L'Avv. DOMENICANTONIO GALDI PROFESSORE DI DIRITTO E CONSIGLIERE DI CORTE DI APPELLO REDATTO SUL COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE SARDO DEI SIGNORI PISANELLI, SCIALOJA E MANCINI NUOVA EDIZIONE Legislazione-Storia-Dottrina e Giurisprudenza Volume I. 40 STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI NICOLA JOVENE Cortile di S. Chiara 1887 Questa edizione è fatta a cura e spese dell' Avvocato Matteo Galdi al quale l'Autore ha ceduto il diritto di proprietà della stessa Aec. Dec.20, 1898. INTRODUZIONE Disegno dell'Opera Le leggi sul procedimento giudiziario non debbono ad altro mirare, che a garantire l'esercizio dei diritti del cittadino. Tutto ciò ch'è fuori questo scopo, sia che non lo faccia raggiungere, sia che lo sorpassi, non ha ragion di essere. Donde consegue che il principal carattere di queste leggi sia quello di assicurare ad un tempo il rigore delle forme sostanziali, e la speditezza ed economia dei giudizii. Le leggi di procedura, può dirsi, che, a preferenza delle leggi civili, siano state di buon' ora, presso molti popoli, codificate. Un popolo può facilmente reggersi con leggi non scritte, ma il procedimento, come quello che tocca l'ordinamento e la pubblica amministrazione dello Stato, ha dovuto necessariamente regolare con leggi scritte, le quali, se anche non siano state sanzionate dal potere legislativo, furono almeno approvate e pubblicate con editti di Magistrati, con ordinanze di parlamenti, o con decreti di tribunali. Ma non vi è opera più difficile per un legislatore quanto quella di un codice di procedura civile. Molti codici di procedura vi sono, ma quale di essi ha avuto il progresso ed i miglioramenti che ha avuto il codice civile ? La storia ci fa edotti, che le istituzioni riguardanti il procedimento son sempre nate soverchiamente rigorose ed imperfette; che a poco a poco, trasmutandosi, hanno smesso il primitivo rigore ed hanno acquistata miglior determinazione, e che poscia, gradatamente, nell' applicazione, sono arrivate a quel grado di semplicità, ch'è stata sempre nelle tendenze dei popoli civili. Questo pare che sia I'ultimo stadio. Il codice attualmente imperante non poteva essere più economico di precetti legislativi, nè poteva regolare con forme più semplici i procedimenti giudiziarii. Epperò, questa economia di precetti e questa semplicità di forme rende vie più importante lo studio dei principii, e maggiormente necessaria la interpretazione del concetto, che lo ha ispirato, affinchè questo non sia falsato, sopratutto per soverchio amore di semplicità. Or, questi studii noi ci siam proposti di fare nel modo il più completo, e con la massima accuratezza, nel presente commentario. Ma prima d'imprenderne il lavoro, ci siam domandati: quali sono i veri elementi di un buon commentario sul codice di procedura civile? Senza dubbio, la Storia, la dottrina e la giurisprudenza. 1. Ogni istituzione sorge, perchè dettata dal bisogno; nel suo primo nascimento è imprecisa, difettosa e forse anche inadatta a quel bisogno che l'ha creata, ma porta impresso il concetto che l'ha generata, concetto, che rivela il carattere e l'intensità dei bisogni stessi, che l'han reclamata. Laonde noi studiandola in questa prima epoca, da una parte ne comprendiamo il concetto primitivo, dall' altra ne rileviamo facilmente lo scopo. Camimin facendo, la istituzione si sviluppa, si modifica, si trasforma, sia perchè nel modo com'è nata, non fa raggiungere il fine, sia perchè il bisogno è cessato, ovvero si è diminuito o modificato. Quindi studiandola in queste epoche successive, avremo occasione di rilevarne i miglioramenti e lo sviluppo di cui è stata capace, e se ha pienamente soddisfatto allo scopo. Sorge finalmente una terza época, che noi diremo di completamento e di perfezione, per cui l'istituzione entra nello stato ultimo, e quello, che noi crediamo si attagli maggiormente ai presenti bisogni; questo stato paragonando agli anteriori, ci fa comprendere appieno il concetto della istituzione, ce ne facilita grandemente l'applicazione, e può servirci di mezzo ad ulteriori miglioramenti. Ecco dunque la somma utilità della storia, primo elemento del nostro commentario. 2.o Il rilevare la ragione per cui l'istituzione esiste, il perchè esiste in quella modalità, se potrebbe esistere altrimenti od in diverso modo; come esiste e funziona nei codici degli altri popoli, per cui fa d'uopo compararli, qual' è l'interpretazione che bisogna darle, per mantenere, nella pratica, invulnerato il suo concetto, son cose di evidente necessità, che costituiscono la parte dottrinale della disciplina giuridica. La dottrina dunque è necessario esporre, e forma il secondo elemento del nostro commentario. 3. Infine le innumeri controversie cui ha dato luogo la varia interpretazione delle disposizioni legislative, ha fatto sorgere quell' attrito per cui la giurisprudenza dapprima oscillante ed incerta, jus controversum, si è poi man mano determinata, e quindi ha costituito quel jus receptum, che ha grandissima autorità nell' applicazione delle leggi. La giurisprudenza adunque dev'esser senza dubbio il terzo elemento del nostro commentario. Insomma, esporre la legislazione, che ci governa, col segnare il cammino, che ha percorso nella storia; rilevare i principii e la dottrina su cui si fonda, e nell' attrito delle innumeri controversie, vederne l'applicazione, e l'ultimo suo risultato, ecco il difficile còmpito cui ci siamo accinti, con la speranza.di poterlo compatibilmente disimpegnare. Serberemo l'ordine legale, come quello che stimiamo più adatto all' esposizione, agli studii ed alla ricerca. Ci avvaliamo dell' imparegiabile lavoro fatto dagli illustri signori PISANELLI, SCIALOIA & MANCINI sul codice di procedura civile degli ex-Stati Sardi, che quale ordito migliore di quanti ne conosciamo, ci rende facile la formazione della tela. Tuttavia, non tralasceremo di riportare e discutere le opinioni dei dotti autori che hanno scritto sul codice di procedura civile imperante; anch'essi benemeriti della scienza, hanno concorso alla sana interpretazione delle leggi sul procedimento. |