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Il a été pris acte de cette déclaration, qui sera insérée 1863

ou annexée au Traité général.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1863.

(L. S.). GERIKE D'HERWYNEN.

(L. S.) BARON de Hugel.

(L. S.) J. TH. DO AMARAL.

(L. S.) M. CARVALLO.

(L. S.) P. BILLe Brahe.

(L. S.) D. COELLO DE PORTUGAL.

(L. S.) H. J. SANFORD.

(L. S.) MALARET.

(L. S.) HOWARD DE WALDEN ET SEAFORD.

(L. S.) VON HODENBERG.

(L. S.) COMTE DE MONTALTO.

(L. S.) M. YRIGOYEN.

(L. S.) VICOMTE DE SEISAL.

(L. S.) SAVIGNY.

(L. S.) ORLOFF.

(L. S.) ADALBERT MANSBACK.

(L. S.) C. MUSURUS.

(L. S.) GEFFCKEN.

(L. S.) CHARLES ROGIER.

(L. S.) LAMBERmont.

Il Trattato fu ratificato da S. M. il 22 maggio 1864, ed il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Torino il 24 maggio 1864.

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Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

tra il regno d'Italia ed il regno delle Isole Avajane ('). Sua Maestà il Re d'Italia da una parte e Sua Maestà il Re delle Isole Avajane dall'altra, volendo facilitare lo stabilimento di relazioni commerciali fra l'Italia e le Isole Avajane, e favorirne lo sviluppo con un trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, tale da assicurare ai due paesi vantaggi uguali e reciproci, hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenzia:ii, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il cavaliere Costantino Nigra, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, e Sua Maestà il Re delle Isole Avajane, sir John Bowring, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario, i quali, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno stipulato gli articoli seguenti:

I. Vi sarà pace perpetua ed amicizia costante fra il regno d'Italia e quello delle Isole Avajane e fra i cittadini dei due paesi, senza eccezione di persone o di luoghi.

II. — Vi sarà tra l'Italia e le Isole Avajane libertà reciproca di commercio e di navigazione. Gli Italiani nelle isole Avajane ed i sudditi Avajani in Italia potranno con tutta libertà e sicurezza entrare coi loro bastimenti e carichi, al pari dei nazionali, in tutti quei luoghi, porti o fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero, rispettando però le misure di polizia in vigore per i cittadini delle nazioni più favorite.

(1) Il testo del Trattato è in lingua italiana ed inglese.

III. I cittadini di ciascurta delle due Parti contraenti 1863 potranno sui territori rispettivi, al pari dei nazionali, viaggiare o soggiornare, negoziare si all'ingrosso che al minuto, affittare od occupare le case, magazzini e botteghe che loro abbisogneranno, trasportare merci e danari e ricevere consegnazioni; potranno pure essere ammessi come mallevadori in dogana quando da più di un anno sieno stabiliti sul luogo, e che i beni mobili o immobili che vi posseggano siano tali da presentare sufficiente garanzia.

Gli uni e gli altri saranno con perfetta uguaglianza liberi in tutte le loro compre e vendite di stabilire e fissare il prezzo degli effetti, mercanzie od altri oggetti, siano essi importati ovvero nazionali, sia che si vendano all'interno, sia che si destinino all'esportazione.

Di eguale libertà godranno per regolare i loro affari da se stessi, presentare alle dogane le proprie dichiarazioni o farsi sostituire da chi meglio crederanno, mandatarii, fattori, agenti, consegnatarii, interpreti, si nelle compre e vendite dei loro beni, effetti o mercanzie, che nel carico, scarico e spedizione dei loro bastimenti.

Avranno parimente il diritto di disimpegnare tutte quelle funzioni che verranno loro affidate da compatriotti, da stranieri o da nazionali in qualità di mandatarii, fattori, agenti, consegnatarii, ovvero d'interpreti.

Essi si conformeranno per tutti questi atti alle leggi ed ai regolamenti del paese e non saranno soggetti in alcun caso ad altri gravami, restrizioni, tasse o imposizioni che quelle alle quali sono soggetti i nazionali, salvo le misure di polizia in vigore per le nazioni più favorite.

Rimane inoltre in ispecial modo convenuto che tutti i vantaggi di qualunque natura essi siano, attualmente accordati dalle leggi o decreti in vigore nelle Isole Avajane o che lo saranno in avvenire agl'immigranti stranieri, sono guarentiti agl'Italiani stabiliti o che si stabiliranno in un punto qualunque del territorio avajano. Lo stesso è a dirsi per i sudditi avajani in Italia.

1863

IV. I cittadini rispettivi, nei due Stati, godranno della più costante e completa protezione per le loro persone e proprietà. Essi avranno in conseguenza libero e facile accesso ai tribunali di giustizia per proseguire e difendere i loro diritti in qualunque istanza ed in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalle leggi. Saranno liberi di valersi in ogni caso di quegli avvocati, procuratori o agenti di ogni classe che stimeranno utile di fare agire in loro nome. Godranno infine sotto questo rapporto dei medesimi diritti e privilegi che sono accordati ai nazionali, e saranno sottoposti alle medesime condizioni.

V. Gli Italiani nelle Isole Avajane e gli Avajani in Italia andranno esenti da ogni servizio si nell'esercito o nella marina, come nelle guardie o milizie nazionali, e non potranno andare soggetti per i loro beni mobili od immobili ad altri gravami, restrizioni, tasse od imposizioni che quelle alle quali saranno sottoposti i nazionali.

VI. I cittadini dell'uno o dell'altro Stato non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro, nè essere trattenuti con i loro bastimenti, equipaggi, carichi o oggetti di commercio per qualunque spedizione militare, nè per qualunque siasi uso pubblico o privato, senza che il Governo o l'autorità locale abbia preventivamente fissato d'accordo cogl'interessati una giusta indennità per tale servizio, non che la somma che potrebbe essere domandata per gli scapiti e danni, i quali, non essendo puramente fortuiti, potrebbero provenire dal servizio a cui si sono volontariamente obbligati.

VII. La più completa libertà di coscienza è guarentita agl'Italiani nelle Isole Avajane ed ai sudditi Avajani in Italia. Gli uni e gli altri si conformeranno per l'esercizio esterno del culto alle leggi del paese.

VIII. I cittadini delle due Parti contraenti avranno il diritto, sui territori rispettivi, di possedere beni d'ogni sorta e di disporne nello stesso modo che i nazionali.

Gl'Italiani godranno in tutto il territorio avajano del di

ritto di raccogliere e trasmettere le successioni ab intestato 1863 o testamentarie al pari degli Avajani e senza andare soggetti, a causa della loro qualità di stranieri, ad alcuna ritenuta o imposizione che non sia dovuta dai nazionali.

Reciprocamente i sudditi Avajani in Italia godranno del diritto di raccogliere e di trasmettere le successioni ab intestato o testamentarie al pari degli Italiani e senza andare soggetti, a causa della loro qualità di stranieri, ad alcuna ritenuta od imposta che non sia dovuta dai nazionali.

La medesima reciprocità fra i cittadini dei due paesi esisterà per le donazioni fra viventi.

All'epoca dell'esportazione dei beni ereditati o acquisiti a qualunque siasi titolo da Italiani nelle Isole Avajane o da Avajani in Italia, non sarà prelevato sopra tali beni alcun diritto di detrazione o di emigrazione, nè qualunque siasi altro diritto cui non vadano soggetti i nazionali.

IX. Saranno considerati come bastimenti italiani nelle Isole Avajane, e come bastimenti avaiani in Italia tutti quei legni che navigheranno sotto le rispettive bandiere che saranno muniti delle carte di bordo e dei documenti richiesti dalle leggi di ciascuno dei due Stati per giustificare della nazionalità dei bastimenti di commercio.

X. I bastimenti italiani che entreranno in zavorra o carichi nei porti avajani, o che ne usciranno, e reciprocamente i bastimenti avajani che entreranno in zavorra o carichi nei porti italiani, o che ne usciranno, sia per mare, sia per fiumi e canali, qualunque sia il luogo della loro partenza o quello a cui sono destinati, non saranno soggetti, sia all'entrata che all'uscita ed al passaggio, a dritti di tonnellaggio, di porto, di segnale, di pilotaggio, di ancoraggio, di rimorchio, di fanale, di cateratta, di quarantena, di salvataggio, di darsena, di patente, di senseria, di navigazione, di pedaggio, infine a diritti o gravami di qualsiasi natura o denominazione che colpiscono lo scafo del bastimento, percepiti o stabiliti a nome e vantaggio del Governo, dei funzionari pubblici, dei comuni od altri sta

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