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965.

22 mars 1877.

Circulaire de l'autorité maritime à Trieste) à l'égard du droit de lanternage prélevé par le Gouvernement Imp.

du Brésil.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Circolare dell' i. r. Governo marittimo a tutti gl' ii. rr. Uffici funzionari portuali sanitari dipendenti.

Il governo brasiliano, con decreto 13 dicembre 1875, hat introdotto un diritto di lanternaggio nell' importo di franchi 50 a 150, da pagarsi dai bastimenti esteri, secondo la loro portata, sia che provengano dall' estero, o da porti brasiliani, abrogando tutte le anteriori disposizioni, che stessero in opposizione col detto decreto.

Siccome il governo brasiliano, anche dopo le proteste sollevate dall' i. e r Inviato in Rio Janeiro, non si ritiene punto vincolato alla dichiarazione del 27 marzo 1848, per la quale i navigli austriaci erano esenti dai diritti differenziali, ed equiparati ai nazionali brasiliani, l' i. e r. governo, sotto riserva dei propri diritti, deve mettere fuori di vigore, anche da parte sua, la summenzionata dichiarazione; perlocchè i bastimenti di bandiera brasiliana, nei porti austriaci d' ora innanzi dovranno corrispondere i diritti stabiliti pei navigli esteri non equiparati ai nazionali.

In conformità alla premessa disposizione, sarà da depenarsi il Brasile, tanto nell' allegato A., quanto nell' allegato B. dell' istruzione 22 marzo 1872 Nr. 4290, sulla commisurazione dei diritti portuali e sanitarî.

Ciò si partecipa in seguito all' ossequiato dispaccio dell' Eccelso i. r. Ministero del Commercio, 9 dicembre p. p. Nr. 36499.

Voici la circulaire analogue du Gouvernement maritimne à Fiume:

Circolare del Regio Governo Marittimo a tutti ii. rr. Uffici di Porto ed Espositure nel Litorale ungaro-croato.

Il Governo brasiliano non ritenendosi più vincolato alla dichiarazione del 27 marzo 1848 per la quale i navigli ungarici erano esenti dai diritti differenziali ed equiparati ai nazionali brasiliani, li fa sottostare al pagamento del diritto di lanternaggio introdotto con decreto 13 dicembre 1875 per i bastimenti esteri.

Egli è perciò che il Governo di Sua Maestà I. e R. Apostolica sotto riserva dei proprî diritti metteva fuori di vigore anche da parte sua la summenzionata dichiarazione.

I bastimenti di bandiera brasiliana avranno dunque d'ora innanzi da corrispondere nei porti dello stato ungarico i diritti stabiliti pei navigli esteri non equiparati ai nazionali.

5*

1877

1877

Si dispone perciò la cancellazione del Brasile negli allegati A) e B) dell'Istruzione sulla commisurazione dei diritti portuali diramata con Circolare di questo Regio Governo Marittimo d. d. 1 maggio 1872 Nr. 999.

Fiume, li 11 marzo 1877.

966.

Szápáry.

23 mars 1877.

Circulaire de l'autorité maritime à Trieste concernant l'adoption par la Commission Européenne de Danube du système de jaugeage adopté par la Conférence de Con

stantinople.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.) Circolare dell' i. r. Governo marittimo a tutti gl' ii. rr. Uffici e funzionari portuali sanitari dipendenti, nonchè alle Camere di commercio in Trieste, Rovigno, Zara, Spalato e Ragusa.

In seguito a partecipazione dell'i. e r. delegato austro-ungarico alla Commissione europea del Danubio, si porta a notizia delle parti interessate il seguente deliberato, preso dalla detta commissione nella seduta del 7 novembre 1876: »La Commissione europea del Danubio, visto, che la differenza fra il sistema danubiano di stazatura, da essa adottato nel 1871, e quello raccomandato dalla Commissione internazionale di Costantinopoli nel 1873, consiste principalmente in qualche misurazione sul ponte, i cui dettagli sono precisati nella nota seguente:

Per costruzioni permanenti coperte e chiuse sul ponte superiore, si devono intendere tutte quelle che costituiscono degli spazî limitati da ponti o coperture, e da parapetti fissi, e che rappresentano un aumento della capacità, che potrebbe essere utilizzata per lo stivaggio di mercanzie, o per l'alloggio e comodità dei passaggeri e del personale di bordo.

Così un' apertura qualunque, o parecchie aperture, sia sul ponte o copertura, sia nei parapetti, od una interruzione del ponte, o la mancanza di una parte di chiusura, non impedirà che siano comprese nel tonellaggio brutto, se dopo la misurazione possono essere facilmente chiuse, e rese così meglio appropriate al trasporto di merci e di passaggeri.

ha deliberato quanto segue:

1. Il sistema di stazatura di Constantinopoli (pubblicato in appendice alla Notificazione governativa 1 settembre 1874 N. 7874) adottato dalla Commissione europea del Danubio nella sua seduta del 9 maggio 1876, entrerà in vigore a datare dal 1 marzo 1877.

2. Tutti i bastimenti, che dal 1 marzo 1877 non presen- 1877 teranno un certificato speciale, indicante che il tonellaggio è stato calcolato secondo il sistema allora entrato in vigore, saranno assoggettati alla misurazione degli spazi enumerati nella nota qui sopra citata, e questi spazi saranno aggiunti al tonellaggio da imporre.

3. Se le carte di bordo non indichino chiaramente quali siano gli spazi sopra il ponte superiore, già compresi nel tonellagio registrato, lo stazatore della Commissione europea misurerà indistintamente tutti gli spazi sul ponte superiore; e per constatare il tonellaggio da imporre, paragonerà il risultato di questa misurazione cogli altri dati forniti dalle carte di bordo. 4. Non saranno misurati ed aggiunti al tonellaggio da imporre i passaggi riconosciuti necessarî alla circolazione dell'equipaggio, e che non potrebbero ricevere merci senza difficoltare questa circolazione. «<

967.

24 mars 1877.

Déclarations échangées entre l'Autriche - Hongrie et l'Italie*) à l'égard du transport des individus appartenant à des États tiers et expulsés des Pays et Royaumes représentés au Reichsrat ou du Royaume d'Italie.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.) Note à S. E. le Comte Robilant en date du 24 mars 1877, No. 2890/V.

Le Ministère Imp. et R. des affaires étrangères a appris à sa vive satisfaction par la note verbale de l'Ambassade R. d'Italie ǝn date du 15 Février d. No. 4610/c que le Gouvernement Royal a approuvé pleinement les idées développées dans la note verbale du 19 décembre 1876, No. 16835/V en vue d'un arrangement à établir entre les deux Gouvernements sur le mode à suivre réciproquement au sujet du transport des individus appartenant à des troisièmes états et expulsés des pays et royaumes représentés au Reichsrath autrichien ou du royaume d'Italie.

Rien ne s'oppose donc actuellement à l'échange de déclarations officielles rédigées en conformité de ces idées et le Soussigné s'empresse par conséquent de transmettre ci-près à Monsieur l'Ambassadeur une déclaration pareille* tout en espérant qu'en égard aux usages diplomatiques de ce Ministère, la forme choisie. pour ledit acte ne rencontrera pas d'objection.

Le Soussigné saisit cette occasion etc.

*) La déclaration analogue d'Italie porte la date du 28 mars 1877.

1877

Si dispone perciò la cancellazione del Brasile negli allegati A) e B) dell'Istruzione sulla commisurazione dei diritti portuali diramata con Circolare di questo Regio Governo Marittimo d. d. 1 maggio 1872 Nr. 999.

Fiume, li 11 marzo 1877.

966.

Szápáry.

23 mars 1877.

Circulaire de l'autorité maritime à Trieste concernant l'adoption par la Commission Européenne de Danube du système de jaugeage adopté par la Conférence de Con

stantinople.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.) Circolare dell' i. r. Governo marittimo a tutti gl' ii. rr. Uffici e funzionari portuali sanitari dipendenti, nonchè alle Camere di commercio in Trieste, Rovigno, Zara, Spalato e Ragusa.

In seguito a partecipazione dell'i. e r. delegato austro-ungarico alla Commissione europea del Danubio, si porta a notizia delle parti interessate il seguente deliberato, preso dalla detta commissione nella seduta del 7 novembre 1876: »La Commissione europea del Danubio, visto, che la differenza fra il sistema danubiano di stazatura, da essa adottato nel 1871, e quello raccomandato dalla Commissione internazionale di Costantinopoli nel 1873, consiste principalmente in qualche misurazione sul ponte, i cui dettagli sono precisati nella nota seguente:

Per costruzioni permanenti coperte e chiuse sul ponte superiore, si devono intendere tutte quelle che costituiscono degli spazî limitati da ponti o coperture, e da parapetti fissi, e che rappresentano un aumento della capacità, che potrebbe essere utilizzata per lo stivaggio di mercanzie, o per l'alloggio e comodità dei passaggeri e del personale di bordo.

Così un' apertura qualunque, o parecchie aperture, sia sul ponte o copertura, sia nei parapetti, od una interruzione del ponte, o la mancanza di una parte di chiusura, non impedirà che siano comprese nel tonellaggio brutto, se dopo la misurazione possono essere facilmente chiuse, e rese così meglio appropriate al trasporto di merci e di passaggeri.

ha deliberato quanto segue:

1. Il sistema di stazatura di Constantinopoli (pubblicato in appendice alla Notificazione governativa 1 settembre 1874 N. 7874) adottato dalla Commissione europea del Danubio nella sua seduta del 9 maggio 1876, entrerà in vigore a datare dal 1 marzo 1877.

2. Tutti i bastimenti, che dal 1 marzo 1877 non presen- 1877 teranno un certificato speciale, indicante che il tonellaggio è stato calcolato secondo il sistema allora entrato in vigore, saranno assoggettati alla misurazione degli spazi enumerati nella nota qui sopra citata, e questi spazi saranno aggiunti al tonellaggio da imporre.

3. Se le carte di bordo non indichino chiaramente quali siano gli spazi sopra il ponte superiore, già compresi nel tonellagio registrato, lo stazatore della Commissione europea misurerà indistintamente tutti gli spazi sul ponte superiore; e per constatare il tonellaggio da imporre, paragonerà il risultato di questa misurazione cogli altri dati forniti dalle carte di bordo. 4. Non saranno misurati ed aggiunti al tonellaggio da imporre i passaggi riconosciuti necessarî alla circolazione dell'equipaggio, e che non potrebbero ricevere merci senza difficoltare questa circolazione. «

967.

24 mars 1877.

Déclarations échangées entre l'Autriche - Hongrie et l'Italie) à l'égard du transport des individus appartenant à des États tiers et expulsés des Pays et Royaumes représentés au Reichsrat ou du Royaume d'Italie.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.) Note à S. E. le Comte Robilant en date du 24 mars 1877, No. 2890/V. Le Ministère Imp. et R. des affaires étrangères a appris à sa vive satisfaction par la note verbale de l'Ambassade R. d'Italie en date du 15 Février d. No. 4610/c que le Gouvernement Royal a approuvé pleinement les idées développées dans la note verbale du 19 décembre 1876, No. 16835/V en vue d'un arrangement à établir entre les deux Gouvernements sur le mode à suivre réciproquement au sujet du transport des individus appartenant à des troisièmes états et expulsés des pays et royaumes représentés au Reichsrath autrichien ou du royaume d'Italie.

Rien ne s'oppose donc actuellement à l'échange de déclarations officielles rédigées en conformité de ces idées et le Soussigné s'empresse par conséquent de transmettre ci-près à Monsieur l'Ambassadeur une déclaration pareille* tout en espérant qu'en égard aux usages diplomatiques de ce Ministère, la forme choisie pour ledit acte ne rencontrera pas d'objection.

Le Soussigné saisit cette occasion etc.

La déclaration analogue d'Italie porte la date du 28 mars 1877.

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