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1861 verni contraenti e fra i loro cittadini e sudditi senza eccezione di persone o di luoghi.

II. I cittadini dei due paesi avranno piena facoltà di acquistare e di possedere beni immobili, e di disporre come loro meglio convenga, per vendita, donazione, permuta, testamento o qualsiasi altro modo, di tutti i beni che possedano nei rispettivi territorii, senza pagare altri diritti, contribuzioni od imposte che quelli che si pagano dai nazionali.

III. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altro della stessa. libertà e protezione che i nazionali, per entrare colle loro navi e coi loro carichi in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero; per viaggiare, risiedere, commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, effettuare trasporti di merci e danaro, ricevere consegne tanto dall'interno quanto dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali: per vendere e comprare direttamente, o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie, od oggetti qualunque, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno, o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; per fare i loro affari da sè, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuna.

Infine non andranno sottoposti in alcun caso ad altri gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sui nazionali.

IV. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprietà; e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Andranno per altro esenti da ogni servizio personale si 1861 nelle armate di terra o di mare, che nelle guardie o milizie nazionali, da tutte le contribuzioni di guerra, imprestiti forzosi e requisizioni, e da qualsiasi altro servizio militare.

Nei casi di rivoluzione o di guerra intestina, i cittadini e sudditi delle parti contraenti avranno diritto nel territorio dell'altra ad essere indennizzati dei danni e pregiudizii che potrebbero ricevere nelle loro persone e proprietà dalle Autorità costituite del paese, negli stessi termini nei quali alla suddetta riparazione avrebbero diritto i nazionali secondo le leggi che sono o saranno in vigore. V. A maggiormente tutelare la sicurezza dei cittadini e sudditi rispettivi, si conviene che se per disgrazia venisse ad interrompersi l'amicizia tra le due Potenze contraenti, i suddetti cittadini e sudditi residenti nel territorio dell'altra avranno diritto di rimanervi e di continuarvi senza interruzione di sorta l'esercizio della loro industria, sempre che si comportino pacificamente obbedendo alle leggi del paese. Gli effetti e le proprietà loro che fossero affidate a particolari od allo Stato non potranno essere occupate o sequestrate, nè sottoposte ad altro qualsiasi gravame, che non venisse ugualmente imposto agli stessi effetti ed alle stesse proprietà di pertinenza dei cittadini e sudditi del paese nel quale risiedono. Però ad evitare si grande calamità, le Parti contraenti convengono in ciò, che se sventuratamente venissero ad essere compromesse le loro relazioni di mutua amicizia, non potranno desse mai ricorrere all'uso funesto delle armi, senza che previamente sia la questione sottoposta al giudizio di una nazione amica e neutra, la di cui decisione sarà per loro obbligatoria.

VI. I cittadini e sudditi di uno dei due Stati contraenti fruiranno rispettivamente sul territorio dell'altro di una perfetta assimilazione ai nazionali in quanto ai diritti ed ai gravami, alle contribuzioni ed alle imposte sopra le

1861 loro proprietà. Non potranno neppure venir sottoposti a carichi, contribuzioni, od imposte mobiliari, immobiliari o personali, diverse da quelle che gravitano sui nazionali o sui cittadini della nazione più favorita.

VII. I cittadini dei due Stati contraenti non potranno venir sottomessi a niun embargo, nè trattenuti colle loro navi, vetture o carichi, mercanzie od altri effetti per qualsiasi spedizione, nè per qualsiasi uso pubblico, senza previo accordo d'indennità fissata su basi giuste ed eque fra le parti interessate.

VIII. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa, anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno essere ugualmente importati su bastimenti itali o della repubblica di Venezuela, senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i nazionali. Questa reciproca uguaglianza nel trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero si direttamente dai porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa uguaglianza nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni e ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dalla industria dei due paesi contraenti, diritti maggiori di quei che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dalla industria delle nazioni più favorite.

IX. Ognuna delle Alte Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, inden

nità o privilegio propriamente detti, a danno del commer- 1861 cio, della bandiera, e dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti, il di cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, per i brevetti d'invenzione, per la loro introduzione, e per la loro applicazione, e per il commercio di costa o di cabotaggio, i quali saranno interamente regolati dalle leggi e dai regolamenti particolari vigenti nei due paesi.

X. I cittadini delle Alte Parti contraenti potranno ugualmente entrare ed esercitare liberamente nei porti dei due paesi il commercio di scalo, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quei che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili. Nè andranno del pari soggetti a diritti maggiori di tonnellaggio, di porto, di faro, di pilotaggio, di quarantena od altri di qualsiasi sorta o denominazione percepiti a nome o a benefizio del Governo, dei pubblici funzionarii, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque stabilimento.

XI. Quando, in seguito ad approdo forzato o volontario, i bastimenti di una delle due Potenze contraenti entreranno nei porti dell'altra o toccheranno le sue coste, verranno trattati come i bastimenti nazionali.

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XII. In caso di naufragio o di arenamento di legni di uno degli Stati contraenti sulle coste dell'altro, tutte le operazioni relative al salvamento di questi legni saranno dirette dagli Agenti Consolari della Nazione, alla quale appartiene il legno naufragato od arenato. Le Autorità locali dovranno al più presto possibile far noto al Console, ViceConsole od Agente Consolare di questa Nazione il naufragio di cui si tratta, e il loro immediato intervento non avrà altro scopo che di mantenere l'ordine, garantire gli interessi di coloro che eseguiscono il salvamento, se non appartengono agli equipaggi naufragati, ed assicurarsi dell'esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per la entrata e la uscita delle merci salvate.

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Nell'assenza degli Agenti Consolari e fino al loro arrivo, le Autorità locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati.

Rimane inoltre stipulato che le merci salvate non saranno colpite da niun dazio doganale, fuorchè se fossero destinate al consumo.

XIII.

Saranno considerati come appartenenti al Regno d'Italia o alla Repubblica di Venezuela, tutti quei legni che navigano secondo le leggi in vigore nei due paesi, e come tali verranno riconosciuti e trattati.

XIV. Le due Alte Parti contraenti adottano nelle loro mutue relazioni il principio che la bandiera cuopre la mercanzia. Se una delle due Parti rimanesse neutra, quando l'altra sia in guerra con una terza Potenza, le mercanzie coperte dalla bandiera neutra verranno pure riputate neutre quand'anche fossero di pertinenza nemica. Si eccettuano nondimeno tutti gli oggetti considerati quale contrabbando di guerra.

Si conviene egualmente tra le Parti contraenti che la libertà della bandiera fa sicura quella delle persone, e che gli individui i quali appartengono alla Potenza nemica, essendo trovati a bordo di un bastimento neutro, non potranno esser fatti prigioni, a meno che si trattasse di militari attualmente al servizio del nemico.

XV. Le navi da guerra delle due Alte Potenze contraenti saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni più favorite.

XVI. Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli nei porti, città od altri luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuarne quei luoghi che loro sembrasse conveniente. Ma questa riserva non potrà applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti che in quanto lo fosse egualmente a tutte le altre Potenze.

I suddetti Agenti, poichè avranno presentato le loro pa

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