Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Data dello scambio delle ratifiche: 17 settembre 1868.

Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti di America, avendo giudicato spediente, affine di assicurare una migliore amministrazione della giustizia e prevenire i delitti ne' rispettivi loro territori e giurisdizione, di consegnarsi a vicenda in certe determinate circostanze gli individui condannati o accusati dei crimini indicati più sotto, che siano fuggitivi dalla giustizia, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione d' estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il Commendatore Marcello Cerruti, suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso gli Stati Uniti,

Il Presidente degli Stati Uniti, Guglielmo H. Seward, Segretario di Stato;

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti, cioè:

Art. 1. Il Governo Italiano e il Governo degli Stati Uniti convengono di consegnarsi reciprocamente gli individui, i quali, essendo stati condannati, o essendo accusati dei crimini specificati nell' articolo seguente, commessi nella giurisdizione di una delle Parti contraenti, si rifuggiranno o saranno ritrovati nei territori dell'altra: purchè ciò non sia fatto che sopra tali prove di criminalità, quali, secondo le Leggi del luogo ove il fuggitivo o l'individuo accusato sarà ritrovato, giustificherebbero il suo arresto, e darebbero luogo a procedimento penale, se il crimine fosse stato ivi commesso.

Art. 2. Sarà accordata l'estradizione degli individui condannati o accusati, a norma delle disposizioni della presente Convenzione, delle infrazioni seguenti alle Leggi penali:

1o Omicidio volontario, nella qual denominazione si comprendono

i crimini qualificati nel Codice penale italiano coi nomi di parricidio, infanticidio, assassinio ed avvelenamento;

2o Tentativo d'omicidio;

3o I crimini di stupro, incendio, pirateria e sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti lo equipaggio, o parte di esse, si sono, con frode o con violenza esercitate contro chi lo comanda, impadronite del bastimento medesimo;

4° Il crimine di burglary, consistente nell' atto di introdursi di notte tempo con rottura e scalata nell'abitazione altrui con intenzione criminosa, e il crimine di robbery, consistente nell' atto di togliere, delittuosamente e per forza, oggetti o danaro dalla persona altrui, con violenza o minaccie;

5° Il crimine di falso, sotto il quale s'intende l'emissione di scritture falsificate, e la contraffazione di atti sovrani pubblici e governativi;

6° La fabbricazione e smercio di false monete, si in metallico che in carta, di rendite dello Stato, biglietti di banca ed obbligazioni, ed in generale di qualunque titolo ed istrumento di credito, contraffazione di sigilli, punzoni, bolli e marche dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, ed emissione dei medesimi;

7° Sottrazione di pubblici fondi, commessa nella giurisdizione d'una delle due Parti, da Ufficiali o depositari pubblici;

8° Sottrazione commessa da una o più persone impiegate o salariate a danno delle persone dalle quali sono impiegate, ogni qualvolta questi crimini sono passibili di pene infamanti.

Art. 3. Le disposizioni di questa Convenzione non si applicheranno ad alcun crimine o delitto di natura politica. L'individuo o gli individui che saranno estradati per i crimini enumerati nell'articolo precedente non potranno in alcun caso essere giudicati per alcun crimine ordinario anteriore a quello pel quale viene domandata la estradizione.

Art. 4. Se l'individuo reclamato in base alle stipulazioni della presente Convenzione sarà stato arrestato per infrazioni commesse nel paese dove egli si è rifuggito, o sarà stato condannato per le medesime, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto, o che abbia scontato il termine della reclusione fissato nella sentenza. Art. 5. Le domande per la estradizione dei criminali fuggitivi dalla giustizia saranno fatte dai rispettivi Agenti diplomatici delle

Parti contraenti, e nel caso di loro assenza dal paese, o dalla sede del Governo, potranno essere fatte dagli Ufficiali consolari superiori.

Se la persona della quale vien richiesta l' estradizione è stata condannata per un qualche crimine, una copia della sentenza della Corte che l'ha condannata, legalizzata col proprio sigillo, ed una attestazione della ufficialità del carattere del Giudice per mezzo della competente Autorità esecutiva, e la legalizzazione di quest'ultima per mezzo del Ministro o Console d'Italia o degli Stati Uniti, rispettivamente, dovranno accompagnare tale domanda.

Allorquando, però, il fuggitivo sarà soltanto imputato di crimine, una copia debitamente legalizzata del mandato di cattura, rilasciato nel paese dove il crimine fu commesso, o delle deposizioni sulle quali tal mandato fu rilasciato, accompagnerà la domanda come sopra. La competente Autorità esecutiva in Italia, e il Presidente degli Stati Uniti, rilasceranno allora mandato di cattura contro il fuggitivo onde possa essere tratto nanti la competente Autorità giudiziaria per essere esaminato. Se rimane deciso che, in base alle Leggi e alle testimonianze, la estradizione è dovuta in virtù della Convenzione, il fuggitivo sarà consegnato secondo le formalità prescritte in casi consimili.

Art. 6. Le spese dell'arresto, della detenzione, e del trasporto degli individui reclamati saranno pagate dal Governo in nome del quale la domanda sarà stata fatta.

Art. 7. Questa Convenzione rimarrà in vigore per cinque (5) anni dalla data dello scambio delle ratificazioni, ma se nessuna delle Parti avrà, sei (6) mesi prima, dato avviso all'altra della sua intenzione di farne cessare gli effetti, la Convenzione rimarrà in vigore per altri cinque (5) anni, e così di seguito.

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Washignton nel termine di sei (6) mesi, e prima se sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Washignton il 23 di marzo, anno di grazia mille ottocento sessantotto.

(L. S.) M. CERRUTI.

(L. S.) WILLIAM SEWARD.

ARTICOLO ADDIZIONALE.

Rimane convenuto che il paragrafo finale dell'articolo 2 dell'anzidetta Convenzione sarà emendato e redatto come segue:

8. Sottrazione commessa da una o più persone impiegate o salariate a danno delle persone dalle quali sono impiegate, ogni qualvolta questi crimini sono passibili di pene criminali secondo la legislazione italiana, od infamanti secondo la legislazione degli Stati Uniti d'America.

In testimonio del che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Articolo in duplicato, e vi hanno affisso il sigillo delle loro armi.

Dato a Washington il 21 gennaio 1869.

[blocks in formation]

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina delle Spagne, desiderando d'assicurare la repressione dei delitti, e volendo introdurre un sistema d'aiuto reciproco per l'amministrazione della giustizia penale, hanno risoluto di comune accordo di conchiudere una Convenzione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor Conte Luigi Corti, Commendatore dei Suoi Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine della Stella Polare di Svezia, Ufficiale dell'ordine di Leopoldo del Belgio, Suo Inviato Straor

[ocr errors]

dinario e Ministro Plenipotenziario presso sua Maestà la Regina delle Spagne, ecc., ecc.;

Sua Maestà la Regina delle Spagne, il signor Don Gioachino Roncali e Ceruti, Marchese di Roncali, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Regio e Distinto di Carlo III, dell' Ordine Regio d'Isabella la Cattolica, e dell'Ordine di Cristo di Portogallo, Suo Ciambellano in esercizio, Senatore del Regno, già Ministro della Corte Suprema della Giustizia, e già Membro Presidente del Consiglio di Stato, Suo Ministro di Grazia e Giustizia e Primo Segretario di Stato ad interim, ecc., ecc.

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo italiano ed il Governo spagnuolo assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gli individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti dalle Autorità competenti di uno degli Stati contraenti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo 2, si fossero rifuggiti nel territorio dell' altro.

Art. 2. L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle Leggi penali qui appresso indicate:

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio; 2o Percosse e ferite volontarie che importino la morte;

3° Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti, o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza, e qualunque abuso disonesto con persona dell' uno o dell' altro sesso, quando si usi con essa con la forza od intimidazione, quando si trovi privata di ragione o di sentimento, o quando l'età della persona offesa, indipendentemente dalle accennate circostanze, sia elemento costitutivo od aggravante dell'infrazione;

4o Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5° Incendio;

6o Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi; 7° Associazioni di malfattori, infrazioni contro il diritto di proprietà, accompagnate da omicidio, ferite, percosse, minacce ed altre violenze contro le persone, e furti i quali, secondo le Leggi rispettive, siano punibili con la privazione di libertà per più di cinque anni;

« PreviousContinue »