Page images
PDF
EPUB

1852 Dogana da rilasciarsi gratuitamente, senza pagamento di verun dritto, tassa o emolumento, e senza cauzione o altra formalità, qualora i proprietari degli uni e dell' altro abbiano adempiuto alle prescrizioni dell' articolo seguente.

La Bolletta non sarà necessaria pel bestiame, che vada e venga a causa della coltivazione dall' una all' altra parte del fondo, e non sia introdotto per farne commercio.

ART. VIII. Qualora ne' fondi intersecati dalla linea di confine vi sieno Casali o Case Coloniche, la introduzione de' prodotti dovrà farsi in quella parte del fondo, ove sono situati i Casali, o le Case Coloniche. A questo effetto il proprietario o possessore dichiarerà in ogni anno, dopo la raccolta, alla Dogana sia dello Stato Pontificio, sia del Regno, da cui dipende quella parte del fondo, la coltivazione ed i prodotti del medesimo.

Se nel fondo non vi è Casale o Casa Colonica, la dichiarazione si farà nella Dogana di confine di ambedue gli Stati. Il proprietario, o possessore potrà introdurre i prodotti in quella parte del fondo, che più gli torni in grado. Avvenendo entro l'anno qualche cambiamento, il proprietario o possessore lo denuncierà alla Dogana, o Dogane, in cui fu fatta la dichiarazione, per le opportune riforme ed annotazioni.

Sarà dato egualmente in ogni anno alle Dogane di ambedue gli Stati l'Elenco del bestiame addetto al fondo, o fondi divisi dalla linea di confine.

Siffatte dichiarazioni, e denuncie si riceveranno gratuitamente, e senza verun diritto, tassa o emolumento. È in facoltà delle rispettive Dogane di farle verificare, quando lo si creda opportuno.

ART. IX. I contravventori al disposto nell' articolo precedente saranno giudicati dalle Autorità competenti del luogo della commessa contravvenzione, e puniti in conformità delle Leggi, e Regolamenti

locali.

ART. X. Nel corso dei fiumi, torrenti o fossi, che formano confine, gli abitanti dell' una e dell' altra parte potranno liberamente abbeverare il bestiame di qualunque specie, lavare panni, istrumenti rusticani, ed altri simili oggetti. Potranno inoltre esercitarvi la pesca, qualora ne siano suscettivi, e purchè non si facciano opere, che impediscano l'uso delle acque per gli oggetti di sopra indicati, ovvero tendano ad alterarne il corso; salvo sempre il diritto a chi di ragione pel rifacimento de' danni.

ART. XI. Se i fiumi, torrenti o fossi, che formano confine, inondassero i terreni dell' una o dell' altra riva, i proprietari, o possessori rispettivi potranno farvi a loro spese le necessarie riparazioni,

sempre in modo da non impedire l'uso delle acque a termini dell' Ar- 1852 ticolo precedente, od alterare il corso di esse, e lo stato attuale del confine, nè danneggiare la sponda opposta.

ART. XII. Ogni strada o sentiere, che forma e segna il confine, sarà di uso comune ai sudditi di ambedue gli Stati.

ART. XIII. Sarà parimenti di uso comune ogni pubblico abbeveratojo, sia di sorgente, sia di acqua naturalmente o artificialmente raccolta, sia di acqua posseduta per causa di acquisto, di locazione, o per qualunque altro titolo si trovi entro la distanza di cinquecento metri dal confine (canne Rom. 224. 2) (canne Napoletane 189). In questo spazio potranno gli animali essere condotti liberamente per le vie ordinarie dall' uno all' altro territorio, ma pel solo transito, essendo vietato il farli quivi pascere, o vagare ne' campi altrui sotto pena dell' emenda de' danni.

ART. XIV. In caso di epizoozia, o altro male contagioso, di che fossero infetti gli armenti, dovranno strettamente osservarsi le leggi sanitarie per la sollecita segregazione degli animali infetti; nel qual caso agiranno di accordo le Autorità locali dell' uno, e dell' altro Stato.

ART. XV. Quando le acque de' fossi, o ruscelli scorrano senza letto determinato, vi si potranno condurre gli animali, ma non sarà permesso loro il passaggio per le praterie riservate, pei campi posti a coltura, e pei terreni chiusi da stecconi o repagoli, siepi, o macerie.

ART. XVI. Se il pubblico abbeveratojo, ovvero l'acqua mentovata nell' articolo precedente si trovasse all' estremo della distanza de' 500 metri, tale distanza sarà protratta per altri trenta metri (canne Napoletane 11. 3. 4) (canne Romane 13. 4. 6).

ART. XVII. Qualora gli animali depascenti, o vaganti oltrepassino li cinquecento metri coll' aggiunta di trenta metri, nel caso contemplato nell' articolo precedente, il proprietario di essi non solo sarà tenuto all' emenda de' danni, ma potranno anche applicarsi le altre pene stabilite dalle leggi, consuetudini, e regolamenti in vigore ne' luoghi dello Stato, in cui sarà avvenuto il danno.

Quando le bestie da soma fossero cariche di merci, ed oggetti di qualunque specie avrà sempre luogo l'applicazione delle suddette

pene.

ART. XVIII. Nelle strade o sentieri, che segnano confine, e che sono di uso comune, non si potranno aprir cave, nè scavar grotte che alla distanza di metri venticinque dal confine (canne Romane 11. 9) (canne Napoletane 9. 4. 5).

1852

ART. XIX. Entro la distanza di metri cinquanta (canne Romane 22. 4.) (canne Napoletane 18. 9.) dal confine, non potranno innalzarsi case o fabbriche di sorta alcuna, nè potranno ristaurarsi, o riedificarsi le dirute, o quelle che in seguito minacciassero ruina. Tale divieto si restringe a metri venticinque per le capanne, forni, vasche, cisterne, o pozzi di uso privato.

Sono eccettuate le Case Coloniche, le quali potranno edificarsi dai proprietari o possessori nella parte de' loro fondi separata dalla linea di confine, ove non esistano attualmente.

ART. XX. Trovandosi a rincontro due fabbriche, in mezzo alle quali passi il confine, è vietato di riunirle con archi, o ponti, ovvero di ravvicinarle col mezzo di logge, o in altra maniera qualunque.

ART. XXI. Sopra fossi, torrenti, o fiumi, che formano confine. è vietato il costruire senza il permesso di entrambi i Governi ponti di legno, di fabbrica, o di altro materiale, non che altre opere, abbenchè fossero di uso comune.

Nel caso d'inondazione, i proprietari, i possessori potranno valersi della facoltà loro concessa dall' articolo 11.

Per ottenere il permesso delle opere non di urgenza dovranno i proprietari, o possessori interessati esporre al proprio Governo un quadro ragionato delle innovazioni, che intendono di fare a conservazione, o miglioramento delle proprietà rispettive.

ART. XXII. Le opere fatte in contravvenzione al disposto ne' precedenti articoli, 18 al 24, saranno intieramente demolite, e rimosse a spese de' Contravventori, i quali saranno inoltre tenuti all' emenda de' danni, quando abbia luogo.

ART. XXIII. Presso la linea di confine, e nello spazio di metri cento, non potranno farsi ammassi di merci o generi gabellati, o di proibita introduzione, ed estrazione, a norma delle leggi vigenti nell' uno e nell'altro Stato, salvo il disposto negli articoli 5 e seguenti, in ordine ai prodotti delle terre divise dalla linea di confine.

Nel caso di contravvenzione gli ammassi saranno considerati come contrabbando, e l'Autorità locale sul reclamo dell' Autorità dell' altro Stato, farà osservare il divieto coi mezzi, che sono in suo potere.

ART. XXIV. La manutenzione delle fonti, e conserve di acqua di uso comune sarà a carico di quello Stato, nel quale si trovano, e non potrà deviarsene l'acqua.

ART. XXV. La costruzione, e manutenzione de' ponti sopra fossi,

torrenti, o fiumi, che formano confine, nonchè delle strade e sentieri 1852 di uso comune, sarà a carico di entrambi gli Stati.

ART. XXVI. Oltre la visita quinquennale prescritta coll' articolo 9 del Trattato, sarà nel mese del Maggio o Giugno di ogni anno visitato il confine, e dichiarato lo stato de' termini da due Deputati, uno del Regno, l'altro dello Stato Pontificio, i quali verranno eletti in ciascuno de' Comuni limitrofi al confine ne' primi dieci giorni dello stesso mese di Maggio, o Giugno, ed adempiranno insieme l'incarico.

ART. XXVII. I rapporti intorno alla esecuzione di questa visita saranno senza indugio trasmessi ai Delegati o Intendenti delle provincie rispettive, i quali, salvo i casi di urgenza, si rivolgeranno ai proprii Governi per gli opportuni provvedimenti. I funzionari locali faranno alle medesime Autorità parziali, ed istantanei rapporti su quanto potesse nel corso dell' anno accadere di notabile nel confine.

ART. XXVIII. Per provvedimento transitorio, sino alla regolare riduzione delle strade o sentieri comuni di confine, si accorda per le bestie da soma una tolleranza di sconfinamento nello spazio di cinque metri dal confine (canne Napoletane 1. 8. 9) (canne Romane 2. 2. 2), tanto da una parte che dall' altra, e la facoltà di scorrere per tutte le tracce laterali, che attualmente vi si trovano.

ART. XXIX. I pochi tratti di piccole strade, che formano confine, saranno ridotti nel termine di un anno alla larghezza di tre metri (canne Napoletane 1. 1. 3) (canne Romane 1. 3. 2) a spese di am-bedue gli Stati, e diligentemente mantenute a spesa, cura, e responsabilità de' Comuni limitrofi.

ART. XXX. Insorgendo per l'avvenire alcuna controversia fra particolari, o tra Comuni limitrofi per causa del confine, le Autorità locali dell' uno e dell' altro Stato ne faranno rapporto ai rispettivi Superiori, perchè venga decisa di accordo dai due Governi.

ART. XXXI. L'atterramento, la remozione e la degradazione delle Colonnette lapidee, che marcano il confine, e delle insegne Sovrane, che vi si trovano scolpite, si puniranno a norma delle leggi vigenti nello Stato, al quale è soggetto colui, che ha commesso il delitto, in ordine all' atterramento, distruzione, degradazione e guasti de' pubblici Stabilimenti, e delle insegne, o armi Sovrane: ed occorrendo, si adotteranno misure di Polizia.

ART. XXXII. Le Autorità, ed i pubblici funzionari de' luoghi limitrofi alle frontiera veglieranno, ciascuno per la sua parte, alla esecuzione delle disposizioni legislative contenute nella presente Convenzione.

1852

54 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DIVERS ÉTATS D'ALLEMAGNE.

ART. XXXIII. Il presente Regolamento sarà ratificato, e lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma nello spazio di un mese, ed anche più presto se si potrà.

In fede di che, etc.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DIVERS
ÉTATS D'ALLEMAGNE.

Convention entre les États-Unis d'Amérique et la Prusse, pour elle et au nom de divers États de la Confédération germanique, pour déterminer les cas où l'extradition des criminels est applicable, signée à Washington, le 16 Juin 1852, avec l'article additionnel du 16 Novembre de la même année.

(En allemand et en anglais.)

Da es behufs besserer Verwaltung der Rechtspflege und zur Verhütung von Verbrechen innerhalb des Gebietes und der Gerichtsbarkeit der contrahirenden Theile zweckmässig befunden worden ist, dass Individuen, welche gewisse schwere Verbrechen begehen, und vor der Justiz flüchtig geworden sind, unter Umständen gegenseitig ausgeliefert werden, auch dass die betreffenden Verbrechen namentlich aufgezählt werden; und da die Gesetze und Verfassung Preussens und der anderen Deutschen Staaten, welche diesen Vertrag contrahiren, ihnen nicht gestatten, ihre eigenen Unterthanen einer auswärtigen Jurisdiction zu überliefern, also die Regierung der Vereinigten Staaten mit Rücksicht darauf, dass der Vertrag unter strenger Reciprocität geschlossen wird, gleicherweise von jeder Verpflichtung frei sein soll, Bürger der Vereinigten Staaten auszuliefern: so haben einerseits S. M. der König von Preussen, sowohl für Sich, als im Namen S. M. des Königs von Sachsen, S. Königl. Hoheit des Kurfürsten von Hessen, S. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen und bei Rhein, S. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach, S. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Meiningen, S. H. des Herzogs von Sachsen-Altenburg, S. H. des Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha, S. H. des Herzogs von Braunschweig, S. H. des Herzogs von Anhalt-Dessau, S. H. des Herzogs von Anhalt-Bernburg, S. H. des Herzogs von Nassau, S.

« PreviousContinue »