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sertino da legni mercantili appartenenti a sudditi del Re di 1863 Sardegna, emanata in virtù del detto atto il 10 marzo 1855, e pubblicata nella Gazzetta di Londra il 13 marzo 1855, siano abrogate, e le stesse sono in virtù della presente abrogate. E gli onorevoli lords commissari del Tesoro di S. M., ed il segretario di Stato per l'India, in Consiglio, dovranno in conformità della presente dare i necessari provvedimenti.

XXXII.

1863, 8 luglio.

TORINO.

Convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (').

Articoli convenuti tra il Direttore generale delle poste italiane, signor cavaliere don GIOVANNI BARBAVARA, in virtù dei sovrani pieni poteri a lui conferiti, ed il signor JOHN A. KASSON, membro del Congresso degli Stati Uniti d'America, investito di speciali poteri a tale effetto, aventi per iscopo di stabilire un cambio regolare di corrispondenze tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

I. -Fra l'amministrazione delle poste del Regno d'Italia e l'amministrazione delle poste degli Stati Uniti dell'America settentrionale vi sarà un cambio regolare di corrispondenze in pieghi chiusi alle condizioni fissate negli articoli seguenti.

II. Il cambio dei pieghi si farà col mezzo dei piroscafi transatlantici e colla mediazione dei paesi che verranno prescelti di comune accordo dalle due amministrazioni delle poste d'Italia e degli Stati Uniti. In mancanza di tale accordo su questo punto, ciascuna delle due amministrazioni designerà di sua propria scelta la linea dei piroscafi e gli Stati

(1) Il testo della Convenzione è in lingua italiana ed inglese.

1863 intermediarii che essa preferisce per l'avviamento delle cor

rispondenze che spedisce.

III. --- Il cambio delle corrispondenze fra l'Italia e gli Stati Uniti si farà:

DA PARTE DELL'ITALIA

per la via di Francia e d'Inghilterra

Dall'uffizio ambulante da Torino a Susa.

Per la via di Svizzera e Germania

1° Dall'uffizio ambulante da Milano a Camerlata;
2o Dall'uffizio natante da Arona a Magadino.

DA PARTE DEGLI STATI UNITI

per la via d'Inghilterra e di Francia

e per la via di Germania e di Svizzera

1° Dall'uffizio di Nuova York;

2° Dall'uffizio di Boston.

Le amministrazioni delle poste d'Italia e degli Stati Uniti potranno designare di comune accordo altri uffizi di cambio indipendentemente da quelli sopraccennati ogni qual volta ne riconosceranno il bisogno.

IV. Gli oggetti che si potranno cambiare tra l'amministrazione delle poste d'Italia e quella degli Stati Uniti sono i seguenti:

1° Lettere ordinarie;

2° Lettere raccomandate;

3° Carte d'affari ed altri documenti manoscritti che non presentino il carattere di una corrispondenza di attualità o personale, prove di stampa corrette, e campioni di merci, compresi quelli di grani o semi che non abbiano un intrinseco valore commerciale;

4 Giornali e stampe di ogni genere in fogli, in opuscoli e rilegate, carta di musica, incisioni, litografie, fotografie, disegni, carte e piani.

V. Il peso di ciascun pacco contenente campioni di 1863 merci non dovrà oltrepassare 500 grammi.

Il peso degli altri oggetti potrà estendersi sino a 2000 grammi per ogni pacco, e la loro spedizione sarà regolata in conformità alla pratica vigente nel paese d'origine.

VI. Eccettuate le lettere ordinarie e le lettere raccomandate, tutti gli altri oggetti dovranno essere posti sotto fascia od involti in maniera che gli uffiziali delle poste dei paesi d'origine e di destino possano facilmente verificarli.

VII. La progressione del peso per l'applicazione della tassa per ogni porto semplice dei diversi oggetti enumerati nell'articolo IV precedente sarà stabilita nel seguente modo: Per le lettere, di 15 grammi in 15 grammi;

Per le carte d'affari e documenti manoscritti, prove di stampa corrette e campioni, di 40 in 40 grammi;

Per i giornali e le stampe di ogni genere ciascheduna delle due amministrazioni stabilirà di tempo in tempo la progressione del peso che essa crederà più conveniente. rispetto agli usi particolari del paese di origine, a patto però che il minimum del peso del porto semplice non sia mai minore di 40 grammi in Italia, e di un'oncia e mezzo negli Stati Uniti.

VIII. La francatura delle lettere ordinarie che saranno spedite dall'Italia per gli Stati Uniti e viceversa è facoltativa.

Le lettere non francate od insufficientemente francate saranno aggravate dall'amministrazione del paese di destino da una sopratassa a titolo di ammenda che sarà in Italia di 30 centesimi e di 5 cents negli Stati Uniti.

Per contro la francatura degli altri oggetti, comprese le lettere raccomandate, sarà obbligatoria da una parte e dall'altra.

A quelli di tali oggetti che non saranno francati non sarà dato corso, ed i medesimi saranno restituiti ai mittenti quando sia possibile.

1863

IX. Gli oggetti sotto fascia che saranno stati francati insufficientemente saranno spediti al loro destino gravati di una tassa equivalente al doppio della differenza che risulterà dal montare della tassa fissata per la loro francatura e dal prezzo pagato dai mittenti.

X.

Le tasse internazionali delle lettere e degli altri oggetti che saranno spediti dall'uno nell'altro dei due Stati saranno fissate pigliando per base gli elementi di cui le medesime sono composte, cioè:

1° Della tassa territoriale italiana;

2° Della tassa territoriale americana;
3° Del porto marittimo;

4° Dei diritti di transito da pagarsi alle amministrazioni postali degli Stati intermedii.

Nel caso che l'uno dei due Stati venisse ad ottenere una qualunque riduzione dei prezzi attualmente fissati pel trasporto marittimo e pel transito delle corrispondenze attraverso gli Stati intermedii, le due amministrazioni si concerteranno immediatamente sul grado della riduzione da farsi al montare delle tasse che il pubblico dei due paesi deve pagare in virtù delle stipulazioni dell' articolo seguente.

XI. Le tasse internazionali da riscuotersi per ogni porto semplice sugli oggetti che saranno indirizzati dall'uno all'altro dei due Stati, e risultanti dalla combinazione degli elementi indicati nell'articolo X precedente, sono fissate come in appresso, cioè:

Per le lettere ordinarie 1 lira in Italia e 20 cents negli Stati Uniti.

Per le lettere raccomandate un diritto fisso di 50 centesimi in Italia e di 10 cents negli Stati Uniti, oltre la tassa ordinaria di francatura.

Per le carte di affari e documenti manoscritti, per le prove di stampa corrette e per i campioni 1 lira in Italia e 20 cents negli Stati Uniti.

Per i giornali e le stampe di ogni genere la tassa da 1863 riscuotersi sarà fissata di tempo in tempo dall'amministrazione speditrice, a patto però che questa tassa non oltrepassi in verun caso i 15 centesimi per porto semplice in Italia e 4 cents in America.

XII. Negli elementi che compongono la tassa internazionale delle lettere ordinarie, 15 centesimi rappresentano il porto territoriale italiano e 3 cents il porto territoriale americano.

Il resto è devoluto al pagamento delle spese di trasporto per terra e per mare dal confine dell' uno al confine dell'altro dei due Stati, senza considerazione della via prescelta.

XIII. - I plichi sotto fascia contenente gli oggetti menzionati sotto i paragrafi 3 e 4 dell' articolo IV della presente convenzione potranno essere spediti con raccomandazione dall'Italia per gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti per l'Italia.

Ogni plico di tali oggetti che si vorrà sottoporre alla formalità della raccomandazione sarà gravato prima della partenza, oltre alle tasse stabilite per la francatura, di un diritto fisso di raccomandazione di 50 centesimi in Italia e di 10 cents in America.

XIV. Nello scopo di semplicizzare i conti pel cambio. delle corrispondenze internazionali ed arrivare in seguito alla loro soppressione, ognuna delle due amministrazioni riterrà intieramente per sè le tasse riscosse tanto per le lettere e gli oggetti affrancati spediti, come per le lettere e gli oggetti non francati od insufficientemente. francati ricevuti; e ciascuna amministrazione pagherà le spese di trasporto dei pieghi che spedirà partendo dal confine d'uscita del paese d'origine sino al confine d'entrata del paese di destino.

Resta inteso tuttavia che le spese di transito per terra e del trasporto marittimo delle corrispondenze spedite in pieghi chiusi da una parte e dall'altra saranno pagate da

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