Page images
PDF
EPUB

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al Corpo cui apparterà il disertore.

Art. 28. Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare, ed a quelli che in qualunque modo sono costretti di prestare allo Stato un servizio personale, i quali, per sottrarvisi, si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra Parte contraente.

Art. 29. Ciascuno dei Governi contraenti provvederà, a condizione di reciprocità, affinchè i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati che fossero colpiti sul territorio dell' altro da una malattia qualunque, e che avessero per conseguenza bisogno di assistenza e di trattamento, sieno curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti, fino al momento in cui potranno rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento, il trattamento o la sepoltura di un indigente non sarà esigibile, nè dal Governo, nè dal Comune, nè da altra Cassa qualunque del paese a cui esso appartiene.

I Governi contraenti si riserbano tuttavia il diritto di reclamare il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui l'individuo stesso assistito, oppure le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gli alimenti fossero in grado di soddisfare le spese fatte per lui dall'ospizio che l'ha raccolto. I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente a rendere in tal caso eseguibile la domanda di rimborso con tutti i mezzi che sono in loro potere, e secondo le norme che sono in vigore negli Stati rispettivi.

Art. 30. I beni di mano-morta, cioè Istituti religiosi, Parrocchie, Confraternite, Congregazioni e Corporazioni, s'intendono appartenere a quello dei due Stati nel quale essi Istituti e Congregazioni si trovano eretti.

Art. 31. S'intenderà cessato l'obbligo del passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell' altro Stato.

Art. 32. I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell' altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli la di cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere in uno dei due Stati sottoposta a tassa.

Questi generi, venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.

Art. 33. Le monete coniate e da coniarsi dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d'Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle Regie.

Art. 34. Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll' intento di semplificare le operazioni nell' interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di abbuonare alla Repubblica di San Marino una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino, il qual numero s' intenderà fissato, per gli effetti del presente Atto, a novemila anime.

La detta quota sarà pagata al Tesoriere od altro Delegato speciale della Repubblica nella città di Rimini.

Art. 35. La Repubblica, aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto alla proprietà letteraria, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell' ingegno o dell'arte, pubblicate in esso Regno.

Art. 36. La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco.

Art. 37. Il Governo di Sua Maestà somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo, annualmente, nella città di Rimini, settantotto mila chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi settemila di tabacco estero di ogni qualità, sia sciolto, sia sotto forma di corda, di bastoni e di sigari. Il prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quello che risulterà pagato nell' anno precedente.

Quando per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica occorresse maggiore quantità di sale, il Governio Regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.

Art. 38. La Repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l' amicizia protettrice di Sua Maestà il Re d'Italia, per la conservazione della sua anti

chissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra Potenza qualunque.

Art. 39. I presenti capi d'accordo avrano vigore per dieci anni a far capo dalla data dello scambio delle ratificazioni, e s'intenderanno rinnovati di anno in anno, se non sono denunciati da una delle Parti contraenti sei mesi prima della scadenza.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma nel termine di giorni trenta dalla data della presente Convenzione.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente, e vi hanno apposto il rispettivo loro sigillo.

Roma, addi ventisette marzo mille ottocento settantadue.

(L. S.) VISCONTI-VENOSTA.

(L. S.) P. O. VIGLIANI.

XVII

BRASILE.

Data della Convenzione: 12 novembre 1872.

Data dello scambio delle ratifiche: 29 aprile 1873.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, avendo giudicato utile regolare per mezzo di un Trattato l'estradizione reciproca degli imputati o condannati che si rifugiassero dall'uno dei due Paesi nell'altro, risolvettero di nominare a tal fine a loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor Carlo Alberto Cavalchini Garofoli, Grande Uffiziale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Commendatore di numero del Reale e distinto Ordine di Carlo III di Spagna, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, e

Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, Sua Eccellenza il signor Manuel Francisco Correia, del Consiglio della prelodata Sua Maestà,

Cavaliere dell'Ordine di Nostro Signor Gesù Cristo, Gran Croce del Reale e distinto Ordine di Carlo III di Spagna e di quello di Nostro Signore Gesù Cristo di Portogallo, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ;

I quali, dopo essersi comunicato reciprocamente i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo Italiano ed il Governo Brasiliano si obbligano di consegnarsi reciprocamente gl'imputati o condannati ( pronunciados ou condemnados) dai Tribunali competenti come autori o complici di qualunque dei crimini o delitti mentovati nell'articolo terzo, che dal Brasile si rifugiassero in Italia, ovvero dall'Italia nel Brasile.

Art. 2. L'obbligo dell'estradizione non comprende i nazionali del Paese richiesto, nè coloro che abbiano in esso acquistata la naturalità prima della perpetrazione del crimine o delitto.

Art. 3. L'estradizione sarà conceduta pei seguenti crimini o delitti :

1° Omicidio volontario, comprendente anche l'assassinio, il parricidio, il veneficio e l'infanticidio ;

2o Tentativo di uno dei crimini indicati nel numero precedente; 3o Lesioni corporali volontarie, dalle quali risultasse la morte senza intenzione di darla, mutilazione, distruzione o inabilitazione di alcun membro od organo del corpo, deformità, grave incomodo di salute o inabilitazione al lavoro per oltre trenta giorni ;

4° Stupro violento e ratto (estupro e rapto violentos) ed altri attentati contro il pudore, ogni volta che vi sia la circostanza della violenza e poligamia;

5o Occultazione, sottrazione o sostituzione di fanciullo;

6o Furto con minacce od atti di violenza contro le persone o sopra le cose (roubo), associazione di malfattori ;

7° Incendio volontario, danno alle strade di ferro, dal quale risultino morte o ferite agl'impiegati od ai passeggieri;

8° Sottrazione e malversazione di danari pubblici; truffa o sottrazione di denari, fondi e qualsiansi titoli di proprietà pubblica o particolare, per parte di persone alle quali siano affidati, o che siano associate od impiegate nello stabilimento in cui il crimine o delitto

venne commesso.

9° Contraffazione o alterazione di moneta, cedole ed obbligazioni dello Stato, biglietti di banca o qualsivoglia carta di credito equivalente a moneta; introduzione, emissione e uso doloso dei suddetti valori falsi o falsificati; falsificazione di atti sovrani, francobolli postali, marche da bollo, punzoni, conii e qualunque altro bollo dello Stato e uso doloso di tali documenti e oggetti falsificati; falsità di scritture pubbliche o particolari, di lettere di cambio e d'altri effetti commerciali, ed uso doloso di tali scritture falsificate.

Falsa dichiarazione giurata in materia criminale (perjurio en materia criminal);

10° Baratteria e pirateria, compreso il reato d'impadronirsi del bastimento, del cui equipaggio si faccia parte, per mezzo di frode o violenza contro il Capitano o chi lo sostituisce;

11° Bancarotta fraudolenta.

Art. 4. L'estradizione sarà domandata in via diplomatica, e non potrà essere accordata che sulla presentazione della copia autentica dell'atto o della sentenza che ordina la comparsa del delinquente, o della sentenza di condanna (despacho de pronuncia ou sentença condemnatoria).

A questi documenti sarà aggiunta l'indicazione dei contrassegni personali del delinquente, sempre che sia possibile, e la copia del testo della Legge applicabile al reato pel quale egli è domandato.

Art. 5. Nei casi urgenti, ciascuno dei due Governi, sul fondamento di una sentenza di condanna o di accusa, o mandato di cattura (sentença condemnatoria, despacho de pronuncia ou mandato de prisao) potrà, col mezzo più pronto, chiedere ed ottenere l'arresto del delinquente con la condizione di presentare, nel termine di sessanta giorni dal di dell'arresto, il documento citato nell'istanza.

Art. 6. Se nel termine di tre mesi dal giorno in cui l'imputato o condannato (pronunciado ou condemnado) fosse posto a disposizione dell' Agente diplomatico che ne fece la domanda, questi non l'avrà ritirato in nome dello Stato reclamante, si darà la libertà al detto imputato o condannato (pronunciado ou condemnado), che non potrà essere di nuovo arrestato per lo stesso motivo.

In questo caso le spese andranno a carico del Governo che diresse l'istanza.

Art. 7. Se l'individuo domandato sia straniero ai due Stati contrattanti, quello che è richiesto dell'estradizione ne informerà il

« PreviousContinue »