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OCT 1 4 1935

10/14/35

LE CONVENZIONI D'ESTRADIZIONE

DRL

REGNO D'ITALIA

NOTIZIE E RAFFRONTI

Appena formato il Regno d'Italia, il Governo del Re si accinse a trattare coi Governi esteri per nuovi accordi sulla importante materia della estradizione dei delinquenti.

Le convenzioni concluse a questo scopo dall' antico Regno di Sardegna, essendo state considerate (però non senza contrasto) come ancora superstiti ed applicabili a tutte le provincie del nuovo Regno, servirono ancora per qualche tempo a regolare la materia con alcuni dei principali Stati e particolarmente con quelli limitrofi.

Quelle convenzioni, però, non corrispondevano più, per la maggior parte, alle idee ed ai bisogni dei nuovi tempi e furono giustamente poste in oblio e surrogate con altre più conformi ai principii moderni ed alle esigenze del novello ordine di cose.

In difetto di una legge normale sulla materia, venne compilato un modello, una specie di convenzione-tipo, che ha servito per molti anni e in parte serve ancora di norma direttiva per la negoziazione di simili accordi.

Vennero, così, rinnovati a mano a mano i trattati che già si avevano e conclusi i mancanti con un gran numero di Stati, sicchè

oggi l'Italia si trova legata da patti di estradizione con tutte le nazioni d'Europa, con gli Stati Uniti dell'America del Nord, col Brasile e con varie Repubbliche dell'America centrale e meridionale.

Anche con le Potenze non cristiane d'Africa e d'Asia, con le quali non era il caso di fare trattati per la vicendevole consegna dei rei, furono ribadite ed ampliate le antiche capitolazioni e conclusi nuovi trattati pei quali viene assicurato al Governo del Re il libero esercizio della giurisdizione su tutti i nazionali colà stabiliti, come pure il diritto di vigilare ed arrestare quelli che, dopo aver commesso un reato nel Regno, colà si fossero rifugiati per sfuggire ai colpi della giustizia nello Stato.

I principii fondamentali ai quali s'informano generalmente le nostre convenzioni d'estradizione sono i seguenti:

PERSONE CHE POSSONO CONSEGNARSI.

Accusati e condannati. La estradizione colpisce tanto gli accusati che i condannati dai tribunali dello Stato richiedente.

Fra i condannati si comprendono, in generale, ancora i condannati in contumacia.

Fanno eccezione soltanto le convenzioni coll' Inghilterra e con l'Isola di Malta, le quali, in omaggio alla legge inglese che non riconosce giudizio contumaciale, non ammettono obbligo di estradizione in virtù di una sentenza pronunziata in contumacia.

Siccome, però, la condizione del condannato è in questo caso (almeno in materia criminale) sempre quella di un accusato, poichè deve rinnovarsi il giudizio, così è ammessa anche l'estradizione di questa categoria di condannati.

Più strana esclusione è quella che si legge nella convenzione col Messico; la quale non ammette affatto estradizione di condannati nè in contumacia, nè in contradditorio.

Sarebbe invero difficile di dare una spiegazione soddisfacente di questa anomalia.

Nazionali, naturalizzati e domiciliati nello Stato richiesto. Sono eccettuati dall' estradizione i nazionali dello Stato richiesto.

Tutte le convenzioni si accordano su questo punto, ad eccezione soltanto di quella con gli Stati Uniti di America, che non ne parla, e di quella colla Repubblica di San Marino, che esime dall' estradizione i soli cittadini attivi e quelli domiciliati da dieci anni nella Repubblica.

Non facendosi dalle nostre leggi distinzione alcuna, quanto ai diritti civili, fra nazionali d'origine e naturalizzati, anche questi sono, di regola, esclusi dall' estradizione.

La maggior parte, è vero, delle convenzioni non parlano di naturalizzati, ma non parlandone gli comprendono.

Altre ne parlano per dichiarare che la naturalizzazione posteriore al reato non giova per andare esente dall' estradizione.

Altre, infine, contengono eguale dichiarazione, ma facendo eccezione a favore di coloro che sono naturalizzati e insieme domiciliati da cinque anni nel paese ove si rifugiarono. (Convenzioni con l'Inghilterra, Malta, Grecia, Uruguay).

Nella convenzione, poi, con la Danimarca si eccettuarono dalla estradizione, non solo i nazionali o naturalizzati, ma ancora, poichè così volevano le leggi danesi, una terza categoria di persone intermedia fra gli stranieri e i nazionali, quella, cioè, degli stranieri domiciliati nello Stato, semprechè la domanda di estradizione non si riferisca ad un reato anteriore o non venga presentata dentro i due anni posteriori al loro arrivo nel paese.

Per la stessa ragione, dovemmo accettare nella convenzione coi Paesi Bassi una eccezione a favore dei così detti assimilati ai nazionali, a termini del codice civile olandese, e degli stranieri che hanno fissato il loro domicilio nello Stato e che hanno sposato una donna indigena dalla quale abbiano avuto prole nata nel paese.

A fronte del diritto di negare la estradizione dei proprii nazionali, sta naturalmente il dovere di farli punire dai propri tribunali a termini delle patrie leggi, senza di che negarne l'estradizione var rebbe quanto assicurar loro la impunità.

Il Governo del Re, si è, però astenuto, semprechè gli fu possibile, dallo scrivere nelle convenzioni un siffatto obbligo, per non aver l'aria di vincolare la libertà e l'indipendenza del Potere giudiziario, e anche perchè, o il caso è contemplato dalla legge penale dello Stato, e l'obbligo di procedere viene dalla legge stessa, o non è, e l'obbligo non esiste, nè può crearsi mediante un semplice patto internazionale.

Ad eccezione, infatti, della convenzione con S. Marino e di quelle con la Russia e con l'Uruguay, nessuna delle convenzioni in vigore accenna a tale obbligo, e tutte, meno le tre indicate, si limitano a stabilire che, dovendosi processare il cittadino a termini delle patrie leggi, dovrà l'altro Governo fornire tutti i documenti, informazioni e mezzi di provà che saranno necessari per l'istruzione del processo.

Nazionali di un terzo Stato.

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In quanto poi ai nazionali di un terzo Stato, la regola ammessa in tutte le convenzioni è che essi possano essere subietto d' estradizione, senza che per ciò occorra il consenso dello Stato a cui appartengono.

Soltanto nella convenzione coll'Argentina (ora non più in vigore) si era ammesso un principio diverso.

Si usa, però, ed è scritto in quasi tutte le convenzioni, di dare in simili casi avviso della domanda d'estradizione allo Stato cui l' individuo appartiene, e pel caso che anche questo Stato ne domandi la consegna, è riservata piena libertà di consegnarlo all' uno o all'altro Governo.

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Concorso di più domande. — In generale, a scanso di difficoltà e conflitti, nel concorso di più domande per lo stesso reato, si usa nelle convenzioni di riservarsi piena libertà di scelta fra l'una e l'altra.

Qualora poi le domande siano per reati diversi, alcune convenzioni seguono semplicemente il principio prior in tempore potior in jure (convenzioni con Monaco, Spagna, Svizzera, Brasile, Portogallo); altre, e sono le più, danno la preferenza alla domanda pel

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