- I. Libertà di commerciare, navigare, risiedere e negoziare. II. Esenzioni dal servizio personale, prestiti forzosi, requisizioni, servizi militari. - III. Caso di guerra. - IV. Diritto di proprietà, successioni. V. Diritti di navigazione. VI. Parificazione di bandiera. - VII. Provenienza diretta ed indiretta. VIII. Importazione ed esportazione. IX. Commercio di scalo. Cabotaggio riservato. X. Nazionalità dei bastimenti. XI. Blocco. -XII. Lettere di marca. — XIII. Naufragii. — XIV. Avarie. -XV. Trattamento di favore in fatto di commercio, navigazione e attribuzioni di consoli. Riserve per i paesi vicini. XVI e XVII. Rilascio forzato e volontario. XVIII. Exequatur. — XIX, XX, XXI, XXII e XXIII. Agenti consolari; loro attribuzioni e privilegi. - XXIV e XXV. Amministrazione e liquidazione delle successioni vacanti. XXVI Polizia dei porti. XXVII. Marinai disertori. -- XXVIII e XXIX. Estradizione reciproca dei malfattori. XXX. Documenti in appoggio alle domande d'estradizione. XXXI. Durata e ratifiche. DICHIARAZIONE firmata dai rispettivi plenipotenziari al momento dello scambio delle ratifiche. tra l'Italia e la Repubblica di Venezuela. - SOMMARIO. I. Pace ed amicizia. - II. Diritto di proprietà. — HI. Libertà di commercio e di navigazione. — IV. Libertà e sicurezza dei cittadini. Esenzione da servizio militare. Prestiti forzosi. V. Trattamento dei sudditi rispettivi in tempo di guerra. — VI. Tasse. Trattamento della nazione più favorita. - VII. Indennità per embargo. - VIII. Importazioni, esportazioni e transito. Trattamento della nazione più favorita. IX. Nessun monopolio: eccezioni. X. Diritti di porto. - XI e XII. Approdo forzato e naufragi. XIII. Assimilazione -- 1 - delle bandiere. XIV. La bandiera copre la merce. - -- CONVENZIONE WURTEMBERG. - - .. Ginevra, 22 agosto 1864 I. 367 pel miglioramento delle condizioni dei militari feriti in CONVENZIONE TELEGRAFICA INTERNAZIONALE per l'esenzione dei sudditi rispettivi dagl' imprestiti for- ARTICOLI.. Parigi, 8 aprile 1867 II. 284 addizionali alla Convenzione telegrafica internazionale del ZOLLVEREIN. TRATTATO DI COMMERCIO Berlino, 31 dicembre 1865 II. 125 -- - |