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ART. 42. Con la firma delle relative richieste, prescritta dall'articolo 39 di questo regolamento, i direttori di dogana assumono la responsabilità delle indicazioni e dichiarazioni in esse esposte dai dipendenti agenti, e ne rispondono personalmente in confronto dell'amministrazione ferroviaria.

Conseguentemente sono ad essi applicabili le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 83 della legge 7 luglio 1907 n. 429, a carico di quei funzionari che rilascino biglietti gratuiti di viaggio a persone che non ne abbiano diritto.

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V. Concessioni ad personam in favore dei funzionari dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e dei funzionari, commessi ed agenti del senato del regno e della camera dei deputati e rispettive famiglie.

ART. 43. Per provvedere al rilascio dei biglietti gratuiti che possono essere concessi ad personam ai funzionari dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e rispettive famiglie ed ai funzionari, commessi ed agenti del senato del regno e della camera dei deputati e rispettive famiglie, di cui al punto 5o della tabella C della legge, il ministero dei lavori pubblici (segretariato generale) e le direzioni degli uffici di questura del senato del regno e della camera dei deputati dovranno inviare alla direzione generale delle ferrovie dello Stato gli elenchi di tutto il personale, avente titolo alle concessioni, che era in servizio al 9 luglio 1908.

Detti elenchi devono contenere l'indicazione del grado dei funzionari, commessi ed agenti sopracitati e ad essi dovranno essere allegati gli stati di famiglia di ciascuno.

In seguito dovranno essere, di volta in volta, comunicate alla direzione generale delle ferrovie dello Stato tutte le variazioni che avverranno per trasferimenti ad altri uffici, dimissioni, collocamenti a riposo, in disponibilità ed in aspettativa, licenziamenti di funzionari, commessi ed agenti sopraindicati e le variazioni nella composizione delle loro famiglie. Ogni biennio, poi, dovranno essere inviati alla predetta direzione generale gli stati di famiglia di ciascuno degli impiegati sopra nominati.

ART. 44. I membri delle famiglie di funzionari, commessi ed agenti di cui al precedente articolo, che potranno fruire delle concessioni, sono i seguenti:

a) moglie;

b) figli fino ai venticinque anni;

c) figlie nubili o vedove, purchè risulti per queste ultime la convivenza a carico del funzionario, commesso od agente;

d) genitori del funzionario, commesso od agente, semprechè siano conviventi;

e) due persone di servizio al massimo per i funzionari ai quali compete la prima classe ed una sola per gli altri;

f) fratelli minorenni e sorelle nubili conviventi a carico di funzionari, commessi ed agenti non ammogliati.

ART. 45. Le richieste dei biglietti devono essere rivolte alla direzione generale delle ferrovie dello Stato dal ministero dei lavori pubblici (segretariato generale) e dalle direzioni degli uffici di questura del senato del regno e della camera dei deputati, ciascuno rispettivamente per i proprii impiegati.

ART. 46. La classe dei biglietti sarȧ:

a) per i funzionari dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici quella che spetta al funzionario in base all'ordine di servizio del ministro dei lavori pubblici in data 11 novembre 1899;

b) per i funzionari commessi ed agenti del senato del regno e della camera dei deputati:

la prima classe per i funzionari che hanno stipendio non inferiore a lire 3000;

la seconda classe per i funzionari che hanno stipendio inferiore a lire 3000;

la seconda classe per gli uscieri, guardaportoni e capi e sotto capi elettricisti e sorveglianti di commessi ;

la terza classe per i commessi e gli altri agenti in genere. VI.

Disposizioni relative alle richieste dei biglietti.

ART. 47. Le richieste per le concessioni contemplate nelle tabelle annesse alla legge del 9 luglio 1908 n. 406, delle quali non è fatto

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uffici di Messina e di Reggio Calabria, che si trovavano sul luogo nel momento del disastro, e dei quali non si sia avuta più notizia.

Alle persone di famiglia di tali magistrati o funzionari di cancelleria, le quali avrebbero diritto a pensione, sarà applicabile la disposizione dell'art. 133 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1905 n. 603, quanto alla concessione di un acconto mensile temporaneo sulla pensione che potrà essere liquidata. ART. 2. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

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LEGGE 24 dicembre 1908 n. 797, riguardante l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ART. 1. I sistemi di procedura coattiva attualmente in vigore nelle diverse regioni del regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del fondo per il culto, del fondo di religione e beneficenza di Roma, degli economati generali e dei sub-economati dei benefizi vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli economati e sub-economati predetti), delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.

ART. 2. Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizion e risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'ufficio di conciliazione deve restituire all'ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli uffiziali giudiziari delle preture.

ART. 3. Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza a norma del codice di procedura civile.

L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

ART. 4. Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo: oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non

(1) Inserito in questa Raccolta, 1902, Suppl., 583. (2) Inserito in questa Raccolta, 1906, Suppl., 103.

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potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dall'autorità adita per l'appello.

Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

ART. 5. Ai procedimenti di esecuzione mobiliare sono applicabili le disposizioni delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, testo unico, 20 giugno 1902 n. 281 (1) (art. 33 e 42).

I relativi atti però sono compiuti dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere designati nell'art. 2, con diritto alle competenze, di cui nell'articolo stesso, anzichè dal messo dell'esattore.

I procedimenti di esecuzione sugli immobili si svolgono con le norme dettate dal testo unico delle leggi sul credito fondiario 16 luglio 1905 n. 646 (2) (art. 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56).

ART. 6. Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo, quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire 30, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi 25, quando la somma superi le lire 30 e non le lire 100. ART. 7. Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

ART. 8. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente legge sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell'ingiunzione è anche in questo caso portato a trenta giorni.

ART. 9. Il governo è autorizzato a riunire e pubblicare in testo unico le disposizioni di questa legge, e gli anzirichiamati articoli delle leggi per la riscossione delle imposte dirette e sul credito fondiario, colle modificazioni di forma opportune per il loro riferimento agli enti contemplati in questa legge ed alle tasse sugli affari.

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REGIO DECRETO 17 gennaio 1909 n. 30, che proroga il termine stabilito nell'art. 2 del decretolegge riguardante la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori, tanto legali che convenzionali.

Veduta la legge 12 gennaio 1909 n. 12 (3), concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908; Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio di concerto col nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Il termine stabilito nell'art. 2 del decreto-legge 1° gennaio 1909 n. 6 (4), per la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, è prorogato fino al 31 dicembre 1909 per le assicurazioni sulla vita, contro i casi fortuiti e contro gli infortuni del lavoro.

Per le assicurazioni predette nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria si applicheranno inoltre, in quanto siano applicabili, e non ostante qualunque patto in contrario, le disposizioni dei seguenti articoli.

ART. 2. Le scadenze dei termini utili per il pagamento in una sola volta, o a rate, dei premi o contributi di assicurazione che siano avvenute o si maturino dal 25 dicembre 1908 al 30 giugno 1909, sono prorogate di un anno, rispettivamente decorrente da ciascuna

(3-4) Inseriti retro, col. 38 e 26.

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delle scadenze stesse. La medesima disposizione vale per le scadenze dei termini stabiliti per il rimborso totale o parziale di prestiti concessi sulle polizze.

ART. 3. Il decesso dell'assicurato si intenderà provato anche con i mezzi di accertamento legale stabiliti in esecuzione dell'art. 6, n. 2, della legge 12 gennaio 1909 n. 12.

Si presume che il contraente l'assicurazione fosse in regola col pagamento dei premi stabiliti nel contratto o di qualunque altra somma a suo debito verso la società o associazione di assicurazione, sempre che la società o associazione, in base ai propri libri e registri, non dimostri il contrario.

Se al 28 dicembre 1908 non fossero ancora state accertate le conseguenze definitive di infortuni o di disgrazie accidentali, questo accertamento potrà esser fatto anche in base a semplici previsioni o presunzioni da un perito medico nominato di comune accordo dalle parti interessate, o, in mancanza di accordo, dal competente tribunale civile.

Se gli eredi dell'assicurato o i beneficiari dell'assicurazione dichiarino di non potere esibire la polizza o altri documenti richiesti per il pagamento della somma assicurata, la società o associazione di assicurazione sarà obbligata a tale pagamento, quante volte l'assicurazione sia provata con i mezzi di prova ammessi nell'art. 44 del codice di commercio.

ART. 4. Il ministero di agricoltura, industria e commercio è autorizzato a fare eseguire ispezioni presso le sedi o agenzie di tutte le società o associazioni di assicurazione sulla vita e sulle disgrazie accidentali, tanto nazionali che estere, allo scopo di accertare ed esaminare le polizze emesse nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria e di trarne tutte le indicazioni concernenti le persone degli assicurati e dei beneficiari dell'assicurazione, le somme assicurate e le condizioni contrattuali.

Gli amministratori, direttori, liquidatori o rappresentanti delle società o associazioni di assicurazione sulla vita e contro le disgrazie accidentali, sono obbligati a mettere a disposizione del funzionario incaricato dell'ispezione il repertorio delle polizze e tutti i libri e registri e documenti da lui richiesti e a dargli tutte le notizie occorrenti per l'adempimento del mandato a lui affidato. Dovranno pure rimettere al ministero di agricoltura, industria e commercio, a sua richiesta, copia delle polizze di cui alla prima parte del presente articolo.

ART. 5. Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 10.000 gli amministratori, direttori, liquidatori o rappresentanti delle società o associazioni predette che contravvengano alle disposizioni dell'articolo precedente o che comunque creino ostacoli all'opera dello ispettore.

Inoltre per le società o associazioni straniere il tribunale civile competente, su denuncia del ministero di agricoltura, industria e commercio e riconosciuta la gravità del fatto denunciato, revocherà il decreto in base al quale fu ordinata ai terinini e per gli effetti dell'art. 230 del codice di commercio la trascrizione e l'affissione degli atti della società o associazione.

ART. 6. Gli amministratori, direttori, liquidatori o rappresentanti delle società o associazioni che attestino falsamente le indicazioni richieste nell'art. 4 sono puniti con la pena di cui al capoverso dell'art. 279 del codice penale.

ART. 7. Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

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REGIO DECRETO 28 gennaio 1909 n. 32, che auto rizza a prescindere dall'osservanza delle norm usuali per la nomina ed assegnazione dei ma gistrati agli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Messina e del circondario del tribunale di Reggio Calabria.

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909 n. 12 (1), contenente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Udito il consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Per la nomina ed assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Messina e del circondario del tribunale di Reggio Calabria, il governo del re è autorizzato, sino a tutto il 1909, a prescindere dall'osservanza delle norme di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1907.

Il governo del re, potrà pure, per bisogni eccezionali, e dentro il termine suddetto, applicare temporaneamente, a taluno di quegli uffici, magistrati appartenenti ad altri uffici giudiziari.

La stessa facoltà di applicazione competerà per i funzionari di cancelleria di qualunque grado.

ART. 2. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi 28 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI ORLANDO.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1909 n. 33, che stabilisce le norme procedurali per qualunque istanza giudiziale da proporsi in contraddittorio davanti ai tribunali di Messina, Reggio Calabria e Palmi.

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, che importa provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Sino che non sarà provveduto al regolare funzionamento degli uffici giudiziari dei tribunali di Messina, Reggio Calabria e Palmi, per qualunque istanza giudiziale da proporsi in contraddittorio in materia di particolare urgenza, le parti potranno rivolgere domanda al presidente del collegio, od a chi ne fa le veci, perchè autorizzi la citazione ed il giudizio nei modi stabiliti dal presente decreto.

Il presidente, verificata l'improrogabile urgenza dell'oggetto, autorizza la citazione, dando i provvedimenti che occorrono per la notificazione di essa nel termine e nel modo che ravviserà convenienti.

Nel decreto indicherà il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza, per la quale potrà prescindersi dalla pubblicità.

Il servizio di cancelleria sarà disimpegnato da uno dei funzionari di cancelleria addetti al tribunale.

Le sentenze sono appellabili a norma del codice di procedura civile. Le forme e i termini del procedimento e dell'istruzione saranno determinati dal giudice o dal collegio, secondo le circostanze dei casi. ART. 2. Le parti saranno assistite da procuratori nei casi stabiliti dal codice di procedura civile; il mandato potrà essere scritto ai piedi del ricorso o della citazione.

(1) Inserita retro, col. 38.

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Il presidente del collegio, avanti cui è portata l'istanza, può dispensare dall'assistenza del procuratore, quando le circostanze lo richiedono, anche ammettendo altro mandatario.

Il presidente del collegio può concedere il patrocinio gratuito nei casi di povertà verificata per mezzo di sommarie informazioni, quando le circostanze impediscano la presentazione dei documenti prescritti || dalle norme in vigore.

ART. 3. Le forme, di cui nell'articolo primo, saranno altresì seguite, in quanto siano applicabili, per i giudizi dinanzi ai pretori nei territori di cui nell'articolo suddetto, nei quali sia attualmente sospesa di fatto l'attività degli uffici giudiziari in seguito al disastro del 28 dicembre 1908.

ART. 4. I tribunali di Messina, Reggio Calabria e Palmi, sono, sino a nuova disposizione, costituiti in una sola sezione promiscua. Il presidente del tribunale, con suo decreto, destinerà temporaneamente i giudici ai vari servizi, compresa la designazione dei giudici istruttori.

ART. 5. Sino a che non si sarà provveduto alla nomina dei magistrati funzionanti da pretori nei mandamenti secondo e quarto di Messina, la competenza sul secondo mandamento sarà esercitata dal pretore del primo, e quella nel quarto dal pretore del terzo.

ART. 6. I presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

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REGIO DECRETO 29 novembre 1908 n. 813, che approva l'annesso regolamento per la esecuzione dell'art. 81 del testo unico delle leggi per provvedimenti per la Sardegna.

Veduto l'art. 81 del testo unico delle leggi approvato con regio decreto 10 novembre 1907 n. 844 (1), per provvedimenti per la Sardegna, relativo al concorso dello Stato per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei comuni della Sardegna;

Udito il parere del consiglio di Stato;
Sentito il consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro proponente per l'esecuzione dell'art. 81 del testo unico delle leggi per provvedimenti per la Sardegna, approvato col regio decreto del 10 novembre 1907 n. 844.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione dell'art. 81 del testo unico, approvato con regio decreto 10 novembre 1907 n. 844, delle leggi per provvedimenti per la Sardegna.

ART. 1. I comuni o consorzi di comuni della Sardegna, che intendono iniziare o completare condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani, potranno ottenere da parte dello Stato il concorso stabilito dall'art. 81 del testo unico delle leggi per provvedimenti per la Sardegna approvato con regio decreto 10 novembre 1907 n. 844, consistente in un contributo in ragione della metà della spesa, oppure

(1) Inserito in questa Raccolta, 1908, Suppl., 110.

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nel pagamento della metà delle annualità, comprendenti capitale e interessi dei mutui, che i comuni o consorzi di comuni fossero per contrarre al detto scopo.

ART. 2. I comuni o consorzi di comuni che intendono avvalersi del concorso dello Stato, consistente nel pagamento della metà delle annualità dei mutui che vanno a contrarre, debbono presentare domanda, per mezzo della prefettura, al ministero dell'interno, con i seguenti documenti :

a) relazione corredata del parere dell'ufficiale sanitario comunale, sulle condizioni dell'acqua potabile, sul sistema della fornitura di essa, al momento in cui è fatta la domanda, e sulla necessità delle nuove opere;

b) copia della deliberazione presa conformemente all'art. 178 della legge comunale, testo unico 21 maggio 1908 n. 269 (2), colla quale fu stabilita l'esecuzione dell'opera, approvato il progetto e la spesa e furono determinati i mezzi per sopperirvi, e la durata dell'ammortamento, la quale non può essere normalmente maggiore di trentacinque anni e che solo potrà essere protratta a cinquant'anni nel caso che ne venga dimostrata l'assoluta necessità con lo stato economico del comune. Quando alla esecuzione dell'opera si provvede con un mutuo da contrarsi colla cassa depositi e prestiti, nella predetta deliberazione il consiglio comunale, oltre l'importo del prestito ed il periodo di ammortamento, dovrà determinare di assumere l'operazione al saggio d'interesse normale e stabilire di garantire le annualità corrispondenti alla quota a carico del comune, nei modi indicati negli articoli 5 e 6 della legge, testo unico, 5 settembre 1907 n. 751 (3) in materia di prestiti della cassa depositi e prestiti;

c) il titolo di concessione o di proprietà dell'acqua, o il compromesso od altri atti compiuti o in corso per l'acquisto o pel godimento di essa, e, in caso di costruzione di pozzi artesiani, titoli analoghi che provino la disponibilità del suolo nel quale è progettata l'opera agli effetti dell'esecuzione e dell'esercizio di essa;

d) la relazione tecnico-igienica sulla qualità e quantità dell'acqua da provvedersi, corredata dalle analisi chimica e batteriologica, guite in un laboratorio governativo o municipale.

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Se si tratti di condutture da sorgenti si richiedono inoltre la descrizione del bacino imbrifero, i dati della massima e minima portata delle sorgenti e sulle variazioni di temperatura dell'acqua in confronto di quella atmosferica, i risultati delle indagini per assicurare che l'acqua si mantenga costantemente limpida, anche dopo le pioggie, i dati riguardanti la zona di protezione, e quant'altro possa concorrere a far meglio conoscere le condizioni di potabilità delle sorgenti. Nei casi, invece, in cui la derivazione non si faccia da sorgenti (sottosuolo, fiumi, laghi naturali ed artificiali, ecc.) si richiede una descrizione particolareggiata di tutte le condizioni locali, permanenti o temporanee, superficiali o sotterranee, vicine o lontane, le quali possano avere un'azione sulla purezza dell'acqua, in modo che possa emergere un criterio sicuro sulla potabilità e sulla scelta eventuale dei mezzi di risanamento.

Trattandosi di pozzi artesiani, dovranno possibilmente anche darsi indicazioni sull'origine della falda d'acqua saliente, e qualora in prossimità del luogo esistano altri pozzi, alimentati dalla stessa falda, dovranno esibirsi le prove analitiche della potabilità dell'acqua nei modi sopra indicati;

e) originale e copia del progetto (relazione, disegni, perizia, capitolato) dell'opera da eseguire, col parere dell'ufficiale sanitario comunale. L'originale soltanto deve essere regolarizzato agli effetti della legge sul bollo. Il progetto stesso dovrà essere vidimato dall'ufficio del genio civile, il quale dovrà accertare che la spesa per la conduttura o per i pozzi artesiani sia limitata al più stretto bisogno;

f) una dichiarazione della cassa depositi e prestiti o di altro istituto mutuante, con la quale si riconosca che il comune è in grado di garantire il mutuo che intende contrarre, limitatamente alla metà di ciò che sarà dovuto per interessi e per quota di ammortamento, nonchè un esemplare del bilancio dell'esercizio corrente, autenticato dal prefetto, ed una attestazione del prefetto stesso che il totale degli interessi dovuti dal comune per mutui già contratti, aggiunti agli

(2-3) Inseriti in questa Raccolta, 1908, Suppl., 391 e 63.

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interessi del mutuo da contrarsi, non eccede il limite del terzo delle entrate ordinarie;

g) il parere del consiglio provinciale sanitario e l'atto di approvazione della giunta provinciale amministrativa;

h) la domanda alla cassa depositi e prestiti, quando il mutuo si richieda a tale istituto, o altrimenti il contratto o compromesso stipulato con altri enti o con privati. In ogni caso nei contratti o compromessi, dovrà essere determinatamente stabilito l'obbligo di estinguere il debito e di pagare gli interessi in rate eguali calcolate in ragione del tempo per l'ammortamento.

ART. 3. I comuni o consorzi di comuni che per provvedere alla esecuzione delle opere intendono fruire del contributo dello Stato in ragione della metà della spesa, per ottenere la concessione di tale contributo dovranno presentare, per mezzo della prefettura, domanda al ministero dell'interno, corredata da tutti i documenti indicati nelle lettere a, c, d, e dell'art. 2.

Dovranno inoltre produrre :

1o copia della deliberazione presa conformemente, quando occorre, all'art. 178 della legge comunale 21 maggio 1908 n. 269 (testo unico), colla quale fu stabilita l'esecuzione dell'opera, approvato il progetto e la spesa e determinati i mezzi per sopperirvi;

20 il parere del consiglio provinciale sanitario e, nei casi in cui sia prescritto per legge, l'atto di approvazione della giunta provin ciale amministrativa.

ART. 4. Il ministero dell'interno, esaminata ciascuna domanda, concede con suo decreto il contributo dello Stato in ragione della metà della spesa nei limiti del progetto presentato ed approvato oppure il concorso dello Stato nel pagamento delle annualità del prestito.

Qualora il comune contraesse il debito con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti ad interessi superiori alla misura legale, l'annualità a carico dello Stato sarà calcolata e corrisposta soltanto in base agli interessi legali.

La metà delle annualità sarà pagata in modo irrevocabile entro il mese di dicembre di ciascun anno agli istituti mutuanti, i quali saranno tenuti a somministrare l'importo dei prestiti in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal funzionario tecnico del genio civile incaricato di sorvegliarli, con dichiarazione di lui che i lavori stessi sono contenuti nei limiti del progetto, come sopra approvato.

Col decreto di concessione potrà anche stabilirsi che la detta annualità sarà pagata direttamente al comune se esso nel deliberare la contrattazione del mutuo ne abbia fatta espressa richiesta con dimostrazione di poter garantire l'intero prestito.

Nel decreto deve essere determinata la quota annua per interessi ed ammortamento cui si limita il concorso dello Stato e la durata di esso.

Il contributo dello Stato, pari alla metà della spesa, verrà pagato direttamente ai comuni concessionari in base agli stati di avanzamento dei lavori vistati con la dichiarazione di cui al terzo alinea del presente articolo dal funzionario tecnico del genio civile incaricato di sorvegliarli.

Un estratto del decreto di concessione del contributo dello Stato, pari alla metà della spesa, oppure del concorso pari alla metà degli ammortamenti dei mutui da contrarre, sarà trasmesso ai comuni interessati per mezzo della prefettura.

ART. 5. I pagamenti di cui al precedente articolo non potranno superare i quattro quinti del contributo governativo, prima che l'opera non sia definitivamente collaudata colle norme di cui al seguente articolo.

ART. 6. I comuni o consorzi di comuni, appena compiuta l'opera per la quale hanno ottenuto il concorso governativo di cui ai precedenti articoli, ne debbono dare avviso al ministero dell'interno a mezzo della prefettura.

Il ministero provvederà all'invio sopra luogo di un ingegnere del genio civile, a spese dello Stato, aggiungendovi, ove lo creda, un suo speciale rappresentante per determinare, anche in contraddit

(1) Inserita in questa Raccolta, 1900, Suppl., 80.

(2) Ivi, 1903, cul. 17.

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torio di un rappresentante dell'ente interessato, se le opere guite corrispondano al progetto d'arte e per stabilire quali somme entro i limiti del progetto presentato per ottenere il concorso dell Stato, risultino effettivamente impiegate nella esecuzione delle oper strettamente necessarie.

Dell'adempimento di quanto sopra sarà fatta constatazione apposito processo verbale di collaudazione.

Co

ART. 7. In base al verbale di collaudazione delle opere ed a decreto di concessione del concorso, il ministero dell'interno provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua d ammortamento o della spesa a carico dello Stato, secondo che trattasi di concorso nell'annualità del mutuo o nella spesa dell'opera.

Qualora nella costruzione dell'opera si sia impiegata una somma inferiore a quella preventivata nel progetto approvato agli effetti del concorso governativo, col predetto decreto sarà ridotta proporzionalmente la rata annua di ammortamento o la spesa a carico dello Stato.

Ove trattisi di concorso nel pagamento dei mutui, il decreto di liquidazione verrà comunicato, a cura del ministero dell'interno, all'istituto mutuante, affinchè possano essere ridotti i prestiti alle somme effettivamente somministrate.

ART. 8. Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per lavori nuovi non previsti in progetto ed indispensabili per il compimento dell'opera stessa, o pel notevole suo miglioramento, sia per lavori dipendenti da causa di forza maggiore, il ministero potrà accordare un concorso o contributo suppletivo.

Tale concessione non potrà in ogni caso aver luogo che su una somma non maggiore del quinto di quella contemplata nel progetto già presentato al ministero agli effetti della concessione del concorso o del contributo.

ART. 9. Il beneficio di cui all'art. 81 della legge 10 novembre 1907 n. 844 (testo unico) per la Sardegna non è cumulabile con alcuno dei benefizi di cui alle leggi 8 febbraio 1900 n. 50 (1), 28 dicembre 1902 n. 566 (2), 13 luglio 1905 n. 399 (3), e 14 luglio 1907 n. 544 (4).

Però i comuni che per le opere in corso di esecuzione avessero ottenuta la concessione di alcuno dei benefizi, di cui alle quattro leggi ultimamente citate, potranno optare fra tale beneficio e quello di cui all'art. 81 della legge predetta per la Sardegna.

ART. 10. I comuni o consorzi di comuni che, ottenuta la concessione del concorso dello Stato, ritardassero oltre un anno l'inizio dei lavori, senza giustificati motivi, ovvero che, avendoli già iniziati, ne trascurassero la continuazione, potranno, previa diffida, essere dichiarati decaduti dall'ottenuta concessione di favore per decreto reale, su proposta del ministro dell'interno.

Di tale decadenza sarà data comunicazione, nel caso di concorso nelle annualità del debito, all'istituto mutuante.

ART. 11. Indipendentemente dalla sorveglianza che potrà essere stabilita dagli enti interessati, le opere sono soggette alla vigilanza del ministero dell'interno, il quale la esercita per mezzo dell'ufficio del genio civile ed, ove lo creda opportuno, anche per mezzo di altri ingegneri governativi da destinarsi caso per caso.

Visto, d'ordine di sua maestà: GIOLITTI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1909 n. 34, che con-
cede l'amnistia e l'indulto per taluni reati.
Visto l'art. 8 dello statuto costituzionale del regno;
Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. E concessa amnistia per i seguenti reati :

a) reati di azione pubblica preveduti nel regio editto sulla stampa

e nella legge 6 maggio 1877 n. 3814;

(3) Ivi, 1905, col. 350. (4) Ivi, 1907, col. 646.

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