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I. Libertà di commerciare, navigare, risiedere e negoziare. II. Esenzioni dal servizio personale, prestiti forzosi, requisizioni, servizi militari. - III. Caso di guerra. - IV. Diritto di proprietà, successioni. V. Diritti di navigazione. VI. Parificazione di bandiera. - VII. Provenienza diretta ed indiretta. VIII. Importazione ed esportazione. IX. Commercio di scalo. Cabotaggio riservato. X. Nazionalità dei bastimenti. XI. Blocco. -XII. Lettere di marca. — XIII. Naufragii. — XIV. Avarie. -XV. Trattamento di favore in fatto di commercio, navigazione e attribuzioni di consoli. Riserve per i paesi vicini. XVI e XVII. Rilascio forzato e volontario. XVIII. Exequatur. — XIX, XX, XXI, XXII e XXIII. Agenti consolari; loro attribuzioni e privilegi. - XXIV e XXV. Amministrazione e liquidazione delle successioni vacanti. XXVI Polizia dei porti.

XXVII. Marinai disertori.

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XXVIII e XXIX. Estradizione reciproca dei malfattori. XXX. Documenti in appoggio alle domande d'estradizione. XXXI. Durata e ratifiche.

DICHIARAZIONE firmata dai rispettivi plenipotenziari al momento dello scambio delle ratifiche.

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tra l'Italia e la Repubblica di Venezuela.

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SOMMARIO. I. Pace ed amicizia. - II. Diritto di proprietà. — HI. Libertà di commercio e di navigazione. — IV. Libertà e sicurezza dei cittadini. Esenzione da servizio militare. Prestiti forzosi. V. Trattamento dei sudditi rispettivi in tempo di guerra. — VI. Tasse. Trattamento della nazione più favorita. - VII. Indennità per embargo. - VIII. Importazioni, esportazioni e transito. Trattamento della nazione più favorita. IX. Nessun monopolio: eccezioni. X. Diritti di porto. - XI e XII. Approdo forzato e naufragi. XIII. Assimilazione

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delle bandiere. XIV. La bandiera copre la merce.
XV. Navi da guerra. XVI. Consoli, exequatur.
XVII e XVIII. Privilegi ed immunità. -- XIX. Archivi con-
solari. XX. Attribuzioni dei Consoli. XXI. Eredità.
XXII e XXIII. Polizia dei porti. XXIV. Disertori.
- XXV. Avarie. -- XXVI. Trattamento della nazione più
favorita. XXVII e XXVIII. Durata e ratifiche.

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CONVENZIONE

WURTEMBERG.

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.. Ginevra, 22 agosto 1864 I. 367

pel miglioramento delle condizioni dei militari feriti in
guerra (in francese). V. SVIZZERA.

CONVENZIONE TELEGRAFICA INTERNAZIONALE

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per l'esenzione dei sudditi rispettivi dagl' imprestiti for-
zosi (in francese). V. PRUSSIA.

ARTICOLI..

Parigi, 8 aprile 1867 II. 284

addizionali alla Convenzione telegrafica internazionale del
17 maggio 1865 (in francese). V. FRANCIA.

ZOLLVEREIN.

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TRATTATO DI COMMERCIO Berlino, 31 dicembre 1865 II. 125
conchiuso tra l'Italia e la Prussia, la Baviera, la Sassonia,
il Granducato di Baden e gli altri Stati dello Zollverein.
I. Esercizio del commercio e delle industrie e trat-
tamento della nazione più favorita. II. Importazione. -
III. Esportazione. - IV. Esenzione reciproca dai diritti
di transito. V. Favori concessi ai terzi. VI. Marche
e segni di fabbrica e di commercio. VII. e VIII Du-
rata e ratifiche.

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