giurare nelle mani di messer lo legato, e del confaloniere di giustizia. Questo capitolo piace al papa; che così sia.

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Cap. XII. Che l'Ufizio de' tesorieri della camera del comune di Bologna debba rimanere, si come è di presente, e come è stato da sei anni indietro. E che 'l Papa debba mettere un tesoriere con salario di 300 fiorini l'anno alle spese della camera del comune di Bologna. E che tutti gli altri usufrutti pervengano a i detti tesorieri. Questo capitolo piace al Papa; che

così sia.

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Cap. XIII. Che i signori anziani, e il confaloniere di giustizia ei confalonieri del popolo, e i massari delle arti e il podestà di Bologna, e il giudice della mercatanzia, e ogni altro ufiziale debbano giurare nelle mani di messere lo legato. Questo capitolo piace al Papa;

che così sia.

Cap. XIV. Che tutte le lettere degli ufizj di Bologna, del contado, diocesi, forza e distretto, e tutte le scritture, che si faranno nella cancelleria di Bologna, non si possano fare, e non sieno valide, se non sono fatte per mano de i cancellieri della detta cancelleria. E che tale guadagno pervenga cosi a i cancellieri di messer lo legato, come a quelli de' magnifici signori anziani. Questo capitolo piace al Papa; che così sia.

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Cap. xv. Se vi fosse alcuna signoria, ovvero si gnore, i quali volessero fare o far fare guerra al comune di Bologna, il santissimo nostro Papa sia tenuto di dare sussidio, alturio, e favore, e difendere la detta città. Questo capitolo piace al Papa, che

così sia.

XX

Du serment des Papes touchant l'aliénation des biens de l'Église, et, à cette occasion, du népotisme et de ses abus.

Afin de mieux saisir la véritable portée du serment dont la Cour de Rome s'est fait une arme pour repousser toute transaction, il convient de donner quelques explications sur les faits que l'histoire a enregistrés, sous le nom de népotisme (il nepotesimo); car, ainsi que l'a très-bien fait observer notre éminent collègue M. le Procureur général Dupin, ce sont précisément les abus du népotisme qui ont fait introduire le serment, dont on voudrait, aujourd'hui, fausser le sens, en l'appliquant à des circonstances entièrement différentes de celles en vue desquelles ce serment a été établi par diverses bulles et constitutions.

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Le népotisme fut l'un des premiers fruits de la constitution de la Papauté en monarchie temporelle. Du moment, en effet, que le Pape devint prince etroi, ses parents ne pouvaient guère rester dans la classe commune; il fallait bien que leur fortune fùt mise en harmonie avec une si auguste parenté. Il était d'ailleurs conforme aux instincts naturels du cœur humain, que, à défaut de la Souveraineté qu'il ne pouvait transmettre, le prince électif cherchât au moins, dans l'élévation de sa famille, les moyens de perpétuer le souvenir de sa passagère royauté. Aussi voit-on le népotisme naître et se déve

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