Page images
PDF
EPUB

della produzione d' una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati nonchè la disposizione di Legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un Tribunale, sia da ogni altra Autorità competente del paese dal quale si domanda l'estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, e qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

ART. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa, o di mandato di cattura, potrà col mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o del prevenuto, a condizione di presentare nel più breve termine possibile il documento, di cui si è annunciata l'esistenza.

ART. 11. Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, od ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse l'estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura, che l'imputato avesse nascosti o depositati nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti menzionati qui sopra, e questi dovranno essere loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento.

ART. 12. Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata l'estradizione, non che quelle della consegna e trasporto degli oggetti che a tenore dell' articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territori rispettivi.

Nel caso che il trasporto per mare fosse giudicato preferibile, l'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il Governo che ne ha domandata l'estradizione, ed a carico del medesimo cadranno le relative spese d'imbarco.

ART. 13. Se per l'accertamento d'infrazioni alle Leggi penali, commesse in Italia od in Spagna e sue possessioni, fosse necessario udire testimoni od addivenire a qualsiasi altro atto legale d'ugual natura per parte d' uno dei due Stati nel territorio dell' altro, le Autorità competenti dovranno deferire alle lettere rogatorie e richieste che loro vengono dirette, rinviandole dopo di aver dato ad esse legale evasione in conformità alle Leggi del paese in cui s'instruisca l'accertamento.

Ciò nullameno l'obbligo di deferire alle rogatorie ed a tal classe di reclami, cesserà nel caso in cui il processo sia intentato contro un suddito del Governo al quale si reclama, allorchè il fatto ché viene a quello imputato, non è punibile secondo le Leggi del paese a cui l'accertamento viene reclamato.

ART. 14. Allorquando in un processo penale si creda necessaria la comparizione personale d'un testimone, il Governo da cui questi dipende, esplorerà la volontà di lui d'accedere all'invito che a tale effetto avesse diretto l'altro Governo.

Se i testimoni richiesti consentono a partire, riceveranno i passaporti necessari, ed i Governi rispettivi si porranno tra loro d'accordo per fissare l'indennità che, a seconda della distanza e della permanenza, il Governo reclamante dovrà corrispondere, del pari che la somma la quale dovrà essere loro anticipata:

In nessun caso potranno i testimoni venire detenuti o molestati durante la loro dimora obbligatoria nel luogo dove devono essere uditi, nè durante il loro viaggio d'andata e ritorno, per un fatto anteriore alla domanda di comparizione. Se un testimone, durante il viaggio od il soggiorno, commettesse un crimine o delitto, specialmente quello di falsa testimonianza, i due Governi si riservano di determinare in ciascun caso se egli dovrà essere lasciato a disposizione delle Autorità competenti per il luogo ove il crimine o delitto sarà stato commesso, o rimesso invece a disposizione delle Autorità giudiziarie del suo domicilio.

ART. 15. Se in alcun processo istruito in uno dei due Stati contraenti, fosse necessario procedere al confronto del processato con delinquenti detenuti nell'altro Stato, od ottenere prove di convinzione o documenti giudiziari che questo possegga, si dirigerà la domanda in via diplomatica.

Sempre che non lo impediscano considerazioni speciali, dovrà accedersi alla domanda, con la condizione che nel più breve tempo

possibile siano ritornati al loro paese originario gli individui ed i documenti reclamati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degl'individui e degli oggetti anzidetti non che quelle occasionate dall'adempimento delle formalità annunciate nello articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatta la domanda.

ART. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai Tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell' altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica, della sentenza pronunziata e divenuta definitiva, al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla Cancelleria del Tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni alle Autorità cui spetta.

ART. 17. La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche.

Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni; la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

ART. 18. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Madrid nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE

TRA L'ITALIA ED IL PORTOGALLO

Firmata a Roma il 18 Marzo 1878, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 6 Giugno dello stesso anno.

ART. 1. Il Governo Italiano e il Governo Portoghese si obbligan o colla presente convenzione a consegnarsi reciprocamente, ad eccezione dei loro propri sudditi per nascita o per naturalizzazione tutti gli individui rifugiati dal Portogallo, dalle isole adiacenti e dai possedimenti d'oltremare in Italia, o rifugiati dall'Italia in Portogallo, nelle isole adiacenti e nei possedimenti d'oltremare, prevenuti, accusati o condannati come autori o complici di uno dei crimini o delitti enumerati nell'articolo 3 della presente convenzione commessi sul territorio di uno degli Stati contraenti.

Se tuttavia il crimine o delitto che dà luogo alla domanda di estradizione sarà stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, potrà essere dato seguito a questa domanda purchè la legislazione del paese richiesto autorizzi il procedimento penale pei medesimi fatti per quanto commessi fuori del suo territorio e purchè l'individuo sia suddito dello Stato richiedente.

ART. 2. La domanda di estradizione sarà fatta per la via diplomatica. Essa verrà accompagnata dalla esibizione in originale o in copia autentica, sia di una sentenza di condanna o decreto di accusa, sia di un mandato d'arresto o di un atto equivalente della procedura penale emanato dall' autorità giudiziaria straniera competente che rinvii l'incolpato alla giustizia punitiva, purchè questi atti racchiudano l'indicazione precisa del fatto per il quale sono stati emanati. I documenti saranno accompagnati da una copia del testo della legge applicabile al fatto incriminato e, per quanto è possibile, dai connotati dell'individuo reclamato.

In caso d'urgenza e quando sia da temersi la fuga, l'individuo prevenuto o condannato per uno dei fatti che danno luogo all' e

stradizione a termini della presente convenzione potrà essere provvisoriamente arrestato, dietro avviso, trasmesso per telegrafo o con ogni altro mezzo, dell'esistenza di un mandato d'arresto, di una ordinanza o di un decreto di rinvio davanti alla giustizia punitiva o di una sentenza di condanna a suo carico o di ogni altro atto equivalente di procedura penale emanante dall' autorità giudiziaria competente, a condizione che questo avviso sia dato per la via diplomatica. Tuttavia l'incolpato sarà posto in libertà dopo il termine di un mese a contare dal giorno del suo arresto (a meno che non sia giunto precedentemente un reclamo riconosciuto fondato del Governo di cui egli fosse suddito) se non venga fatta comunicazione di alcuno dei documenti superiormente richiesti per autorizzare l'estradizione.

ART. 3. L'estradizione sarà concessa per i fatti seguenti:

1. Omicidio volontario, parricidio, infanticidio, avvelenamento; 2. Percosse o ferite volontarie inflitte con premeditazione o aventi cagionato, sia la morte senza intenzione di darla, sia una malattia fisica o mentale che apparisca incurabile, sia mutilazione grave, sia la privazione di un membro, la perdita assoluta dell'uso di un organo o una incapacità permanente di lavoro personale;

3. Stupro, attentato al pudore con violenza, ratto di minori, attentato al pudore senza violenza sopra fanciulli al disotto della età determinata dalla legislazione penale dei due Stati;

4. Aborto;

5. Bigamia;

6. Sottrazione, occultazione, soppressione, sostituzione o supposizione d'infante, esposizione o abbandono di fanciulli nei casi preveduti dalla legislazione dei due Stati;

7. Furto, abuso di confidenza, concussione, sottrazioni commesse da pubblici funzionari, frode e truffa, ricettazione d'oggetti ottenuti per mezzo di un crimine o di un delitto che dia luogo alla estradizione;

8. Associazione di malfattori;

9. Attentato alla libertà individuale ed alla inviolabilità del domicilio commesso da particolari;

10. Minacce d'attentato contro le persone o le proprietà punito dalle leggi;

11. Incendio volontario;

12. Fabbricazione di falsa moneta, compresa la contraffazione

« PreviousContinue »