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costanze del caso che possano far prevalere nel reato di cui si tratta l'elemento comune o politico.

La questione di principio rimane, però, ancora aperta e gli ultimi attentati, segnatamente l'assassinio dell' Imperatore di Russia e quello del Presidente degli Stati Uniti, che tanto potentemente commossero il sentimento pubblico in Europa e in America, danno in questo momento all' arduo problema un nuovo e più vivo interesse.

Reati prescritti. Altro principio scritto in tutte le convenzioni è quello che non possa pretendersi estradizione allorchè sia già compiuta la prescrizione della pena o dell'azione penale, giusta la legislazione dello Stato richiesto, e ciò in omaggio al principio che l'estradizione non si dà se non per fatti che siano punibili per le leggi di ambedue gli Stati.

È questa una delle poche massimae che non hanno mai trovato contrasto nei molti negoziati che in materia di estradizione si ebbero coi Governi esteri in questi ultimi vent'anni.

Legge penale più mite. - Un patto del tutto nuovo, sebbene ispirato ad un principio molto affine al precedente, venne ultimamente proposto dal Governo della Repubblica dell'Uruguay, il patto, cioè, che, dato esista un divario nel rigore delle pene comminate al caso dalle due legislazioni, debba il magistrato applicare sempre la pena meno rigorosa.

Questa novità, sebbene potesse sembrare giustificata dal principio generale che, nel conflitto di più leggi penali, deve preferirsi la legge più mite, non fu da noi accettata, soprattutto per la considerazione della molta difficoltà che si sarebbe incontrata, in pratica, nel confrontare fra di loro penalità di natura così disparata come sono sovente quelle dei due Stati contraenti.

Una sola ma rimarchevole applicazione del principio della prevalenza della legge più mite fu ammessa nella convenzione recente col Portogallo.

Non essendo in quel Regno ammessa la pena di morte, venne

stabilito un patto tendente, sebbene in modo indiretto, allo scopo di far commutare la pena dell' estremo supplizio a coloro che in Italia si fossero resi colpevoli di delitto capitale.

Venne a questo fine stabilito nell'art. 4° che « ove si presentassero dei casi tali che l'estradizione richiesta apparisse contraria, quanto alle sue conseguenze, ai principii di equità o di umanità ammessi nella legislazione penale dei due Stati, ognuno dei due Governi si riserverebbe il diritto di non acconsentire a questa estradizione, dando conoscenza al Governo richiedente dei motivi del rifiuto ».

Accordi sotto altra forma, ma diretti al medesimo fine, furono pure convenuti con qualche altro Stato nel quale non è ammessa la pena capitale.

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Reati commessi nello Stato richiesto. Un altro principio comunemente accolto nelle nostre convenzioni si è che, allorquando il reo si trovi già sotto processo per reati commessi nel paese in cui si è rifugiato, la sua estradizione possa essere differita fino al giorno în cui sarà stato assolto, ovvero, nel caso di condanna, avrà espiato la pena cui sarà stato condannato.

Per contrario, si è stabilito che l'estradizione non potrà essere sospesa per causa di debiti o di arresto personale per debiti contratti nel paese di rifugio, poichè, se è giusto che fra due interessi pubblici l'uno non debba essere sacrificato all' altro, non sarebbe egualmente ragionevole che ad un interesse di Stato avesse a prevalere anche momentaneamente un interesse di privati, ai quali, d'altra parte, resta sempre aperto l'adito a farsi rendere ragione dai competenti tribunali.

Ciò nondimeno, fu giocoforza accettare un patto in senso affatto contrario nella convenzione coi Paesi Bassi, ove la legge allora in vigore sull' Estradizione poneva l'arresto personale fra le cause che hanno virtù di sospendere la consegna del delinquente.

Reati anteriori alla convenzione.

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Si è fatto pure talvolta questione se dovessero o no comprendersi o, nel silenzio della con

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venzione, intendersi compresi nel patto gli autori o complici di reati anteriori all'andata in vigore del trattato.

Il Governo del Re ha sempre considerato i patti d'estradizione come semplici leggi di procedura e di polizia, le quali, come non creano nuovi diritti e doveri, ma soltanto regolano l'esercizio di diritti e doveri preesistenti, sono per comune consenso applicabili anche ai fatti anteriori alla loro promulgazione.

Una disposizione speciale, però, che dichiari la retroattività del patto non si legge in alcuna nostra convenzione, eccettuate soltanto quella coll' Inghilterra e quella con Malta, la quale limita, peraltro, la retroattività al periodo di tre anni pei già residenti nell'isola.

Per contrario, le convenzioni col Messico, coll'Uraguay e colla Grecia escludono espressamente la retroattività del patto.

Soltanto la Grecia consentì, e parve già molto, di temperare il rigore del principio con un'eccezione a riguardo di quei malfattori che, sebbene avessero commesso il reato anteriormente, venissero a rifugiarsi nel territorio greco posteriormente alla data della convenzione.

La data, poi, della convenzione venne fissata, per gli effetti di questa clausula, nel dì della firma dell'atto, anzichè, come si suole generalmente, in quello del cambio delle ratifiche.

PROCEDURA.

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Autorità competente e prove da esibirsi. Una parte molto importante in tutte le convenzioni è quella che si riferisce alla procedura da osservarsi nel domandare e concedere l'estradizione.

Com'è noto, si trovano in presenza, su questo particolare, due diversi sistemi, il sistema, cioè, anglo-americano, vigente pure con qualche modificazione nel Belgio e nei Paesi Bassi, che affida il procedimento dell'estradizione all'Autorità Giudiziaria, ed il sistema francese che lo affida principalmente all'Autorità Amministrativa.

Il sistema anglo-americano puro ha, poi, questo di particolare:

che, trattandosi di individui accusati, non se ne concede la estradizione se prima il magistrato non abbia valutato, mediante un nuovo giudizio, le prove dell'accusa e trovatele tali da giustificare un decreto d'accusa nel paese di rifugio qualora il reato fosse stato quivi

commesso.

Tutte le nostre convenzioni (eccettuate quelle colla Gran Brettagna e Malta e quelle con gli Stati Uniti d'America e col Messico) accordano l'estradizione dietro domanda fattane in via diplomatica sulla esibizione di una sentenza di condanna o di un atto di accusa, o anche (eccettuata la convenzione col Brasile) di un semplice mandato di cattura, purchè emanato dal competente magistrato, e non esigono altra prova all' infuori di quelle che sono necessarie per accertare la identità personale dell'individuo reclamato, e in generale nulla stabiliscono sulla ingerenza dell'Autorità Giudiziaria nel procedimento estraditorio.

In pratica, però, tale ingerenza, sebbene non prescritta da alcun testo di legge, è ammessa presso di noi, e lo straniero non viene, di regola, consegnato se prima non sia stato sentito dal magistrato locale, e se questo non abbia esaminato i documenti e manifestato il suo parere sulla regolarità e ammissibilità della domanda di estradizione.

Se trattasi, poi, di richiesta d'estradizione fatta dal Governo inglese o maltese, o da quello degli Stati Uniti d'America o del Messico, l'esame del magistrato si estende pure (poichè così stabiliscono le rispettive convenzioni) alla valutazione delle prove di colpabilità per vedere se sieno tali che giustificherebbero la sottoposizione a processo nel caso che il reato fosse stato commesso in Italia.

Reati non compresi nella domanda. Al fine poi di tutelare le ragioni dello straniero anche dopo eseguitane la consegna al Governo richiedente, si usa di stipulare che, salvo il consenso del Governo che lo consegnò, non possa egli essere processato e punito se non pel reato o reati che dettero motivo alla sua estradizione.

Si considera questo principio come una conseguenza logica di

quel diritto di protezione e di vigilanza che il Governo tradente conserva, anche dopo eseguita la consegna, verso lo straniero già suo ospite, e del bisogno di non lasciare al giudizio di una sola delle parti contraenti il decidere se gli altri reati pei quali si vuol procedere siano o no di natura politica, contemplati o no dalla convenzione.

La formula usata per questo patto non è, però, uniforme in tutte le convenzioni, perchè mentre in alcune, e segnatamente nelle più recenti, è chiaramente detto che, all' infuori del reato per cui l'individuo venne consegnato, non si potrà procedere per alcun reato politico o comune anteriore all' estradizione, in altre invece si dice soltanto che non si potrà procedere per alcun reato anteriore che non sia contemplato dalla convenzione, la qual formula letteralmente intesa non esclude che possa procedersi per reati non compresi nella domanda ma contemplati nel trattato, e ha dato pertanto luogo a non poche questioni e difficoltà.

Non è mancato, per contrario, chi ha voluto spingere il principio di specialità in materia di estradizione fino al punto di vietare ancora, a meno che vi sia il consenso del Governo tradente, la così detta riestradizione, cioè l' ulteriore consegna dell'individuo estradito ad altro Governo che a sua volta si faccia a domandarne l'estradizione per altro rea o da lui commesso. La Corte di Brusselle, con una recente sentenza, è andata poi anche più in là, cioè ha ritenuto che la riestradizione, come quella che offende i diritti dello straniero, non sia da ammettersi ancorché abbia l'assenso dell'altra parte contraente.

Questo parve troppo al Governo belga, sicchè si sta ora trattando e fu quasi già stabilito un accordo per fissare, su questo punto, una più corretta interpretazione della convenzione.

Arresto provvisorio.

A lato delle guarentigie a favore dello straniero di cui si domanda la consegna, si trovano scritte in pressochè tutte le convenzioni anche molte guarentigie e cautele a favore della società offesa.

Una delle più notevoli consiste nel diritto di chiedere immediatamente, ed anche per telegrafo, la ricerca e l'arresto provvisorio

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