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3. I comuni non possono cedere ai cittadini le targhette, che rappresentano il pagamento della tassa sui velocipedi per un correspettivo inferiore all'importo della tassa. Cons. di Stato, parere, 16 aprile 1909, Comune di San Costanzo, Giur. Ital. 111, 265, Legge, 1329, Riv. Univ. 127, Foro Ital. 206, Man. Amm. 176, Dir. e Giur. XXIV, 935, Monit. Trib. 697, Riv. Amm. 399, Consigl. dei Com. 235, Rass. Tribu'. 128, Munic. Ital. 301.

VENDITA. Legislazione. Cod. civ. 1447-1537; Cod. comm. 3, 59-72. Bibliografia. E. ALBERTARIO, Il momento della tradizione nella vendita da piazza a piazza, Monst. Trib. 641; E. BENEDETTINI, La commerciabilità degli immobili e l'art. 1529 codice civile, Dir. Comm. 343; A. BRUSCHETTINI, Vendita «cif> contro documenti e ordini di consegna», Foro Ital. 1104; A. BUTERA, Contributo alla dottrina della promessa di vendita immobiliare, Legge, 2214; V. CAMPOGRANDE, Natura giuridica della vendita a gradimento, Loano, 1909, tip. Mencioni; M. D'AMELIO, Contratto d'acquisto e contratto di somministrazione, Riv. D.r. Comm. 11, 587; R. FUBINI, Sull'influenza della mancanza di usi in rapporto al disposto degli art. 1498, 1505 cod. civile e 70 cod. comm., Riv. Dir. Comm. II, 254; G. GIORGI, Nullità della scrittura di vendita d'immobili sottoscritta da una sola delle parti contraenti, e validità delle promesse unilaterali di compra-vendita, Legge, 838; F. A. GUERRITORE, L'art. 1534 codice civile ed il diritto di ritenzione, Foro Puglie, 6; LA REDAZIONE, Questioni sulla vendita, Riv. Dir. Comm. 562; A. MARANGONI-BRANCUTI, Sulla validità del < pactum reservati dominii » nella vendita, Temi, 26; ID., Ancora in materia di vendita di macchine col pactum reservati dominii» nel caso di fallimento del compratore, Iri, 629; R. MONTESSORI, Intorno alla esecuzione coattiva ed alla risoluzione di diritto della compra-vendita commerciale, Foro Italiano, 1077; V. OLIVIERI, Inefficacia del < pactum reservati dominii» nella vendita, Temi Gen. 675; G. PIOLA, Patto di riscatto, Digesto Ital. XVIII, p. 1a, 1037; Id., Patto commissorio, Ivi, XVIII, p. 1a, 1029; G. PULVIRENTI, Fondamento, natura e limiti dell'azione redibitoria nel diritto civile e commerciale italiano, Foro Ital. 574; R. ROCCELLA, Lo stabilito >> negli usi, nella dottrina e nella giurisprudenza, Filangieri, 401. Azione quanti minoris (Vedi

infra Azione redibitoria).

Azione redibitoria (am

missibilità, termini) 101 a 110, 116 a 122,

124 a 126, 128, 130, 132.

Capacità dei contraenti 36. Cessione di azienda industriale 39.

di usufrutto 91, 92.
Clausola cif 55, 56.
penale 71.
Condizioni 24, 28, 52, 112 bis.
Consegna 40 a 42, 45 a 49,
52 a 56, 139, 141, 142.
Consuetudini ed usi 41,
45, 106.

Errore e dolo 37, 39, 44.
Evizione 43, 85 a 90.
Fallimento del compratore
46, 47, 61.

Identificazione della cosa
venduta 35.

Inadempimento, risarci

mento di danni, ese-
cuzione coattiva, ri-
soluz. di contratto
48, 50, 51, 110, 111,
112bes a 117, 123, 127,
129 a 131, 133 a 158.

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2. La promessa unilaterale di vendita, tuttochè accettata, non costituisce vendita, se non quando segua la dichiarazione dell'accettante di acquistare la cosa per il prezzo stabilito nella promessa, e soltanto in questo momento, verificandosi l'incontro dei due consensi, si perfeziona la vendita e si effettuisce il passaggio di dominio della cosa stessa. La promessa unilaterale di vendita, soltanto accettata, la quale non costituisce alcun diritto reale sulla cosa, fa bensi sorgere un vincolo o rapporto personale, che, in caso d'inadempimento, dà luogo all'azione per risarcimento di danni. La misura di tali danni, esistendo la caparra confirmatoria, viene da questa preventivamente stabilita. - Trib. civ. Trani, 27 marzo 1909, Lapietra - Nugues, Rivista Giurepr. 292.

-

3. La promessa di vendita è di sua natura bilaterale, ma può essere facoltativa per una sola delle parti, quando ciò sia espressamente pattuito o derivi implicitamente dai termini del contratto la condizione si voluero. Perchè tale promessa possa dirsi convenuta a condizione che abbia luogo soltanto in un dato termine, occorre egualmente che questa condizione sia espressamente o implicitamente convenuta, altrimenti si può domandare la esecuzione della promessa dopo il termine e fino alla prescrizione dell'azione. App. Napoli, 10 maggio 1909, Musti utrinque, Gazz. Proc. XXXVI, 134, Rolandino, 265.

4. Non può dirsi costituire promessa bilaterale di vendita di un albergo il fatto della correzione fatta dal venditore alla bozza del compromesso relativo al patto della continuazione del fitto col proprietario dello stabile a suo nome. E ciò anche, quando esso venditore manifestò ripetutamente di volersi disobbligare verso il Ipoteca (cancellazione di) proprietario locatore, sostituendo in suo luogo l'acqui

66, 67.

Lesione 27, 91 a 100.

Locazioni in corso 69, 70.
Mandato 19.
Miniere 38.

Nullità 35 a 37, 39, 42,
131.
Oneri reali e personali
66, 68.
Perfezionamento 7 a 16,
20, 23, 62.
Perizia 73, 107.
Prezzo (determinazione,
pagamento, supple-
mento, riduzione) 22
a 26, 28 a 31, 71 a 73,
129, 146.

rente, e reiteratamente insistette con esso locatore a tale intento, con rifiutare altresì l'offertagli caparra. In tali termini il diniego a stipulare la vendita, causato dal rifiuto del proprietario allo scioglimento del fitto al suo nome, è legittimo e non può dar luogo ad azione di danni-interessi da parte dell'acquirente, di tutto ciò inteso. Trib. civ. Roma, 30 giugno 1908, Giacomelli Bonzi, Gazz. Proc. XXXVI, 199.

5. La dichiarazione scritta di impegnarsi ad acquistare un terreno rilasciata a persona che non ha la capacità di vincolare il venditore, costituisce promessa obbligatoria; perciò quando non sia per la sua accettazione sottoposta ad alcun termine, non può dal promit

tente essere revocata a suo libito. Egli deve prima intimare all'altra parte di decidersi e, ove essa indugi, fargli assegnare dal giudice un termine, secondo le circostanze. App. Milano, 13 ottobre 1909, Ugolotti Bialetti, Temi Lomb. 309.

6. La mancanza della prova per iscritto non impedisce che si chieda il risarcimento dei danni al proprietario di uno stabile che, senza plausibile motivo, si rifiuti di stipulare il contratto di vendita dopo aver contratto l'obbligo legale de ineunda venditione. Cass. Firenze,

5 luglio 1909, Bosisio - Racah, Temi, 720, Giur. Tor. 1476, Notar. Ital. 414.

7. Pel contratto di compra-vendita non vi è bisogno di usare una formula piuttosto che un'altra, e basta che in qualunque modo sia resa manifesta la convenzione seguita tra le parti. Appello Trani, 18 maggio 1909, Martucci - Pappacena, Foro Puglie, 451.

8. La vendita è conclusa quando vicendevolmente le parti siansi impegnate di vendere e comprare per un prezzo determinato uno stabile pure determinato, facendo di ciò risultare da scritto e riservandosi di stipulare atto pubblico entro dato termine all'uopo prefisso. Quindi colla firma di detto scritto il mediatore acquista indeclinabile diritto al compenso, senza che nulla decida in contrario che poi l'atto pubblico non sia stato stipulato nè pagato il prezzo. Nulla pure decide in contrario che l'atto scritto non sia registrato, non potendosi di ciò far carico al mediatore che non ne sia in possesso. La prova dell'esistenza dello scritto anzidetto può essere data dal mediatore a mezzo di testimoni. - App. Torino, 5 marzo, 1909, Grioni - Solari, Giur. Tor. 1357.

9. È contratto di vendita e non di mediazione quello per cui taluno si obbliga di consegnare ad altri entro un certo termine una cosa qualsiasi avente un valore commerciale (nella specie, azioni sociali), per un determinato prezzo in corrispettivo di una operazione di mediazione da lui compiuta. Ma se a colui, a favore del quale l'obbligazione anzidetta è assunta, è riservata la facoltà di significare all'obbligato entro un termine la sua accettazione o meno, il contratto di vendita non potrà dirsi perfezionato che al momento in cui verrà espressa tale accettazione. Ond'è che trattandosi di vendita di azioni sociali, il trasferimento della proprietà delle medesime dal promittente all'altra parte non si opera che nel giorno dell'accettazione da parte di questa e nello stato in cui le azioni in quel giorno si trovino. Cosi se al momento del perfezionamento del contratto le azioni si trovano sprovviste del relativo tagliando, per essere questo stato pagato nell'intervallo tra la promessa e l'accettazione, il compratore non può pretendere che sul prezzo pattuito per la vendita delle azioni il venditore gli abboni l'importo del taglian lo. È però ammissibile la prova diretta a stabilire che era nell'intenzione delle parti che le azioni dovessero consegnarsi nello stato in cui si trovavano al momento della promessa; ed è pure ammissibile la prova di una consuetudine in tal senso. - App. Genova, 10 maggio 1909, Paoletti Società « Eridania», Temi Gen. 297, Riv. Dir. Comm. 620. 10. Costituisce una compra-vendita la ricevuta in consegna di determinati oggetti, che servono al ricevente. e dei quali si indica il prezzo. App. Pa'ermo, 13 settembre 1909, Mocata - Santangelo, Foro Sic. 599.

11. Il contratto di locazione di una cosa, contro pagamento di una somma divisa in rate mensili, col patto che col pagamento integrale del prezzo la cosa diventerà di proprietà del conduttore, costituisce vero contratto di compra-vendita. Questa vendita però deve intendersi fatta col pactum reservați dominii, che non è

contrario a disposizioni di legge. Trib. civ. di Milano, 11 ottobre 1909, Romano - Valente, Temi Lomb. 326.

12. La compra-vendita immobiliare, essendo un contratto bilaterale e traslativo della proprietà dei beni immobili, deve essere fatta, sotto pena di nullità, per atto scritto, da cui risulti il consenso validamente prestato da tutte e due le parti. Se l'atto da cui risulta la convenzione sia una scrittura privata regolarmente sottoscritta da una sola delle parti (venditore), perchè l'altra non vi è intervenuta, quella convenzione non costituisce una compra-vendita perfetta, ma soltanto una promessa unilaterale di vendita. La parte, che non intervenne nella scrittura e non la sottoscrisse, può convertirla in compra-vendita perfetta, mediante accettazione manifestata in atto scritto o pubblico e portata a notizia del promittente. Ma non avvalendosi di questa facoltà nel termine stabilito, ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni contro il venditore che ricusi

di eseguire la convenzione. App. Catanzaro, 26 giugno 1909, Bonacci utrinque, Legge, 2216, Trib. Gind, 306.

13. La vendita d'immobili risulta validamente da scrittura privata, sebbene non autenticata. Il contratto è definitivo e non costituisce semplice promessa di vendita, malgrado la riserva di stipulare in seguito un atto pubblico, qualora per convincimento incensurabile dei giudici del merito sia stabilito che tale riserva non include una condizione. Cass. Roma, 17 aprile 1909, Gasbarri Sonsini, Giur. Ita!. I, 1, 788, Pa'. di Giust. 389, Cass. Unica civ. 456, Legge. 1888.

14. La dilazione del termine convenuto per tradurre in atto pubblico la scrittura privata di vendita d'immobili può essere pattuita verbalmente e provata a mezzo d'interrogatorio. Ivi.

15. Il contratto di vendita stabili stipulato per atto privato, è perfetto non ostante la ivi fatta riserva della riduzione in atto pubblico entro dato termine. Tale riserva non forma condizione risolutiva del contratto se. come tale, non fu ivi espressamente inserita. E non è indispensabile che la parte, la quale ha trattenuto l'atto presso di sè ed ora lo invoca, lo abbia sottoscritto prima della scadenza del termine fissato per l'erezione dell'atto pubblico, ma basta che la sottoscrizione sia completa al momento in cui lo scritto è prodotto in causa. Appello Torino, 23 novembre 1909, Previde - Remersaro, Giur. Tor. 1521, Rolandino, 378.

16. Se non è dubbio che a costituire l'atto scritto ad substantiam, voluto dall'art. 1314 cod. civ., per il trapasso della proprietà immobiliare, possano sopperire dichiarazioni scritte non contestuali, è necessario però che tali dichiarazioni siano stilate in guisa da fondersi tra loro in modo che senza sussidio di elementi estranei risulti indefettibile la convenzione. Non v'è atto scritto quando venditore e compratore rivolgono le dichiarazioni scritte reciproche ad un terzo, anche se questi le trasmetta poi alle controparti. Trib. civ. Venezia, 21 luglio 1909, Baldin - Ceccato, Rie. Dir. Comm. 580. 17. La promessa bilaterale equivale al contratto perfetto. Ivi.

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civile Palermo. 11 dicembre 1908, Cusimano - Guidera, Foro Sic. 169.

21. Il venditore di stabili per scrittura privata non ha diritto di pretendere l'atto pubblico a maggiori spese del compratore, se tale diritto egli non si è riservato nella scrittura, ma unicamente il compratore, dopo pagata una parte determinata del prezzo. App. Torino, 30 novembre 1908, Ferraris - Longo, Giur. Tor. 940.

22. È valido il patto di una compra-vendita commerciale, col quale si stabilisce che il prezzo sarà determinato d'accordo tra le parti in un termine precitato, in difetto di che sarà stabilito da un tecnico da esse scelto ovvero designato dal presidente della camera di commercio. Il tecnico, in tal caso, è quasi un mandatario delle parti, incaricato di render certa la quantità della cosa che formò oggetto del contratto; e la sua determinazione può essere dalle parti impugnata, quando abbia ecceduto la facoltà a lui data, e per frode, errore manifesto, negligenza grave, lesione. Appello Venezia, 18 febbraio 1909, Lebrecht utrinque, Temi, 283, Foro Italiano, 813, Diritto Coum. 778, Notar. Ital. 319.

23. Nella compra-vendita in cui la derminazione del prezzo sia rimessa all'arbitrio di un terzo, il contratto è perfetto fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore al momento in cui si è convenuto sulla cosa e sulla remissione al giudizio del terzo, anche se questo non abbia ancora fissato il prezzo. Cassazione Palermo, 29 luglio 1909,

Trewhella - Paternò, Monit. Trib. 944, Legge, 2321. Foro Sic. 540.

24. Anche nel caso di compra-vendita sottoposta a condizione sospensiva la determinazione del prezzo può essere deferita a periti eletti dalle parti, ancorché debba essere fatta solo quando la condizione si sia verificata. Cassaz. Palermo, 19 giugno 1909, Bellomo - Cumbo, Monit. Tribun. 830, Foro Sic. 417, (ire. Giur. 214, Notar. Ital. 334, Rev. Legisl. Fisc. 522.

25. È valida ed efficace la compra-vendita in cui la determinazione del prezzo sia stata rimessa a periti eletti in numero pari. Ivi.

26. La delega per determinare il prezzo può farsi ad un terzo tanto nelle vendite pure e semplici, che in quelle condizionali. - Cass. Palermo, 1o giugno 1909, Diamante - Grande, Foro Sic. 393, Riv. Univ. 641, Cons. Giud. Concil. 362, Cire. Giur. 327.

27. Non difetta di motivazione su una pretesa domanda di risoluzione di vendita per lesione ultra dimidium, la sentenza se nel giudizio di merito si sostenne che il perito delegato alla determinazione del prezzo aveva stimato il fondo al di sotto della metà, ma ciò al fine di ottenere una revisione di perizia. Ivi.

28. La vendita condizionata, stabilita nel mutuo ipotecario, è nulla. se il prezzo viene stabilito al momento del contratto, e non al momento in cui la condizione si sarà avverata. - App. Palermo, 26 febbraio 1909, Gagliano Marino, Circolo Giur. 74, Monit. Trib. 752, Foro Sic. 238, Rolandino, 136, Notar. Ital. 139.

29. Sotto l'impero del regolamento gregoriano era valida la vendita con riserva di dominio sino all'effettivo pagamento del prezzo, senza obbligo di iscrivere ipoteca o trascrivere il patto di riserva. Tale obbligo non sussiste neppure in base all'art. 35 delle disposizioni transitorie al codice civile. Cass. Roma, 15 febbraio 1909, Monte dei Paschi di Siena - Vescovo di Gubbio, Gin, Ital. 1, 1, 547 (n.), Foro tal, 366, Pal. di Ginst. 162, Legge, 918. Diritto Ecles. 138, Cassaz. Unica cirile, 246.

30. E nullo il patto con cui il venditore si riserva la

proprietà della cosa venduta sino all'effettivo pagamento del prezzo. - Cass. Torino, 20 gennaio 1909, Massimino Grugnetti, Giurispr. Ital. I, 1, 598 (n.), Giur. Tor. 356, Legge, 864, Monit. Trib. 386, Temi Gen. 675, Filang. 440, Rolandino, 138, Giud. Concil. 340, Trib. Giud. 241, Cons. Giud. Concil. 231.

31. È ammissibile e non contrario a disposizione di legge il patto di riservato dominio in caso di vendita. App. Milano, 29 aprile 1909, Langen - Uboldi, Temi Lomb. 213.

32. Il termine di un anno per la proponibilità della azione del venditore pel supplemento del prezzo, o di quella del compratore per la diminuzione o pel recesso dal contratto in caso di quantitativo eccedente o deficiente nel terreno venduto, è d'ordine pubblico ed il suo decorso importa una decadenza assoluta non rinunziabile dalle parti. Prima del decorso di tale termine deve essersi proposta l'azione giudiziale; e non bastano le domande, le trattative od i riconoscimenti stragiudiziali a scongiurare la decadenza. App. Torino, 7 maggio 1909, Minoia - Anfossi, Giur. Tor. 1174.

33. L'azione del venditore per supplemento prezzo deve proporsi entro l'anno anche nel caso che il contratto indichi la misurazione dello stabile venduto ed il prezzo sia stato fissato in proporzione di tale misurazione. App. Casale, 16 dicembre 1908, Bottaro - Tubino, Giur. Tor. 341.

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34. Il termine di un anno per l'azione del venditore per supplemento prezzo è perentorio e d'ordine pubblico. Quindi sono irrilevanti gli interrogatori rivolti a stabilire che dopo la scadenza del detto termine il compratore ha riconosciuto l'eccedenza della misura reale sopra quella figurante in contratto. Ivi.

35. Trattandosi della vendita di beni immobili l'identificazione della cosa cadente nel contratto deve risultare dall'atto medesimo in cui si vuol ravvisare stipulata la vendita; altrimenti questa è nulla per mancanza di oggetto. Cass. Firenze, 5 luglio 1909, Di Varmo Colombatti, Giur. Ital. 1, 1, 971.

36. La nullità che investe il contratto di compravendita di un immobile acquistato dal procuratore, che aveva il mandato di venderlo, è sanata col decorso di cinque anni, termine utile per l'esercizio delle azioni di nullità dei contratti. Tribun. civ. di Napoli, 30 novembre 1903, Merolla - De Luca, Trib. Giud. 19.

37. Gli armeggi del compratore per far credere di nessuno o di poco valore la cosa comprata non costituiscono quel dolo malo che la legge mette come causa della nullità del contratto, specialmente se il venditore è in grado di conoscere la qualità della cosa che vende. Appello Catania, 29 marzo 1909, Polara - Boscarino, Giur. Cat. 46.

38. La vendita di un fondo comprende la miniera esistente nel sottosuolo, che costituisce accessorio, non proprietà indipendente. - Ivi.

39. È nulla per ragione di dolo la cessione di un negozio, se il cedente in mala fede abbia denunziato al cessionario un reddito di esso maggiore del vero. App. Genova, 12 febbraio 1909, Bormioli - Monici, Temi Genor. 103.

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40. Il venditore adempie all'obbligo di consegnare la cosa venduta al compratore consegnando a questo i documenti che lo mettono in grado di disporre della cosa medesima. E ciò deve dirsi non tanto per la vendita di un corpo certo e determinato, ma anche per la vendita di un genere, nella quale la specificazione ha luogo con la consegna della merce allo speditore o al vettore pel trasporto, ovvero col deposito a norma dell'art. 68 cod.

comm.

Trib. civ. Finalborgo, 10 maggio 1909, Contestabile - Società esportazione agricola ligure, Temi Genov. 317.

41. L'uso commerciale di interpretare la clausola << franco vagone, franco stazione, franco bordo » nel senso che il venditore deve a sue spese trasportare sul vagone o sul bordo la merce, non può invocarsi dal compratore per sostenere che la consegna della merce doveva farsi al luogo di sua destinazione. Ivi. 42. È nullo il contratto di compravendita, se la consegna della cosa venduta al compratore non potè avvenire, perchè il venditore non ne aveva il possesso. Cassaz. Napoli, 25 febbraio 1909, Lucenteforte - Prete, Corte d'App. 154.

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43. L'esclusione della garanzia per evizione deve risultare dal contratto, e non può essere presunta. Ivi.

44. L'avere ammessa la conoscenza nel compratore della materialità della cosa venduta, importa implicitamente il riconoscimento che dolo od errore non vi sia stato nel contratto di compravendita ad essa relativo. Ivi.

45. L'uso di apporre nella vendita commerciale la clausola «< circa » mira ad eliminare le questioni sulla rigorosa consegna della quantità pattuita, specialmente nella consegna di grandi partite, e fuori piazza, ma non autorizza la mala fede e la volontaria inadempienza da parte del venditore, nè rimette l'esecuzione del contratto al suo arbitrio sotto l'unica guida del tornaconto individuale. Cass. Firenze, 29 aprile 1909, Millosevich Società navigazione « Adria », Temi, 291.

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46. Nel caso di vendita di merce a credito ad un commerciante, il venditore può sospendere la spedizione della merce qualora gli risulti che il compratore, pur non essendo stato dichiarato fallito, abbia sospeso di fare i pagamenti. Appello Bologna, 22 febbraio 1909,

Bertoglio - Corsini, Temi, 227.

47. L'art. 1469, si applica anche se la sospensione dei pagamenti sia anteriore alla vendita, qualora il venditore ne sia venuto a conoscenza solo successivamente. Ivi.

48. Se fu convenzionalmente stabilito che l'obbligo della consegna di una macchina da parte del venditore non si perfezionasse che a montaggio compiuto e funzionamento regolare, i danni derivanti da ritardo nel montaggio sono danni contrattuali. In tale caso, se il risarcimento dei danni contrattuali fu preventivamente fissato con clausola penale, tutti i danni derivanti dal predetto ritardo debbono ritenersi compresi e liquidati col pagamento della penale. I danni ulteriori, non preveduti nel contratto e derivanti dall'inadempienza del venditore, anche in seguito al contegno del compratore,

non

sono risarcibili. App. Firenze, 15 giugno 1909, Società motori Crossley - Bonanno, Temi, 519.

49. L'art. 1469 cod. civ. comprende virtualmente tanto il caso di compra-vendita in cui il pagamento del prezzo è simultaneo alla consegna della cosa, quanto il caso di una compra-vendita a consegne successive nell'ipotesi che il venditore rifiuti la consegna di una partita perchè il compratore non ha ancora soddisfatto la precedente. Cass. Firenze 19 luglio 1909, Piperno - Villa, Temi, 570, Temi Gen. 520.

50. L'art. 67 cod. comm. integra l'art. 1469 cod. civ., nel caso di vendita commerciale di cosa mobile, dettando la norma da osservare ove l'adempiente voglia prestabilire questa sua condizione per ottenere la risoluzione di diritto della vendita se l'altra parte non adempia la propria prestazione; mancando questa offerta preliminare, si applica l'art. 1165 cod. civ. Ivi.

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52. A credito è la vendita, ma la relativa obbligazione è sottoposta a condizione risolutiva espressa se il contratto si rimette a condizioni solite» tra le parti, e risulti che il credito si accordava condizionatamente alla puntualità nei pagamenti di precedenti obbligazioni. Venuta meno detta puntualità, ha luogo la condizione risolutiva, e ben si rifiuta il venditore alla consegna della merce venduta, se non se ne paghi il prezzo. Trib. civ. Palermo, 5 aprile 1909, Cannizzaro - Massaroni, Foro Sic. 218.

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55. Nei concetti di vendita con clausola «cif, pagamento contro documenti» il venditore deve consegnare effettivamente al compratore i documenti, non bastando che invece li depositi presso una banca a libera visione del compratore stesso. Nei detti contratti il venditore non soddisfa ai proprii obblighi mediante consegna al compratore dei cosidetti delivery orders in luogo della polizza di carico e degli altri documenti, che, secondo la qualità del contratto, devono accompagnarla. — Tribunale civile Genova, 1° dicembre 1908, Bauer - Stinnes, Foro Ital. 1104, Trib. Giudiz. 307.

56. Nel caso di vendita colla clausola « cif » il luogo di consegna della merce deve ritenersi la città o la località designata. Ciò non importa che anche il pagamento debba effettuarsi in quella città o località, sebbene siasi convenuto che esso debba seguire contro consegna dei documenti; e trattandosi di contratto conchiuso nella piazza di Genova, è ammissibile la prova della consuetudine che nelle vendite « cif» la consegna dei documenti viene fatta alla residenza del compratore. App. Genova, 17 dicembre 1908, Faveto - Karcher, Giur. Ital. 1, 2, 112.

57. La vendita a peso, numero e misura costituisce un contratto condizionale, obbligatorio per le parti, e si differenzia dalla vendita perfetta solo nel fatto che la proprietà ed il rischio della cosa venduta restano presso il venditore finchè non si è proceduto alle operazioni di peso, numerazione o misura. Cass. Roma, 4 febbraio 1909, Levi - Fabbri, Giur. Ital. I, 1, 504 (n.), Giurispr. Tor. 384, Foro Ita'. 302, Palazzo di Giust. 160, Monitore Trib. 543, Cass. Un. civ. 202, Consul. Comm. 68, Conus, Giud. Concil. 114, Filangieri, 531. Giud. Concil. 242.

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58. La clausola « franco vagone Livorno » vuol dire che il venditore assume bensì la spesa del trasporto fino al luogo designato, ma non i rischi del trasporto; i quali, in difetto di patto espresso, passano al compratore dacchè fu messo in possesso dei documenti comprovanti la consegna della merce al vettore e la stipulata assicurazione. App. Firenze, 13 aprile 1909, Mangano Sguanci, Temi, 345.

59. Il patto per cui la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario non esonera il mittente da ogni

responsabilità nel caso di colpa iniziale. Appello Firenze, 5 giugno 1999, Società risi e amidi - Ferrovie dello Stato, Temi, 627.

60. Il venditore che ha caricato la merce, che viaggia a rischio del compratore, contrassegnandola con una marca segnata nella polizza di carico, non è tenuto a garanzia per la diversità della merce contenuta in alcune balle consegnate dal capitano con marca diversa.

App. Palermo, 19 luglio 1909, Averseng - Briganti, Foro Sic. 532, Cir. Giur. 350, Diritto Maritt. 344.

61. La vendita di una vetrata da consegnarsi nel porto di Palermo a mezzo della ditta Gondrand non è equiparabile alla vendita di merce in viaggio su nave desi gnata. Trib. civ. Palermo, 2 luglio 1909, Tumminelli Beltrami, Foro Sie. 338, (ire. Giur. 239, Diritto Maritt. 268.

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61. Quando il venditore sia soddisfatto, o regolarmente garantito del soddisfacimento del prezzo, non può più esercitare nè il diritto di ritenzione, nè l'azione di rivendicazione della merce venduta in confronto del fallimento del compratore. Cass. Torino, 30 giugno 1909, Cassa di credito di Nizza - Falco, Temi Gen. 673, Giur. Tor. 1469.

65. L'acquirente di un bosco ha diritto di disporre degli alberi non compresi nella vendita anteriore al suo acquisto. Cassaz. Napoli, 9 gennaio 1909, Perrotta Petrella, Legge, 1165, Movim. Giur. 24, Riv. Critica, 10, Mon. Trib. 588, Mon. Pret. 554, Dir. e Giur. XXIV, 879. 66. Il compratore di un immobile, il quale sborsi all'atto dell'acquisto soltanto un acconto e assuma per il residuo prezzo l'accollo di tutte le passività del venditore, gravanti ipotecariamente lo stabile venduto e altri beni rimasti in proprietà di questo, è obbligato a costituirsi debitore surrogato al venditore di fronte ai creditori, provvedendo alla radiazione delle ipoteche dai beni rimasti in proprietà del venditore stesso. App. Lucca, 1° aprile 1909, Fabbri - Benedetti, Temi, 691.

67. Tanto il permutante, quanto il venditore di uno stabile, non sono tenuti, salvo espressa pattuizione in contrario, e salvo, in caso di vendita, il disposto dell'art. 1510 cod. civ., a procedere a proprie spese alla cancellazione delle ipoteche iscritte o dei precetti trascritti sullo stabile permutato o venduto, e tanto meno vi sono tenuti se trattasi di iscrizioni ipotecarie o trascrizioni di precetti caduti nel nulla ed inefficaci. Conseguentemente nessuna azione può competere a chi abbia acquistato in tali condizioni uno stabile verso il suo dante causa per essere rimborsato delle spese sostenute per le suddette cancellazioni. Nè a costituire una pattuizione in contrario può valere la dichiarazione inserita nell'atto di vendita o di permuta, che i beni che ne sono oggetto siano alienati liberi e franchi da ogni vincolo ed ipoteca. App. Genova, 11 giugno 1909, Montali - Piccone e Campanella, Temi Gen. 401.

68. Il compratore di un immobile dove fluisce dell'acqua è obbligato a pagare al curatore della medesima la curazia, che era stata pattuita col precedente proprietario. L'obbligo del pagamento della curazia dell'acqua che defluisce nella casa nasce, pel compratore, col fatto dell'acquisto, ed egli non può aver garanzia

'dai venditori ancorché abbia comperato con la casa l'acqua franca, perchè tale franchigia s'intende di canone o di prezzo di essa, mentre la curazia non è un peso che avrebbe dovuto essere dichiarato, ma è una spesa necessaria per avere l'acqua sempre fluente e nello stesso volume: è un onere personale per la manutenzione degli acquedotti che naturalmente grava sul proprietario dell'acqua. Appello Palermo, 2 luglio 1909, Utvegi - Russo, Foro Sic. 419.

69. Convenutosi il divieto del subaffitto senza il consenso scritto del locatore, il contratto di sublocazione non è opponibile al compratore del fondo, se il consenso del locatore non risulti da scrittura avente data certa anteriore alla vendita. Cass. Torino, 22 maggio 1909, Cernuschi Crotti, Giur. Ital. I, 1, 1108, Mon. Trib. 984, Giur. Tor. 1018.

70. L'acquirente di un immobile già locato subentra verso il locatario in tutti i rapporti derivanti dal contratto, anche anteriori all'acquisto, salva la sua azione contro il venditore per quest'ultimo periodo. App. Genova, 3 dicembre 1908, Boggiano - Poggi, Foro Siciliano, 401.

71. Il compratore che doveva pagare il residuo prezzo entro un dato termine, e sottostare, in caso di mora, ad una penale, deve, scaduto il termine anzidetto, pagare senza altro tanto il residuo prezzo, quanto la penale. Cassaz. Torino, 14 aprile 1909, Salvatico Brunengo, Giurispr. Tor. 780, Monit. Trib. 463.

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73. La disposizione dell'art. 71 cod. comm. si applica per analogia anche a casi diversi dalla vendita. Ma la perizia fatta a termini dell'art. 71 succitato non può avere per oggetto che di accertare la qualità e la condizione della merce, e non può estendersi a stabilire le riparazioni da farsi o a determinare la riduzione del prezzo. App. Genova, 11 giugno 1909, Ferro - Bosco, Temi Gen. 460, Diritto Maritt. 252.

74. L'obbligo di fornire un motore per una forza normale e costante importa che il motore debba essere in grado di produrre sempre quella determinata forza, e non soltanto al momento della consegna e del collaudo. Appello Milano, 23 dicembre 1908, Langen - Chianese, Temi Lomb. 131.

75. La vendita con patto di riscatto di un immobile, quando sia stata convenuta unicamente per la garanzia di un mutuo, pone in essere un patto commissorio, ed è quindi nulla. Deve ritenersi essere avvenuto un simile contratto vietato quando ricorrono i seguenti elementi : a) la vendita fatta con patto di riscatto; b) il godimento e il possesso dei beni lasciato al venditore per effetto di una locazione; c) il pagamento del prezzo di locazione corrispondente all'interesse del mutuo; d) la viltà della somma pattuita come prezzo d'acquisto. App. Parma, 20 aprile 1909, Poletti – Masetti, Monit. Trib. 412. 76. Il patto di riscatto della cosa venduta stipulato non nell'atto di compra-vendita, ma per atto separato, costituice una nuova vendita. Conseguentemente perchè sia opponibile ai terzi è necessario che l'atto che lo contiene sia stato trascritto. Cassaz. Torino, 3 maggio 1909, Scaltriti - Zeni, Monit. Trib. 991, Giur. Tor. 1070. 77. Venduto un immobile con riserva di riscatto e a

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