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della Direzione generale del Debito pubblico dello Stato, e in tale qualità aveva a proseguire nella gestione della quota-parte attiva e passiva assegnata alla Sardegna, nella liquidazione del Monte lombardo-veneto.

Tale gestione avea a formare, tanto per l'attivo quanto pel passivo, una contabilità speciale e distinta dalle altre contabilità del Debito pubblico dello Stato.

Il direttore generale del Debito pubblico dello Stato, surrogato al prefetto del già Monte lombardo-veneto, avea ad essere rappresentato dal segretario dell'Amministrazione del Monte stesso. Negli affari eccedenti le norme del servizio ordinario o riflettenti oggetti di massima, il direttore generale aveva a fare le occorrenti disposizioni.

Il ministro delle finanze avea a dare direttamente o per mezzo della Direzione generale del Debito pubblico dello Stato, le disposizioni e istruzioni necessarie per l'esecuzione del regio decreto.

Con regio decreto del 15 marzo erasi già provveduto perchè il numero degli agenti di cambio accreditati presso l'amministrazione del Debito pubblico delle antiche provincie fosse accresciuto di quattro, con incarico di compiere nella città di Milano le operazioni del Debito pubblico.

Il 23 gennaio 1861 il ministro delle finanze approvava e diramava le istruzioni predisposte dalla direzione generale del Debito pubblico, per l'esecuzione del decreto del 29 dicembre 1860. Nulla era innovato in quanto alle norme costitutive del Debito lombardo; se ne conformavano solo le discipline d'amministrazione al reggime rappresentativo, e si stabilivano i rapporti di dipendenza coll'amministrazione centrale.

Coordinato il servizio del Debito pubblico in Milano, col decreto del 29 dicembre 1860 e colle successive istruzioni, il ministro delle finanze promulgava l'11 marzo un regio decreto in data del 25 febbraio, col quale disponevasi che a far tempo dal giorno della sua pubblicazione, tutte le operazioni di Debito pubblico nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria avessero a disimpegnarsi dalla direzione generale del Debito pubblico dello Stato, e gli uffizi che erano incaricati di tali funzioni, avessero a trasmetterle senza ritardo gli atti e i registri che vi si riferivano.

Le operazioni di traslazione, tramutamento ed altre sulle rendite, dovevano aver luogo dopo che il ministro delle finanze avesse diramato le occorrenti istruzioni.

Alla stessa data dell'11 marzo pubblicavasi altro decreto reale del giorno stesso 21 febbraio, col quale disponevasi il pagamento di tutte le rendite nominative del Consolidato romano irredimibile, che alla scadenza del 1o semestre 1860 risultassero allibrate nei registri delle Casse pagatoriali delle Marche e dell'Umbria.

I possessori dei titoli avevano a farne trasmisssione alla Direzione generale del Debito pubblico in Torino, direttamente o per mezzo delle intendenze provinciali.

Pel pagamento semestrale si aveano a rilasciare dei fogli di cedole a tutto il 1864, come si era disposto con ordinanza del 17 febbraio del ministro delle finanze Albicini, stante il governo delle provincie dell'Emilia, pel pagamento semestrale delle rendite nominative del Consolidato romano nelle provincie delle Romagne.

Non faceasi disposizione alcuna, nè per i debiti pubblici delle provincie meridionali, nè per il debito toscano, attesa

la speciale costituzione politica, che si era temporariamente inaugurata in quelle provincie.

Coi due reali decreti del 21 febbraio, erasi disposto che pel concentramento delle operazioni del Debito pubblico dell' Emilia presso l'amministrazione centrale dello Stato, si avessero a trasmettere alla medesima le carte e i registri di ciascun ufficio e che alla stessa amministrazione avessero quindi a rivolgersi pel riconoscimento e per la spedizione dei fogli di cedole semestrali, i titoli del consolidato romano pagabile nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Il ministro delle finanze ebbe però in seguito a considerare come, trattandosi d'un servizio assai delicato, importante e pressochè compromettente nella sua essenza e ne' suoi rapporti col pubblico, fosse più regolare e prudente, prima di muoverne il materiale e il personale dalle rispettive sedi, di accertare le risultanze contabili d'ogni specialità di debito, di riconoscere sul luogo i registri, i documenti relativi e la parte di vecchio archivio che si avesse a trasportare all'amministrazione centrale, e di stendere d'ogni cosa l'opportuno processo verbale.

Quindi chiamava al Ministero il segretario generale del Debito pubblico, e gli diceva:

«Mi farebbe il favore di andare di persona a concentrarmi questi uffizietti del Debito pubblico dell'Emilia ?

«Abbiamo trattato coi guanti la Lombardia; ora tratto un po' radicalmente l'Emilia, ma almeno vorrei trattarla con grazia e usarle i migliori riguardi possibili ».

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Signor ministro, io sono, come sempre, tutto ai suoi ordini rispondea il segretario generale del Debito pubblico ; ma ella mi ha già approvato il ruolo del primo personale per avviare la Cassa delle rendite vitalizie che aspetta i suoi ordini per l'aper

tura, e non saprei a chi dar l'incarico per metterla in attuazione ".

«Mi lasci stare, per ora, la sua Cassa della vecchiaia ripigliava il ministro Vegezzi ci penseremo più tardi. Ora colla nuova Italia siamo tutti giovani; ne parlerò all'amico Troglia e lei si prepari a partire per l'Emilia.

«Non mi basta poi ancora il concentramento degli uffizi del Debito pubblico, vorrei ancora che ella facesse una corsa nelle Marche e nell'Umbria.

"Ho disposto con decreto 21 febbraio di pagare tutte le rendite nominative del consolidato romano, il cui pagamento trovasi allibrato su quei registri pagatoriali, perchè non voglio che si dica che il ministro delle finanze riscuote i crediti, ma non paga i debiti. Ed io, oltre di pagare i debiti, voglio mandare ai miei creditori persino i denari al loro domicilio. Ed ella avrà la compiacenza d'essere il mio pagatore generale, almeno per questa prima volta.

Coll'occasione ella darà pure un'occhiata ai commissari della sua Cassa ecclesiastica, che è pure un osso duro da rosicchiare." Quindi mi stia bene. E ci rivedremo prima che parta .

Nel marzo del 1861, convocata dal suo presidente, in senso del disposto dell'art. 3 della legge 12 marzo 1859, la Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico, il direttore generale dell'amministrazione stessa le presentava il conto di gestione dell'anno 1860, di cui all'art. 5 di detta legge, accompagnandolo con apposita esposizione scritta in senso dell'art. S del regolamento approvato con regio decreto 28 maggio stesso anno.

La Commissione di vigilanza stendeva quindi la relazione prescritta dall'art. 6 della legge sulla direzione morale e sulla situazione materiale del Debito pubblico, e il ministro delle finanze la presentava alla Camera dei deputati in tornata del 10 luglio.

La Commissione di vigilanza dichiarava nella sua relazione:

Il lucido, elaborato ed esteso rendiconto sulla gestione dell'annata 1860, che dall'esimio signor direttore generale del Debito pubblico venne mandato alle stampe e fatto non ha guari di pubblica ragione, rende molto più agevole il còmpito alla Commissione di vigilanza istituita colla legge 12 marzo 1859, presso un ramo tanto importante e delicato di pubblico servizio, dall'art. 6 della legge dianzi citata ».

Intanto il direttore generale nel presentare alla Commissione la sua relazione scritta esponeva sommariamente quanto nell'anno decorso si era operato dall'amministrazione e presso l'amministrazione, in conseguenza degli avvenuti fatti politici. Il primo fatto politico fu il trattato 24 marzo 1860, che riunì alla Francia la Savoia e il Nizzardo e riguardava il debito per la parte proporzionale che dovea passare a carico del Tesoro francese e che fu determinata con convenzione del 23 agosto 1860. Quindi il servizio della Cassa dei depositi e dei prestiti per gli individui e pei corpi morali passati sotto la nazionalità francese. Sopraggiunse in seguito il servizio del debito del Monte lombardo, succeduto al Monte lombardo-veneto, che per regio decreto fu posto sotto la dipendenza della Direzione generale del Debito pubblico dello Stato, continuando a funzionare in Milano.

La contabilità del nuovo Monte, tanto per il passivo quanto per l'attivo, aveva a formare oggetto di contabilità speciale e distinta dalle altre contabilità dello Stato.

L'aumento del pubblico debito non era quale s'era verificato nel 1859, ma tanto s'era accresciuto di lire 9,969,547 50 in seguito al prestito di 150 milioni di lire autorizzato colla legge 12 luglio 1860, alla rendita di lire 500,000 iscritta in seguito a decreto del governatore dell'Emilia, all'acquisto di casa per servizio del ministero delle finanze, alla liqui

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