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Il giorno 26 marzo 1849 si conchiude un armistizio fra il re Vittorio Emanuele e il generale Radetzki, comandante generale delle truppe austriache.

Lo stesso giorno 26 marzo 1849 si apre un prestito volontario a favore delle finanze dello Stato. L'imprestito potea farsi in due modi: per acquisto di obbligazioni dello Stato del valor nominale di lire 1000 ciascuna e per acquisto di cedole del Debito pubblico redimibile 5 % del minimum di lire 50 di valor nominale.

In quanto alle obbligazioni il ministro delle finanze era autorizzato ad emetterne tante quante ne fossero richieste a tutto il 15 aprile, non però oltre la somma di 30 milioni.

Le obbligazioni doveano emettersi sulle stesse basi e nella stessa forma delle obbligazioni emesse col regio editto 27 maggio 1834.

cettare tali patti ». Gli fu risposto, che l'esercito era scorato, disordinato; che i soldati non ascoltavano più la voce dei generali. Allora il re pronunziò queste parole:

Ho sempre fatto ogni possibile sforzo da 18 anni a questa parte pel vantaggio dei popoli; mi è doloroso veder fallite le mie speranze, non tanto per me quanto per la patria. Non ho potuto trovar la morte sul campo di battaglia, come ardentemente desiderava. Forse la mia persona è ora il solo ostacolo ad ottenere dal nemico un'equa convenzione. Resa impossibile la continuazione della guerra, abdico la Corona in favore di mio figlio Vittorio Emanuele, nella speranza che il nuovo re possa ottenere più onorevoli patti, e procurar al paese una pace vantaggiosa ».

Quindi additando il duca di Savoia soggiunse: « Ecco il vostro re ». Abbracció gli astanti e congedolli, rimanendo solo coi suoi figli. E così il magnanimo re Carlo Alberto scese dal regal trono come l'imperatore Napoleone I era sceso da quello imperiale.

Per questo debito e fino alla totale sua estinzione, avea a farsi un'assegnazione sul prodotto dei tabacchi d'una somma eguale al 6 % del capitale nominale, da applicarsi per la concorrente del 4 % nel pagamento degli interessi e per la concorrente del 2 % nell'estinzione delle obbligazioni e nel pagamento di premi da sorteggiarsi.

Il prezzo delle obbligazioni fu stabilito in lire 720 per ciascuna di esse.

I sottoscrittori che primi fossero per contribuire ad un introito di 10 milioni concorrevano a 46 premi straordinari da estrarsi a sorte il giorno 25 del prossimo maggio.

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Questi premi aveano a constare dell'1 3 % della somma dei 10 milioni.

I versamenti fatti il giorno del sorteggio attribuivano ancora il diritto al concorso ai premi. Le obbligazioni acquistate erano inoltre imputabili pel loro valor nominale nelle quote in cui l'acquirente potesse esser gravato nel prestito obbligatorio di cui si era presentato il progetto alla Camera dei deputati, nella tornata del 16 marzo o in qualunque altro prestito obbligatorio.

In ordine alle rendite del debito redimibile il Ministro delle finanze fu autorizzato ad emetterne tante quante se ne richiedessero a tutto il 15 aprile. Esse doveano emettersi nella forma voluta dalle vigenti leggi, nominative o al portatore. Il prezzo delle medesime era stabilito in lire 72 per ogni lire cento di valor nominale. Le cedole. per somma maggiore di L. 100 doveano esser multiple di L. 20.

Le cedole nominative e quelle al portatore doveano esser formate giusta i modelli annessi alla legge.

Le cedole al portatore erano assimilate a quelle nomi

native, cioè senza serie di vaglia e pagabili sulla presentazione del titolo.

I contribuenti all'incasso dei due primi milioni godevano del benefizio della rendita dal primo gennaio dell'anno in corso.

Pel servizio di questo debito era fatta un'assegnazione sul prodotto dei tabacchi d'una somma eguale al 6% del capitale nominale da impiegarsi per la concorrente del 5% nel pagamento delle competenze semestrali e per la concorrente dell'1% nell'estinzione delle rendite per estrazione a sorte e rimborso del loro valore nominale, quando il corso fosse uguale o superiore al pari e in via di ricompra quando fosse inferiore.

Il debito creato colla legge 26 marzo 1849 avea a godere di tutte le guarentigie e privilegi di cui godeva il debito pubblico dello Stato, essere sottoposto alla stessa amministrazione e alle medesime regole stabilite dal Regio Editto 24 dicembre 1819, dal regolamento 22 aprile 1820, dal Regio Editto 27 maggio 1834, e dalle altre relative disposizioni, salvo in quanto fosse altrimenti disposto e salva la forma delle cedole.

Le disposizioni dell'Editto del 1819 e i provvedimenti successivi riguardanti le ipoteche, opposizioni ed esecuzioni, non doveano aver luogo quanto alle cedole al portatore.

Con reale decreto del 14 aprile 1849 fu prorogato il tempo per l'accettazione delle dichiarazioni per l'acquisto delle obbligazioni dello Stato e delle cedole create colla legge del 26 marzo a tutto il 23 corrente aprile.

Con decreto del Ministro delle finanze del 18 maggio si notifica che il compimento dei 10 milioni effettivi per

acquisto delle obbligazioni dello Stato, create colla legge 26 marzo, che aveano a dar diritto agli acquisitori di concorrere a 46 premi in denaro da estrarsi a sorte il 25 maggio andante, essendosi verificato il 15 aprile in L. 10,275,840, l'estrazione a sorte delle obbligazioni avrebbe avuto luogo il giorno 25 andante, tenuto conto nel calcolo dei premi dell'eccedenza delle L. 275,840.

Con reale decreto del 21 maggio il re Vittorio Emanuele II delega il suo fratello, S. A. R. il duca di Genova, per provvedere in nome suo, durante la sua malattia, e nelle cause d'urgenza firmando i reali decreti.

Finchè lo stato di salute, egli disse, ci permetta di riprendere le cure dello Stato, l'amatissimo mio fratello Ferdinando Maria Alberto, duca di Genova, è delegato a provvedere in nome nostro sulla relazione dei ministri responsabili negli affari correnti e nelle cause d'urgenza, firmando i reali decreti i quali saranno contrassegnati e firmati nelle solite forme ".

Con legge 12 giugno 1849 il ministro delle finanze è autorizzato a conchiudere un prestito di 50 milioni di lire all'estero, entro il termine di due mesi a quelle condizioni che fossero ravvisate più vantaggiose.

Con reale decreto 13 giugno si stabilisce l'assegnazione dei fondi occorrenti pel debito creato colla legge 26 marzo 1849, la forma delle obbligazioni dello Stato e quella delle cedole nominative e al portatore al medesimo relative.

Il risultato delle sottoscrizioni fu di L. 29,605,500 di cui L. 19,902,000 per le obbligazioni e L. 9,701,500 per le cedole.

L'assegnazione fu fatta sulla tesoreria generale dello Stato e sul prodotto speciale dei tabacchi.

Con reale decreto del 16 giugno, in dipendenza del prestito autorizzato colla legge 12 giugno, fu per la sua effettuazione decretata l'iscrizione d'una rendita redimibile 5% sovra un registro generale separato dagli attuali sino a concorrenza di L. 2,500,000, da emettersi con iscrizioni al portatore in prima emissione.

Il minimum d'ogni iscrizione dovea essere di L. 10 di rendita. Sul foglio delle cedole al portatore aveano a stamparsi i vaglia relativi per 10 semestri di rendita. Alla scadenza dei cinque anni sull'esibizione della cedola aveasi a ricevere un foglio di vaglia per altri dieci semestri. Le cedole al portatore, e i relativi vaglia aveano a staccarsi da relativa matrice.

Dopo la prima emissione delle cedole al portatore, queste, a richiesta, poteano esser convertite in nominative.

Le cedole cogli annessi vaglia doveano essere formati giusta il modello annesso alla legge.

A questa rendita fu assegnato un fondo d'estinzione di lire 500,000, da impiegarsi in acquisti al valore del corso, finchè il medesimo fosse inferiore alla pari, e per estrazione a sorte col rimborso a valor nominale, quando il corso fosse eguale o superiore alla pari.

La scadenza semestrale fu fissata al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e il pagamento al primo gennaio e primo luglio.

Pel servizio semestrale della rendita e pel suo ammortamento fu fatta l'assegnazione di tre milioni di lire sulla Tesoreria generale dello Stato.

La nuova rendita avea a godere di tutte le guarentigie e di tutti i privilegi assicurati al debito pubblico dello Stato ed essere sottoposta alla stessa amministrazione, e alle medesime regole stabilite dalle leggi e dai regolamenti

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