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Quando invece il valore di stima supera le lire 20.000, gli incanti sono tenuti negli uffici dell'intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

Però l'amministrazione demaniale è sempre in facoltà di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.

ART. 4. Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei luoghi e modi indicati dal regolamento di cui all'art. 14, fatto if deposito di una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto: il deposito deve essere effettuato in denaro o in rendita sul debito pubblico dello Stato valutata a norma dell'art 330 codice di procedura civile. L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta. Non è ammessa alcuna dispensa dal deposito; di ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

ART. 5. Quando l'amministrazione demaniale non disponga altrimenti, l'incanto, nel secondo caso previsto dall'art. 3, è presieduto dall'intendente di finanza della provincia o da un funzionario della stessa intendenza da lui delegato; nel primo caso è presieduto dal ricevitore del registro o del demanio del luogo ove l'incanto si effettua. Essi sono assistiti nelle operazioni d'incanto da funzionari scelti fra le persone indicate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, ai quali spetta l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni.

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ART. 6. Il primo esperimento d'asta è tenuto ad estinzione di candela vergine secondo le norme prescritte dall'art. 674 del codice di procedura civile, 2o, 3o e 4o capov. Se l'incanto non può compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta e in questo non siasi altrimenti disposto, sarà continuato nel giorno seguente non festivo. Qualora non siansi fatte offerte all'incanto, il secondo esperimento avrà luogo mediante offerte per schede segrete nei luoghi, nei termini e con le garanzie indicate nel regolamento generale di cui allo art. 14: l'aggiudicazione sarà pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

Riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento, l'amministrazione demaniale potrà ordinare ulteriori esperimenti d'asta, con successive riduzioni, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima.

Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

ART. 7. Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale dell'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva, nell'interesse dello Stato, l'approvazione dell'intendente di finanza se il prezzo di vendita non supera le lire 20.000 e se le supera quella del ministero delle finanze. Qualora il prezzo di vendita oltrepassi le lire 50.000 l'approvazione deve essere preceduta dal parere del consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione.

Nel termine di giorni dieci da quello nel quale sarà stata notificata la intervenuta approvazione, deve l'aggiudicatario versare la differenza fra il decimo del prezzo di vendita e il decimo del valore di stima da lui depositato. Oltre il primo decimo del prezzo deve l'aggiudicatario pagare, nel termine ora detto, il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'art. 413 del codice civile.

Dopo che il verbale d'asta, approvato dall'autorità competente, è stato registrato presso l'ufficio del registro, l'intendente di finanza, ottenuta la prova dei pagamenti di cui nel capoverso che precede, ne rilascia all'aggiudicatario un estratto in forma esecutiva; e tale estratto costituisce il titolo per la trascrizione, la presa di possesso e la voltura catastale.

L'aggiudicatario non potrà entrare nel possesso dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.

(1) Inserita in questa Raccolta, 1908, Suppl., 557.

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Egli potrà, osservato il regolamento del quale all'art. 14, essere autorizzato a raccogliere i frutti pendenti ed al taglio dei boschi ove ne abbia pagato il prezzo, corrispondente al valore dei frutti o del taglio dei boschi, od abbia previamente fornita l'idonea garanzia pel pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

Ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligo dei pagamenti indicati nel primo capoverso del presente articolo, egli è soggetto alla perdita del deposito di cui all'art. 4 e il fondo sarà rivenduto all'amministrazione demaniale nei modi indicati nel regolamento; nel caso di differenza in meno fra il prezzo della prima vendita e quello della seconda, il primo aggiudicatario sarà tenuto al rimborso allo Stato del prezzo differenziale e degli interessi relativi decorsi fino al pagamento. Per l'esazione di queste somme dovrà l'amministrazione demaniale seguire le norme speciali indicate nel regolamento.

Nel caso di differenze in più, l'eccedenza profitta allo Stato. ART. 8. I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facoltà di anticiparli in tutto od in parte.

Pei beni di provenienza dell'asse ecclesiastico, è ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867 n. 3848.

ART. 9. Gl'immobili pei quali sia avvenuta una deserzione d'incanto, possono, quando l'amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, con che non siano variati, se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni della vendita.

Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata od il contratto stipulato a trattativa privata è approvato dall'intendente di finanza o dal ministero secondochè il prezzo di vendita non superio superi le lire 20.000, fermo il disposto dell'art. 6 nel caso che il prezzo superi le lire 50.000.

ART. 10. L'amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a partito privato, senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni, il cui valore di stima non superi le lire 10.000, e dei quali il governo del re abbia ordinata l'alienazione.

ART. 11. Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi speciali circa la vendita dei beni immobili patrimoniali dello Stato di qualsiasi provenienza e natura.

Nulla però è innovato alle leggi 10 agosto 1862 n. 743 e 2 luglio 1896 n. 268, pei beni ai quali esse si riferiscono, nè alla legge 5 luglio 1908 n. 390 (1), relativa agli immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposta.

Rimangono pure in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1907 n. 429 (2) concernenti l'alienazione dei relitti di terreni e gli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario.

ART. 12. Il governo del re, sentito il consiglio di Stato, è autorizzato a vendere a trattativa privata ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare con gli enti stessi, i beni immobili patrimoniali, non necessari per servizi governativi quando il valore di stima non superi le lire 100.000.

È pure autorizzato, sentito il consiglio di Stato, a permutare con privati i suindicati beni, che abbiano un valore di stima non superiore a lire 50.000.

ART. 13. Sono abrogate le disposizioni della legge 15 agosto 1867 n. 3848, che riguardano l'amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico. Tali beni sono amministrati con le norme che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato. ART. 14. Il governo del re emanerà il regolamento necessario per la esecuzione della presente legge.

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REGIO DECRETO 26 novembre 1908 n. 804, che approva l'annesso regolamento per la concessione delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio gratuiti ed a prezzo ridotto.

Visto l'art. 83 della legge 7 luglio 1907 n. 429 (1), riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Vista la legge 9 luglio 1908 n. 406 (2), riguardante la concessione di carte di libera circolazione, di biglietti gratuiti ed a prezzo ridotto;

Udito il parere del consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

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ART. 1. La libera circolazione ed i viaggi gratuiti ed a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato, ammessi dalla legge 9 luglio 1908 n. 406, sono autorizzati per mezzo di biglietti speciali e, cioè: carte di libera circolazione, biglietti gratuiti e biglietti a tariffa differenziale C per un solo viaggio, indicati nel regolamento per la concessione dei biglietti di servizio approvato con decreto reale del 29 giugno 1905, finchè questo rimarrà in vigore e successivamente nel regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907 n. 429 e per mezzo di biglietti, pure speciali, a tariffa ridotta del 75 per cento.

Per l'uso delle carte di libera circolazione e dei biglietti gratuiti ed a tariffa differenziale C valgono le norme stabilite dal regolamento suddetto.

Ai biglietti a tariffa differenziale C ed a quelli a tariffa ridotta del 75 per cento si applicano l'imposta erariale e la sovraimposta di cui le leggi 14 giugno 1874 n. 1945, serie 2a, e 29 marzo 1900 n. 101 (3). ART. 2. Per la risoluzione dei casi, in cui l'applicabilità del presente regolamento apparisca dubbia, decide il ministro dei lavori pubblici.

ART. 3. Spetta alla direzione generale delle ferrovie dello Stato lo stabilire la forma e provvedere alla stampa ed alla fornitura delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio di qualsiasi specie. Il rilascio delle carte di libera circolazione e dei biglietti gratuiti ed a tariffa ridotta di cui all'art. 1o, sarà fatto dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale potrà anche incaricarne uffici dipendenti.

ART. 4. Le carte di libera circolazione danno diritto a viaggiare in tutti i sensi sull'intera rete o sulle linee in esse indicate.

(1-2) Inserite in questa Raccolta, 1907, Suppl., 627, e 1908, wi, 595.

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I biglietti di viaggio danno diritto a viaggiare una sola volta sulle linee in essi indicate e con l'adempimento delle formalità e degli obblighi stabiliti per i viaggiatori ordinari, di quelli risultanti dal presente regolamento, nonchè di quelli che figurano sui biglietti stessi, o sui libretti che li contengono.

I titolari di carte di libera circolazione o di biglietti di viaggio gratuiti od a prezzo ridotto possono viaggiare con tutti i treni ordinari aventi carrozze della classe indicata sul biglietto, salvo le speciali limitazioni contenute nel presente regolamento od indicate sui biglietti. ART. 5. I titolari di biglietti a prezzo ridotto debbono pagare per l'intero viaggio (d'andata o di andata e ritorno secondo che il biglietto sia di sola andata o di andata e ritorno) all'atto della partenza dalla prima stazione indicata dal biglietto. I ragazzi di età compresa fra i tre ed i sette anni pagano la metà del prezzo ridotto.

-

I titolari di carte di libera circolazione o di biglietti, valevoli per la prima classe, possono prender posto nei coupés a letto, nelle carrozze a letto e nelle carrozze-salone dei treni ordinari, mediante il pagamento del supplemento stabilito, a condizione però che vi siano posti disponibili, dopo soddisfatte le domande dei viaggiatori con biglietto ordinario.

Non possono prender posto nei treni di lusso a meno di speciale autorizzazione della direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Salvo le disposizioni dell'articolo 15, non è permesso ai titolari di concessioni gratuite di passare da una classe ad un'altra superiore, neppure con pagamento della differenza, a meno che non figuri speciale autorizzazione sul biglietto.

ART. 6. I biglietti per un solo viaggio possono dar diritto a fermate nelle stazioni intermedie nel viaggio di andata e in quello di ritorno secondo apposite norme.

ART. 7. Qualora avvenga lo smarrimento di una carta di libera circolazione di un libretto o di un biglietto di viaggio, la persona, a cui è intestato, dovrà farne subito denunzia alla direzione generale delle ferrovie dello Stato per i provvedimenti da adottarsi allo scopo di impedirne abusive utilizzazioni.

Se lo smarrimento di un biglietto avviene durante il viaggio, il portatore ne deve dare avviso alla prima stazione di fermata del treno. Tale denuncia non assolve il portatore dall'applicazione delle disposizioni in vigore pei viaggiatori sprovvisti di regolare biglietto e non dà diritto a reclamare il rimborso delle somme eventualmente pagate. Non si possono emettere duplicati di libretti o di biglietti smarriti : sono ammessi solo quelli delle carte di libera circolazione, con le debite cautele.

ART. 8. Non è consentito il cumulo delle concessioni; non è ammesso di rinunciare ad una concessione in favore di altra persona; di fruire in un dato anno la concessione eventualmente non goduta nell'anno precedente, nè di godere in un anno quella che potrebbe spettare nell'anno seguente.

ART. 9. Le persone che utilizzassero carte di libera circolazione, biglietti di viaggio, o buoni bagaglio con tracce di alterazione, scaduti di validità, rilasciati a favore di altri, o che comunque si rendessero responsabili di abusi od irregolarità, saranno assoggettate alle penalità stabilite dall'art. 10 delle tariffe e condizioni dei trasporti ed alle altre comminate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il biglietto sarà loro ritirato.

Quando l'abuso o la irregolarità si verificasse per parte di un impiegato dello Stato o di persone di sua famiglia, ne sarà data partecipazione all'amministrazione da cui l'impiegato dipende, per le misure disciplinari che fosse eventualmente il caso di prendere, e ciò indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui al precedente comma.

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comunicherà gli elenchi delle variazioni che avverranno per nuove nomine, decessi, ecc.

Altrettanto dovrà fare la direzione dell'ufficio di questura della camera per i deputati in funzione al 1° gennaio 1909, comunicando pure successivamente gli elenchi delle variazioni che avverranno per dimissioni, decessi, nuove elezioni, ecc.

Ogni volta che avvengono le elezioni generali, la predetta direzione dell'ufficio di questura della camera dovrà inviare alla direzione generale delle ferrovie dello Stato l'elenco dei deputati, nuovi eletti, aventi diritto alla concessione dei biglietti gratuiti e provvederà poi all'invio degli elenchi di variazioni, come sopra è disposto.

ART. 11. Agli effetti delle concessioni di biglietti gratuiti per i senatori del regno e per i deputati, l'anno decorrerà dalla data delle elezioni generali.

Avvenendo che la camera venga sciolta prima dello spirare dell'anno, le concessioni in corso cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello delle elezioni generali.

Anche i biglietti eventualmente già staccati o parzialmente usati cesseranno di aver vigore alla data anzidetta.

In caso di nuove nomine la validità dei biglietti per il primo anno decorrerà dalla data di queste fino al termine dell'anno in corso della legislatura.

Per la presente legislatura l'anno sarà computato dal 1° gennaio 1909.

ART. 12. I senatori e deputati compresi negli elenchi, che saranno trasmessi dalle rispettive direzioni degli uffici di questura, riceveranno, a mezzo delle direzioni stesse, un libretto a matrice contenente dodici biglietti di viaggio di prima classe, sei biglietti di viaggio di seconda classe, nonchè sei scontrini valevoli ciascuno di di essi pel trasporto gratuito di un massimo di kg. 100 di bagaglio, corrispondente all'insieme delle concessioni annuali ammesse dalla legge.

ART. 13. Ciascun biglietto di viaggio dà diritto ad un viaggio per una sola persona di andata da o per Roma, e il titolare avrà facoltà: a) di effettuare quattro fermate intermedie;

b) di percorrere le vie facoltative che sono ammesse per i viaggiatori ordinari, senza pagamento di alcuna differenza;

c) di valersi di tutti indistintamente i treni, eccezione fatta per quelli di lusso.

I buoni bagaglio devono essere usufruiti in appoggio alle tessere personali dei senatori o deputati, od ai biglietti di viaggio di cui sopra. ART. 14. Il senatore o deputato dovrà firmare il biglietto ed indicare sul medesimo, sulla matrice e sul tagliando:

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a) il cognome e nome della persona che deve usufruirne;

b) la stazione di arrivo e di partenza, delle quali una deve sempre essere Roma;

c) la data dello stacco del biglietto.

ART. 15. È data facoltà al portatore di un biglietto di seconda classe di prendere posto in prima classe contro pagamento dell'intiera differenza di prezzo a tariffa ordinaria.

ART. 16. Alla scadenza della validità o anche prima, quando per un motivo qualsiasi venga a mancare la ragione per cui i senatori e deputati hanno diritto alle concessioni, i libretti dovranno essere restituiti rispettivamente alle direzioni degli uffici di questura del senato del regno e della camera dei deputati, e da queste essere inviati alla direzione generale delle ferrovie dello Stato al più tardi

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ART. 17. Le concessioni di biglietti di cui all'art. 4 della legge del 9 luglio 1908 n. 406, possono essere accordate solo ai giornalistiprofessionisti e cioè a quelle persone che, in qualità di direttori, of redattori, o corrispondenti di giornali, fanno del giornalismo la loro professione abituale, unica o principale e retribuita.

ART. 18. Agli effetti dell'articolo precedente verrà formato ogni anno l'elenco dei giornali italiani, con l'indicazione per ciascuno di essi dei nomi dei direttori, redattori e corrispondenti, ai quali possono essere accordati i biglietti.

5 Giurispr. ital., vol. LXI, 1909

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La formazione dell'elenco verrà regolata in base ai seguenti criteri: non saranno ammessi che i giornali che si pubblicano senza interruzione da un anno almeno;

il numero dei direttori, redattori e corrispondenti da ammettersi al godimento delle concessioni verrà determinato in relazione all'importanza rispettiva dei singoli giornali avendo presente:

che pei giornali politici quotidiani potranno ammettersi al massimo trenta fra direttori e redattori e quindici corrispondenti;

che pei giornali politici periodici potranno ammettersi al massimo tre fra direttore e redattori, se i giornali si pubblicano almeno due volte la settimana; uno, e cioè il solo direttore, se la pubblicazione avviene a maggiore intervallo di tempo, ma non oltre il mese;

che per le riviste più importanti di carattere politico, scientifico, artistico, letterario o didattico, escluse quindi quelle di mode, réclame, borsa, sport, enigmi e quelle d'indole confessionale, potranno ammettersene tre al massimo.

Un giornale potrà considerarsi quotidiano anche se non esce la domenica.

Nell'elenco potranno essere compresi anche giornalisti che non facciano parte della redazione di un singolo giornale, purchè sia rigorosamente provato che si trovano nelle condizioni volute dall'art. 17. ART. 19. L'incarico di formare l'elenco di cui all'articolo precedente è deferito ad una commissione composta: a) di un membro del consiglio d'amministrazione b) del capo del segretariato, o chi per esso c) del capo dell'ufficio biglietti, o chi per esso d) di due funzionari dello Stato, delegati annualmente uno dal ministro dell'interno, l'altro dal ministro dei lavori pubblici;

delle ferrovie

dello Stato;

e) di due rappresentanti della stampa, nominati ogni triennio dai sodalizi della stampa italiana.

La presidenza della commissione sarà tenuta dal membro del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La commissione si riunirà in Roma, presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato, due volte l'anno, e cioè in novembre o dicembre per la formazione dell'elenco da servire per l'anno successivo ed in maggio o giugno per le eventuali variazioni.

Le domande d'inscrizione nell'elenco devono essere rivolte dalle direzioni dei giornali alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, e devono contenere tutte le informazioni che valgano a mettere la commissione in grado di prendere le sue decisioni.

I giornalisti, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, dovranno inviare le loro domande, debitamente documentate, direttamente alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

ART. 20. I giornalisti professionisti, già inscritti nell'elenco generale, i quali abbiano dovuto sospendere le loro funzioni di direttori, redattori o corrispondenti, conserveranno il titolo alle concessioni per l'anno nel quale vennero inscritti, salvo il caso di abbandono definitivo della professione di giornalista.

ART. 21. Per ottenere le concessioni di viaggio il giornalista, regolarmente inscritto nell'elenco di cui all'art. 18, deve farne domanda alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, corredando la domanda stessa della propria fotografia, da lui firmata sul davanti.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, rilascierà all'interessato, dietro rimborso della spesa, un libretto formato da una copertina con la fotografia, di cui sopra, nella quale sarà apposto il bollo delle ferrovie, e di quattro biglietti di andata e ritorno, valevoli entro l'anno solare e che daranno diritto al giornalista di viaggiare nella classe che egli sceglierà, col ribasso del 75 per cento.

Il pagamento del viaggio di andata viene fatto separatamente da quello di ritorno; a tale scopo i quattro biglietti di viaggio sono formati da otto scontrini. - Per fare uso di uno scontrino di viaggio il giornalista, prima di presentarlo alla biglietteria, deve riempire la matrice ed il tagliando con le indicazioni richieste della classe, del percorso e della data, e deve apporre la propria firma nel tagliando. Per la rinnovazione annuale della concessione può essere utilizzata la copertina del libretto che ha servito nell'anno precedente, la quale, in tal caso, dovrà essere allegata alla nuova richiesta.

ART. 22. Le concessioni di cui sopra possono essere accordate anche a favore dei direttori e redattori dei più importanti giornali politici esteri.

Supplemento legislativo.

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In relazione alla maggiore o minore importanza del giornale estero, il numero dei direttori e redattori, che potranno fruire delle concessioni, sarà da uno a cinque.

I corrispondenti dall'Italia di importanti giornali esteri sono pure ammessi al beneficio delle concessioni dei biglietti.

I direttori, i redattori, ed i corrispondenti dall'Italia di giornali esteri per aver titolo alla concessione devono trovarsi nelle condizioni prescritte dal precedente art. 17.

Le domande dei biglietti a favore di direttori, di redattori e di corrispondenti dall'Italia di giornali esteri, con le notizie e documenti giustificativi, devono essere rivolte alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, cui spetta di decidere in merito all'accoglimento delle domande stesse, sopra parere di una commissione composta di due funzionari delle ferrovie e di un funzionario delegato annualmente dal ministro degli affari esteri.

Qualora i direttori e redattori di giornali esteri (sempre dentro i limiti stabiliti da uno a cinque) non credessero di fruire di tutte le concessioni ammesse dalla legge, e si limitassero a chiedere la facilitazione per un solo viaggio, invece del libretto sarà loro rilasciato dalla direzione generale un biglietto speciale a tariffa ridotta del 75 per cento.

Le relative domande, debitamente documentate e con le indicazioni dell'itinerario, dovranno essere trasmesse alla direzione generale delle ferrovie, la quale provvederà, sentito il parere della commissione.

ART. 23. I giornalisti italiani inscritti nell'elenco di cui all'art. 18 e quelli di cui all'articolo precedente possono ottenere, per la loro famiglia, un biglietto di andata e ritorno a tariffa ridotta (differenziale C) come all'art. 6 della legge.

Per ottenere tale concessione in favore della famiglia, i giornalisti ne faranno richiesta alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, od eventualmente agli uffici compartimentali che fossero da essa a ciò delegati, allegando la situazione anagrafica.

Il biglietto a tariffa ridotta sarà rilasciato con la classe in bianco, perchè possa essere stabilita dal giornalista a sua scelta, e con l'indicazione del nome di quest'ultimo e del numero e qualità delle persone che debbono viaggiare.

La concessione è unica ed indivisibile per le persone di famiglia che debbono viaggiare e non sono consentite nè variazioni, nè sostituzioni, nè, eventualmente, rimborsi.

I membri delle famiglie dei giornalisti che possono fruire della concessione ammessa dalla legge sono i seguenti: a) moglie, - b) figli fino a venticinque anni, - c) figlie nubili o vedove, purchè queste ultime siano conviventi a carico del giornalista, d) genitori del giornalista se conviventi, e) due persone di servizio al massimo, - f) fratelli minorenni e sorelle nubili conviventi a carico dei giornalisti non ammogliati. ART. 24. Tutti i biglietti, in qualunque epoca dell'anno siano chiesti o rilasciati, avranno la scadenza fissa improrogabile del 31 dicembre dell'anno dell'emissione.

Quelli non utilizzati a tale data dovranno esser subito rinviati alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

ART. 25. I biglietti concessi ai giornalisti con la riduzione del 75 per cento sono soggetti alle stesse norme in vigore pei viaggi degli impiegati governativi (concessione speciale C) per quanto riguarda la validità, le fermate intermedie, gli istradamenti, le vie facoltative, le eventuali deviazioni ed i passaggi di classe.

I biglietti a tariffa ridotta per le famiglie sono soggetti alle norme del regolamento richiamato nell'art. 1o.

PARTE IV. Concessioni « ad personam » in favore di funzionari del cessato regio ispettorato generale delle strade ferrate, del personale stabile rimasto definitivamente presso le società già esercenti le reti mediterranea, sicula e meridionale, del già regio commissariato e delle amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885.

Art. 5 della legge 9 luglio 1908 n. 406.

ART. 26. La direzione generale delle ferrovie dello Stato per l'applicazione dell'art. 5 della legge in relazione al disposto dell'arti

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colo 7 della convenzione approvata con legge 15 luglio 1908 n. 324, formerà gli elenchi: a) dei funzionari del cessato r. ispettor. generale, inscritti nei ruoli dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici che non siano addetti a servizi ferroviari, e del personale stabile rimasto definitivamente presso le società già esercenti le reti mediterranea e sicula, con l'indicazione del grado che i funzionari ed il personale suddetto avevano al 30 giugno 1905; — b) del personale stabile rimasto definitivamente presso la società delle ferrovie meridionali, con l'indicazione del grado che i singoli agenti avevano al 30 giugno 1906;

c) dei funzionari ed agenti a riposo del già regio commissariato e delle amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885.

Il ministero dei lavori pubblici (segretariato generale) e le società esercenti le reti, mediterranea, sicula e meridionale dovranno comunicare di volta in volta alla direzione generale delle ferrovie dello Stato tutte le variazioni che avverranno dal 1° gennaio 1909 nel personale sopracitato comma a e b per collocamenti a riposo, in aspettativa o in disponibilità, per decessi, dimissioni, licenziamenti, ecc.

ART. 27. Ai funzionari, compresi nel precedente articolo, di grado non inferiore ad ispettore se in servizio, a ispettore principale, se a riposo, salvo quanto a tale riguardo fosse per disporre diversamente il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907 n. 429, potranno essere concesse carte di libera circolazione di prima classe, valevoli per l'intera rete o per un determinato percorso nel modo e nella misura ammessi rispettivamente per i funzionari in servizio od a riposo delle ferrovie dello Stato.

Per i funzionari del cessato regio ispettorato non appartenenti al ruolo di vigilanza dell'ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata, e per quelli sociali che sono rimasti definitivamente presso le società già esercenti le reti mediterranea e sicula, le carte di libera circolazione dovranno esser concesse in relazione al grado che essi avevano al 30 giugno 1905 e, per quelli rimasti presso la società delle ferrovie meridionali, al 30 giugno 1906.

Al personale indicato nel precedente articolo a seconda che sia in servizio, in disponibilità, in aspettativa od a riposo, avuto riguardo al grado risultante dagli elenchi di cui al precedente articolo, ed alle rispettive famiglie sono fatte le concessioni di biglietti gratuiti od a prezzo ridotto accordate, in base alla legge 7 luglio 1907 n. 429, agli agenti delle ferrovie dello Stato che si trovino in uguali condizioni. ART. 28. Le richieste di carte di libera circolazione devono essere rivolte alla direzione generale delle ferrovie dello Stato:

a) per i funzionari in servizio, dall'amministrazione dalla quale essi dipendono (ministero dei lavori pubblici o direzioni generali delle società già esercenti le reti mediterranea, sicula e meridionale); b) per i funzionari a riposo, dagli stessi aventi diritto. Le richieste di biglietti per un solo viaggio pei funzionari ed agenti e per le loro famiglie dovranno essere rivolte alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, od all'uflicio da questa delegato al rilascio. Le richieste di biglietti per le persone di famiglia dovranno essere accompagnate dai relativi stati di famiglia, corredati dai necessari documenti, ogni qualvolta ciò sia prescritto dalla direzione generale predetta.

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della malaria durante la campagna antimalarica per gli anni dal 1909 a tutto il 1912, e ciò agli effetti delle concessioni di cui al punto 20 della tabella B annessa alla legge.

In detto elenco dovrà essere indicata per ciascun medico la zona o regione, o le zone o regioni, nelle quali il medesimo dovrà prestare l'opera di assistenza sanitaria e compiere gli studi.

Il percorso della carta di libera circolazione dovrà essere limitato alle linee contenute in dette zone o régioni ed a quelle di collegamento delle medesime colla sede alla quale il medico debba far capo per ragioni di ufficio o di studio; sede che dovrà pure essere indicata nell'elenco di cui sopra.

I limiti di tempo per ciascuna concessione non dovranno estendersi oltre quanto sia necessario per il compimento dell'opera di assistenza o di studio.

I medici ammessi alla concessione non potranno superare il numero di cinquanta, per quaranta dei quali la concessione non durerà più che dal 15 giugno al 15 dicembre e per gli altri dieci potrà essere estesa a tutto l'anno.

II. Persone che debbono viaggiare in adempimento di incarichi ben precisati in conseguenza di contratti e per altri motivi interessanti l'amministrazione ferroviaria. ART. 31. Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio, che possono essere concessi in base ai punti 3o della tabella B e 1o della tabella C allegate alla legge, si accordano solamente ed esclusivamente quando, a giudizio della direzione generale delle ferrovie dello Stato, esistano i motivi a giustificazione indicati dalla legge.

Spetta alla direzione generale stessa lo stabilire, in relazione alle speciali condizioni del caso, il tempo ed il percorso per i quali debbono essere valevoli le carte di libera circolazione ed i biglietti stessi.

La classe da assegnarsi sarà stabilita in rapporto alla condizione delle persone alle quali vengono accordati i biglietti ed in analogia, laddove è possibile, al trattamento usato agli agenti ferroviari dello Stato.

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ART. 32. Per il rilascio delle carte di libera circolazione di cui ai punti 7o ed 8o della tabella B della legge, il ministero dell'interno invierà in tempo debito alla direzione generale delle ferrovie dello Stato gli elenchi di tutti i prefetti e sotto-prefetti del regno con l'indicazione della residenza e dei percorsi per i quali in base alla legge dovranno essere valevoli le carte, e cioè:

per i prefetti, le linee comprese nella rispettiva provincia, con gli allacciamenti per i capoluoghi delle provincie limitrofe e con la capitale ;

per i sotto-prefetti, le linee del rispettivo circondario, con l'allacciamento al capoluogo della provincia.

Le carte di libera circolazione saranno di prima classe.

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ART. 33. In applicazione del punto 3o della tabella C, annessa alla legge del 9 luglio 1908 n. 406, agli agenti doganali e loro famiglie, assegnati in modo continuativo ad uffici esistenti presso le stazioni ferroviarie, può essere concesso annualmente un biglietto gratuito sulle ferrovie dello Stato. La concessione è unica, sia essa fruita solo dall'agente o dalla di lui famiglia, o dal primo e da questa ultima cumulativamente.

ART. 34. Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati come agenti doganali i funzionari inscritti nel ruolo organico del personale delle dogane, approvato con legge 5 luglio 1908 n. 400, che siano assegnati in modo continuativo ad uffici esistenti presso le stazioni ferroviarie e che si trovino in immediati, necessari e continui rapporti di servizio, inerenti al traffico, col personale ferroviario.

ART. 35. La concessione è ammessa solo a favore di quegli agenti che da sei mesi almeno prestino effettivo e continuato servizio negli uffici di dogana, esistenti presso le stazioni ferroviarie, restandone assolutamente esclusi tutti coloro che vengono destinati agli uffici medesimi in via provvisoria.

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c) figlie nubili o vedove, purchè risulti per queste ultime la convivenza a carico dell'agente;

d) genitori dell'agente purchè conviventi con quest'ultimo; e) due persone di servizio al massimo per gli agenti ai quali spetta la prima classe ed una sola per gli altri;

f) fratelli minorenni e sorelle nubili conviventi a carico di agenti doganali non ammogliati.

ART. 37. Il ministero delle finanze e la direzione generale delle ferrovie dello Stato stabiliranno d'accordo l'elenco degli uffici esistenti presso le stazioni delle ferrovie dello Stato, ai quali può essere applicato il trattamento di cui all'art. 33. — In detti elenchi figureranno per ogni singolo ufficio doganale tutti gli agenti ai quali possono essere accordati i biglietti con i rispettivi stati di famiglia.

I direttori delle singole dogane comunicheranno, poi, prontamente per lettera all'amministrazione delle ferrovie dello Stato tutte le variazioni che si verificheranno per soppressione od istituzione di nuovi uffici, per trasferimenti, collocamenti in aspettativa, disponibilità o riposo, licenziamenti, ecc. degli agenti addetti ai singoli uffici, nonchè quelle che avverranno nella costituzione delle famiglie degli agenti medesimi. L'amministrazione delle ferrovie potrà richiedere la rinnovazione degli stati di famiglia dei singoli agenti ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

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ART. 38. La concessione è ammessa esclusivamente per quei viaggi che gli agenti e le loro famiglie debbono eseguire a proprie spese, e cioè per congedo, per ragioni di famiglia, ecc. e non mai per i viaggi la cui spesa è soggetta a rimborso da parte dello Stato.

ART. 39. Le richieste di biglietti, debitamente firmate dal direttore della dogana, da cui dipende l'ufficio al quale appartiene il richiedente, devono essere inviate alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, od all'ufficio compartimentale che sarà da essa designato, e devono contenere:

l'indicazione esatta e dettagliata del percorso pel quale il biglietto deve essere valevole ;

il nome e cognome e la qualifica dell'agente cui il biglietto deve rilasciarsi.

Dovranno contenere inoltre una dichiarazione esplicita del capo d'ufficio, che il richiedente usufruirà della concessione per i viaggi, di cui all'articolo precedente e che non ha ancora avuto il biglietto di viaggio per l'anno in corso.

Se la richiesta contempla anche persone di famiglia, dovrà contenere l'indicazione del nome, del grado di parentela e dell'età delle persone da comprendere nel biglietto, con la conferma dello stato di convivenza dei genitori, dello stato nubile o dello stato di vedovanza e convivenza a carico per le figlie, e della convivenza'a carico pei fratelli minorenni e per le sorelle nubili.

Non potranno farsi richieste, se non per domestici che, a dichiarazione del direttore della dogana, siano regolarmente inscritti, almeno da tre mesi, nel libretto ferroviario della famiglia dell'impiegato. ART. 40. I biglietti potranno rilasciarsi solo per viaggi dalla residenza normale dell'agente ad altra località e viceversa.

ART. 41. La classe per la quale dovranno rilasciarsi i biglietti è quella che spetta al funzionario quando recasi in missione, giusta le disposizioni del regio decreto in data 25 agosto 1863 n. 1446.

(1) Si intende non del corpo armato, ma impiegati aegli uffici e addetti alle stazioni.

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