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corpo da denominarsi Amministrazione dei fondi del Debito pubblico, avente uno speciale ordinamento (1).

Le operazioni relative al pagamento dei creditori dello Stato, alla gestione e conversione dei fondi di consolidazione e di ammortamento doveano essere affidate alla nuova amministrazione.

Costituito sullo scorcio del 1804 il primo impero napoleonico e tramutata in marzo del 1805 la repubblica cisalpina in regno italico, che più tardi lo storico Cesare Cantù dovea proclamare nobilissima creazione di Napoleone, comunque mancante di quell'unità e grandezza che dall'ineluttabile sua volontà si sperava, con legge di finanza del 17 luglio dello stesso anno, in omaggio al primo re del nuovo regno, l'amministrazione dei fondi per la consolidazione e ammortizzazione del pubblico debito fu denominata monte Napoleone.

(1) L'Amministrazione dei fondi del Debito pubblico dovea comporsi d'un prefetto, di due luogotenenti-prefetti, e di un Consiglio d'amministrazione.

Il prefetto dovea esser preso fra i membri del Consiglio legislativo. Esso avea a vegliare per la esecuzione delle leggi e dei regolamenti; doveva intervenire direttamente presso il Governo in tutte le occorrenze concernenti l'interesse dei creditori dello Stato.

Il primo luogotenente-prefetto doveva supplire il prefetto in caso. di assenza o di impedimento, ordinare e regolare le operazioni di ammortizzazione, dei trasporti e delle annotazioni.

Il secondo luogotenente-prefetto era incaricato del movimento interno dell'amministrazione, della vigilanza sulla cassa e della contabilità.

Il Consiglio d'amministrazione doveva essere composto di cinque individui scelti dal Governo fra i creditori delle diverse grandi frazioni della repubblica. Esso aveva a riunirsi in comitato generale col prefetto e coi luogotenenti-prefetti, non meno di una volta ogni tre mesi.

Ciascuno dei luogotenenti-prefetti doveva render conto degli af

Con questa legge fu determinato che i fondi pel pagamento delle rendite del monte avessero a costituire sempre la prima parte del conto preventivo d'ogni anno.

Il credito dei ministri non avrebbe potuto esser saldato se non dopo assicurato tale pagamento.

La competenza annua per tale pagamento non avrebbe però potuto eccedere il servizio di cinque milioni.

Colla stessa legge si istituì la cassa d'ammortizzazione, e se ne affidò la gestione alla stessa amministrazione del monte. La legge di finanza del 17 luglio 1805, fatta base dell'organizzazione del monte, implicitamente ne distinse il servizio in tre rami o casse: cassa di garanzia; cassa delle pensioni; cassa d'ammortizzazione.

Questi tre rami ebbero assetto legale colla legge di finanza del 1810.

fari e della situazione dell'amministrazione nella parte che concerneva le rispettive attribuzioni.

Il Consiglio poteva farsi presentare o far riconoscere da uno dei suoi membri i registri e lo stato di cassa. Esponeva il suo voto e quando a questo fosse stato conforme il voto d'uno almeno fra i tre membri dell'amministrazione, esso era eseguito.

In caso contrario il prefetto aveva a farne rapporto al Governo, perchè provvedesse.

Il conto e gli stati annuali dovevano essere esaminati dal Consiglio. Questo esame aveva a farsi in comitato particolare a cui non doveva assistere alcun membro dell'amministrazione.

Doveva intervenire a tale comitato il presidente della commissione legale.

Il voto del Consiglio doveva essere trasmesso direttamente al ministro delle finanze.

Il presidente della Commissione legale doveva essere consultato dall'Amministrazione nei punti misti di diritto; invitato dal prefetto poteva intervenire ai comitati generali.

Il presidente della Commissione legale, intervenendo ai comitati tanto generali che particolari, vi aveva voto consultivo.

La cassa di garanzia era il ramo dell'amministrazione che avea il servizio del pagamento semestrale delle rendite. La cassa delle pensioni avea il servizio del debito vitalizio. La cassa d'ammortizzazione era il ramo al quale erano state fatte diverse assegnazioni in beni stabili crediti ed altri proventi pel riscatto della rendita e per altri servizi.

I fondi per il servizio semestrale del debito consolidato e per quello delle pensioni erano somministrati direttamente dal tesoro dello Stato.

L'aggregazione allo Stato italiano dei paesi oltre Adige aumentò la massa del debito consolidato di L. 1,500,000 per effetto del decreto del 28 luglio 1806, che chiamò in liquidazione i capitali iscritti nella zecca e sul banco-giro della Venezia. Una parte di questo debito, sino alla concorrenza di 25 milioni, fu scontato in rescrizioni: il rimanente si mandò iscrivere sul monte coll'interesse provvisionale dell'1 1⁄2 per mille.

Gli altri crediti di privati o corpi morali delle provincie venete che furono chiamati a liquidazione pei decreti del 2 maggio e 23 dicembre 1807, o restarono non liquidati, o • furono liquidati colle norme generali.

I crediti liquidati furono quelli procedenti specialmente da crediti verso le corporazioni concentrate negli Stati veneti, e quelli verso l'antica repubblica di Venezia, i cui interessi erano stati in corso di pagamento fino all'epoca. del trattato di Presburgo.

La legge di finanza dell'11 marzo 1810 portò un altro aumento al Debito pubblico del primo regno italico col prescrivere che tutti i crediti, procedenti da somministrazioni militari fatte nel corso dell'anno 1809, fossero ammessi ad essere iscritti sul monte, metà coll'interesse del 31% e metà col 2, %, retrotraendo il comincia

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mento della decorrenza di questi al semestre successivo a quello dell'effettiva liquidazione; ragione per la quale si ammise la consolidazione della metà del capitale che dovea essere rescritta coll'interesse del 21%, e ciò per effetto della legge 20 maggio 1804, che avea ordinata la consolidazione delle rescrizioni emesse dopo il 1806 con detta norina d'interesse; disposizione che non ebbe esecuzione che in questo caso speciale e in quello della liquidazione dei crediti procedenti dal dipartimento dell'alto Adige chiamati in seguito ad esser liquidati.

Fu anche disposto che i creditori verso le mani-morte nei dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto, i cui beni erano stati avocati al demanio; i pesaresi per i prestiti ed azioni imposte nel tempo che facevano parte dello Stato cisalpino; gli acquirenti dei beni nazionali per il compenso che non avessero conseguito a termini degli editti dell'antico governo romano del 24 ottobre 1801 e 6 dicembre 1802; i creditori dei comuni posti nei suddetti tre dipartimenti che non fossero stati rimborsati in conseguenza degli editti del detto governo del 19 marzo 1801, 14 luglio 1803 e 1° luglio 1807, avessero a presentare le loro domande e titoli giustificativi alla direzione generale di liquidazione il 1° luglio 1810. La direzione avea a pronunziarsi prima del 1° gennaio 1811.

Per la totalità del credito aveano a darsi delle rescrizioni, le quali non doveano essere ammissibili che nello acquisto dei beni posti negli stessi dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto.

Nella stessa legge davasi forma legale alla cassa di garanzia e a quella di ammortizzazione, e determinavasi che la rendita iscrivibile sul monte fosse portata da 5 a 10 milioni. Questo aumento era però fatto per sostenere il

V. II, P. 1a MANCARDI 2.

pagamento delle dotazioni costituite al Senato, alle dignità della Corona, all'ordine della Corona ferrea, e ai benemeriti militari francesi e italiani.

Nel caso in cui dovessero aver luogo delle iscrizioni al di là di 10 milioni, ciò non poteva avvenire senza l'applicazione contemporanea d'un fondo speciale capace d'estinguere il soprappiù in 15 anni.

La cassa d'ammortizzazione, oltre la ricómpra della rendita, era incaricata di corrispondere l'interesse sui depositi, gli assegni di culto ai monasteri di prima classe, alle mense vescovili, ai capitoli, ai seminari ed altri stabilimenti di culto (1).

Una Commissione di consiglieri di Stato era incaricata di verificare i risparmi che potessero farsi sulle spese di culto, poste a carico della cassa d'ammortizzazione, e i mezzi di supplire con beni ecclesiastici a quelle che aveano a conservarsi (2).

(1) I primi depositi furono versati al monte in esecuzione del decreto del 5 giugno 1805.

(2) Il fondo assegnato alla cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone doveva consistere:

10 Nei beni camerali dei cessati Stati che avevano formata la repubblica cisalpina e quindi formavano colle nuove aggregazioni il regno italico;

2 Nei beni componenti l'asse d'istruzione e religione;

30 Nella dotazione dei cessati monti e banchi;

4 Nei beni delle corporazioni religiose ed altri enti morali soppressi.

Si erano inoltre assegnati alla cassa altri prodotti eventuali, quali: le trattenute del 5% sugli stipendi degli impiegati; le rendite dei benefizi vacanti; i frutti delle mense vescovili vacanti; le somme di cui fosse prescritto il deposito e quelle che a termine di legge si dovevano versare o in numerario o in rendita per affrancazioni di annualità perpetue dovute agli stabilimenti di culto, beneficenza, istruzione ed altri.

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