Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

i fondi assegnati, pel pagamento delle rendite e per l'estinzione del debito, non siano, sotto alcun pretesto, divertiti ad altro uso. Egli farà per tal oggetto ogni rappresentanza anche a noi. Il Consiglio generale sarà di regola presieduto dal direttore generale che dovrà però ritirarsi egualmente che i vice-direttori, quando si esamineranno i conti dell'amministrazione.

- Il direttore, sarà in tale circostanza, surrogato da un membro da noi designato.

I membri del Consiglio generale, le funzioni dei quali saranno esercite gratuitamente, verranno da noi nominati e scelti fra le persone che per moralità, per cognizioni in queste materie e per possidenza di distinti patrimonii, sieno più in grado d'ispirare a noi ed ai nostri sudditi la maggior confidenza.

"All'eccezione della prima nomina, tutte le altre si faranno sopra una lista di tre soggetti per ogni posto vacante, che ci sarà presentata dal Consiglio generale.

Il Consiglio generale si rinnoverà ogni anno per un quinto. La rinnovazione dei quattro primi anni si farà a sorte; dopo esciranno sempre i più anziani in ordine di tabella.

"I morti o dimissionari, o altrimenti cessati dalle loro funzioni si surrogheranno pure con altri soggetti all'annuale epoca delle rinnovazioni, ma ciascuno dei consiglieri surroganti starà in carica soltanto pel tempo per cui dovea ancora stare il consigliere surrogato.

"I membri che esciranno, saranno sempre rieleggibili.

« Vi sarà presso l'amministrazione del Debito pubblico un nostro commissario sotto gli ordini del primo segretario di finanze che potrà intervenire a tutte le sedute dei Consigli e interloquire consultivamente in ogni discussione. Egli starà in giorno, conforme lo crederà spediente, di tutte le operazioni risultanti dai registri e carte dell'amministrazione, ed il direttore generale dovrà somministrargli tutti gli schiarimenti ed informazioni che fosse nel caso di domandare. Questo commissario sarà da noi nominato. Egli adempierà tutte le funzioni affidategli dal presente editto, ed invigilerà particolarmente a che i Consigli dell'amministrazione del Debito pubblico non si allontanino nelle discussioni dalle precise incumbenze loro affidate. Le di lui osservazioni ed istanze, ove lo chieda, dovranno inserirsi nei registri delle deliberazioni.

. Il regolamento generale stabilirà con più precisione gli oggetti che dovranno trattarsi esclusivamente nel Consiglio generale, e i rapporti necessari del direttore generale col Consiglio ordinario.

Il direttore generale e i due vice-direttori e il commissario nostro godranno di quello stipendio che sarà da noi determinato. - Entro i primi tre mesi d'ogni anno dovrà essere compilato un esatto e preciso conto dell' amministrazione del Debito pubblico dell'anno precedente, dal quale risulti:

1° Il numero e l'entità delle iscrizioni esistenti, di quelle aumentate, in forza delle sopravvenute liquidazioni e di quelle che in esecuzione delle disposizioni del presente, saranno state annullate ed estinte;

2o I fondi esistenti al principio dell'anno, quelli incassati durante il medesimo, tutti i pagamenti seguiti secondo i diversi rami di spesa, e tutti i fondi avanzati in fine dell'anno, distinguendo quelli derivanti da rendite inesatte, da quelli che saranno rimasti disponibili.

. Il conto in tal modo compilato verrà trasmesso unitamente alla deliberazione dell'Amministrazione, ed alle particolari osservazioni del nostro commissario, alla Camera dei conti, la quale nel modo che reputerà più opportuno, o coll'assistenza del nostro procuratore generale, ne farà verificare l'esattezza e la regolarità, e quindi lo approverà o lo rimanderà all'amministrazione del Debito pubblico perchè sia rettificato.

[ocr errors]

I conti definitivamente approvati verranno stampati e pubblicati entro il semestre immediatamente successivo all'anno a cui sono relativi. Gli originali saranno conservati negli archivi camerali.

• Venendo a scoprirsi nell'esame dei conti, od in qualunque altro modo, qualche malversazione, dovrà il nostro commissario presso l'amministrazione, fare le più pronte ed efficaci diligenze ed informare il nostro procuratore generale, acciò sia proceduto dalla Camera, contro i delinquenti, secondo il rigor delle leggi.

- Le controversie tutte tra privati, che riflettano la proprietà delle iscrizioni, i loro trapassi e le annotazioni da farvisi, sia che riguardino la pertinenza delle cedole tanto per la rendita che per le annuità, saranno di cognizione dei tribunali ordinari.

Quelle però che nascessero in seguito alle operazioni dell'am

ministrazione del Debito pubblico, od involvessero questioni sull'intelligenza del presente editto e regolamento correlativo, saranno, di cognizione della Camera dei conti, la quale conoscerà esclusivamente di ogni azione che venisse a dirigersi civilmente da chiunque, contro gli impiegati dell'amministrazione suddetta, per fatti dipendenti dalle loro funzioni.

La competenza criminale è intieramente riservata alla Camera nostra dei conti ".

Con regie patenti del 29 giugno 1820 il re Vittorio Emanuele nel dare speciali provvedimenti pel debito perpetuo, dichiarava quanto appresso:

« La nostra Camera de' conti ha liquidate molte partite già comprese nell'antico debito dello Stato in luoghi di monti di Torino e Cuneo, in cedole di San Secondo e in tassi spettanti a vescovadi, seminari, parrocchie, ospedali, congregazioni di carità, monti di pietà ed altre opere di pubblica beneficenza; e stassi tuttora occupando il medesimo magistrato nelle rimanenti liquidazioni di tal genere, tutte da portarsi in quella classe del debito pubblico che abbiamo qualificata colla denominazione di debito perpetuo, derivanti dalle liquidazioni interne, da quelle di Francia e dal monte di Milano, contemplate all'art. 70 del nostro editto 24 dicembre 1819.

"La religione, la giustizia, il ben pubblico vuole da noi che siano eseguite a pro della Chiesa, degli utili istituti, e de' fedeli nostri comuni le disposizioni dei progenitori nostri e degli altri benefattori.

Siamo perciò venuti in determinazione di dare intorno al debito perpetuo gli speciali provvedimenti d'esecuzione riservati dall'art. 2 del citato editto ".

Quindi disponeasi colle patenti del 29 giugno, che la Camera dei conti avesse a seguitare, nell'ordine e coi metodi già praticati, la liquidazione de' luoghi de' monti di Torino e di Cuneo, delle cedole di S. Secondo, e de' tassi da porsi a carico dello Stato nel debito perpetuo.

Lo stesso avea a farsi dalla Giunta e dalla Commissione creata colle regie patenti 31 agosto 1819 per tutte le altre partite da collocarsi nella medesima classe del debito pubblico.

I proventi anteriori all'anno in corso, o fossero essi portati dalle patenti del 13 febbraio 1816, i quali avevano cominciato a correre dal 1° aprile dell'anno medesimo, o fossero per altro titolo e per qualunque tempo dovuti, dovean essere liquidati dalla Camera dei conti, dalla Giunta e dalle altre autorità incaricate della liquidazione e portati a capitale fruttante il 5 %.

Da tale disposizione doveano però esser esclusi i proventi delle rendite derivanti dal monte di Milano, e quelli dei crediti verso la Francia dovuti dal 22 marzo 1818 in poi, i quali per la loro natura doveano esser pagati in numerario.

Le declaratorie camerali di liquidazione, le liquidazioni operate col regio viglietto del 22 marzo 1816, per li crediti non iscritti nella già banca di San Giorgio di Genova, e le passività aventi causa perpetua che già gravitavano sulle regie finanze, doveano dalla Giunta di liquidazione essere portate, unitamente al risultato delle diverse liquidazioni da esse operate, e che stavano operandosi, su altrettanti stati parziali, onde, ottenuta l'approvazione della Commissione superiore, potersi far luogo alla trasmissione degli elenchi da trasmettersi tanto alla Giunta per la spedizione dei certificati, che all'amministrazione del Debito pubblico per l'opportuna iscrizione.

Le rendite del debito perpetuo aveano a decorrere uniformemente dal 1° gennaio 1820 a favore dei singoli creditori iscritti senza riguardo alla data dell'iscrizione.

Per le iscrizioni del debito perpetuo dovea aprirsi un

registro speciale distinto da quello per le rendite redimibili. Le formalità delle iscrizioni del debito perpetuo doveano essere le stesse di quelle del debito redimibile. I titoli rappresentanti le iscrizioni aveano a designarsi col nome di cartelle.

Le rendite del debito perpetuo spettanti a corpi amministrati ed a persone morali non doveano essere soggette ad alcuna prescrizione.

Venendo per qualunque causa ad estinguersi un'iscrizione del debito perpetuo, l'amministrazione avea a farla annullare nel registro, richiamando allo stesso oggetto la corrispondente cartella.

Le iscrizioni del debito perpetuo non poteano alienarsi nè ipotecarsi, salvo colle forme prescritte dalle leggi per l'alienazione de' beni stabili, o riputati a guisa di stabili, e l'amministrazione non potea fare nel suo registro alcun trapasso, se non fosse per risultarne l'alienazione per atto pubblico notarile o per decreto di Tribunale competente. Niun trapasso dovea aver luogo prima di un anno dal di della consegna della cartella al titolare, pendente il quale anno i creditori ipotecari, che fossero per ottenere l'annotazione aveano a conservarne il diritto risultante dalla data del loro titolo: passato l'anno non dovea esservi tra loro altra anteriorità che quella della data dell'annotazione.

Le iscrizioni del debito perpetuo poteano essere soggette ad opposizione ed esecuzione tanto pel capitale che per i proventi, al pari d'ogni altra proprietà.

Le ipoteche aveano effetto colla sola annotazione sul registro del debito perpetuo, e le opposizioni colla intimazione dell'atto relativo, fattane al segretario generale dell'amministrazione.

Il versamento del danaro da farsi dalla tesoreria gene

« PreviousContinue »