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il ministro della pubblica istruzione, il presidente della regia accademia dei Lincei, il sovrintendente degli archivi di Stato in Roma, il presidente della camera di commercio di Roma e le altre autorità, il cui intervento sia creduto opportuno.

ART. 38. I prototipi di terzo ordine, tenuti a disposizione della commissione superiore metrica, sono confrontati, ogni cinque anni, coi prototipi di secondo ordine esistenti presso la commissione stessa. I verbali di questa verificazione, firmati dal direttore dell'ufficio centrale metrico e dal presidente della commissione, sono in doppio originale, dei quali uno viene trasmesso al ministero e l'altro conservato negli atti dell'ufficio.

ART. 39. Chiunque voglia far eseguire comparazioni di precisione e saggi dai laboratori centrali, deve farne domanda all'ufficio predetto.

Delle comparazioni e dei saggi eseguiti si rilascia apposito certificato in due originali sottoscritto dal direttore dell'ufficio centrale. Uno dei due originali è trasmesso insieme agli strumenti comparati od ai residui delle materie saggiate; l'altro rimane negli archivi dell'ufficio centrale.

ART. 40. Ogni ufficio di verificazione è provvisto di campioni normali del metro, del chilogramma e del litro.

Questi campioni sono custoditi nell'ufficio metrico in apposito armadio e vengono adoperati soltanto nella verificazione annuale di cui all'art. 43.

ART. 41. Per gli usi ordinari del servizio, tutti gli uffici metrici sono dotati almeno dei seguenti campioni :

1o n. 3 metri d'acciaio ;

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6o una serie di n. 17 pesi d'ottone dal miriagramma al gramma;
70 una serie di n. 10 pesi per le monete in corso;
80 una serie delle frazioni del gramma;

90 - una sufficiente collezione di campioni e di strumenti ausiliari. Gli uffici pei quali il ministero lo riconosce indispensabile, sono anche provvisti di una serie di strumenti contenuti in una cassa custodia di piccolo modello.

Questi strumenti e quelli indicati all'articolo precedente portano l'impronta permanente del punzone dell'ufficio centrale metrico e dei saggi; la forma e grandezza del punzone sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

ART. 42. Ogni cinque anni, per mezzo dei prototipi di terzo ordine, sono pure verificati, nel laboratorio dell'ufficio centrale metrico, i campioni normali e le collezioni degli strumenti metrici dati in dotazione agli uffici di verificazione.

I risultati delle operazioni di confronto sono trascritti in appositi certificati stesi in doppio originale, sottoscritti dal direttore dell'ufficio centrale.

Uno dei due originali è conservato negli archivi dell'ufficio centrale e l'altro negli archivi dell'ufficio metrico a cui gli strumenti appartengono.

ART. 43. Nel primo bimestre di ogni anno in ciascun ufficio metrico si deve fare una verificazione degli strumenti metrici, di cui all'art. 41, col mezzo dei campioni normali ed in base ad apposite istruzioni.

Eseguita la verificazione, il capo d'ufficio trasmette al ministero un rapporto particolareggiato sui risultati ottenuti.

TITOLO V.

Della verificazione prima degli strumenti metrici.

ART. 44. Gli strumenti metrici, prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una verificazione detta verificazione prima. In tale verificazione i fabbricanti devono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.

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La verificazione prima è accertata coll'apposizione sugli strumenti metrici di un bollo a stemma reale portante il numero corrispondente dell'ufficio, e di un secondo, cosiddetto personale, destinato ad identificare l'ufficiale metrico che ha eseguita la verificazione. Le dimensioni e le impronte di questi bolli sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Nel presentare gli strumenti metrici alla verificazione prima, il fabbricante deve produrre una distinta da lui firmata, conforme al modulo prescritto dal ministero, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti e ne sia indicato il numero in lettere.

Nel ritirare gli strumenti presentati, il fabbricante, od un suo delegato, appone la firma alla distinta completata dal verificatore. In attestazione dei diritti riscossi è rilasciata una quietanza firmata dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.

Tali quietanze sono tolte da un registro a madre e figlia, le matrici del quale vengono, insieme alle distinte sopraindicate, trasmesse ogni trimestre dal verificatore al ministero.

Un registro mastro, dove sono indicate partitamente per fabbricante le verificazioni eseguite, è tenuto al corrente giorno per giorno.

ART. 45. La verificazione prima degli strumenti metrici viene, di regola, eseguita negli uffici permanenti. Tuttavia, a richiesta dei fabbricanti, essa può pure eseguirsi in occasione del giro biennale per la verificazione periodica negli uffici temporanei dei comuni dove quei fabbricanti hanno residenza stabile, purchè la detta verificazione prima possa compiersi senza alterare l'itinerario fissato dal manifesto del prefetto.

La verificazione prima degli strumenti per pesare e delle misure di vetro e di terra cotta può, a richiesta, essere eseguita nella officina del fabbricante; come pure la verificazione delle altre misure di capacità quando siano superiori al decalitro ed in quantità considerevole.

La verificazione prima delle stadere a ponte in bilico si può, a scelta del fabbricante, eseguire nell'officina, o sul posto dove debbono funzionare. Nel primo caso però il fabbricante ha obbligo di farle di nuovo verificare sul posto dove sono messe in opera. Per questa seconda verificazione non è dovuto il diritto.

Per la prima verificazione sul posto delle stadere a ponte in bilico, il fabbricante deve mettere a disposizione del verificatore la quantità di pesi legalizzati corrispondente all'indicazione dell'ultima divisione dell'asta graduata, sino al limite di una tonnellata.

Per le indicazioni maggiori di una tonnellata che possono essere tracciate anche sopra una seconda asta, il carico può essere formato con altro materiale adatto, che il fabbricante deve pure mettere a disposizione del verificatore fino a raggiungere la portata massima.

Il verificatore porta con sè il materiale occorrente per accertare l'esattezza dei pesi che il fabbricante deve porre a sua disposizione.

ART. 46. Quando, per una causa qualunque, una stadera a ponte in bilico sia cambiata di posto, il proprietario od esercente deve avvertire il verificatore affinchè proceda ad una verificazione per accertarne il regolare collocamento con le norme dell'articolo precedente. Per questa verificazione non viene pagato alcun diritto, ma sono dovute le indennità stabilite dall'art. 136.

ART. 47. I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, fabbricati all'estero ed importati nello Stato, vengono presentati alla dogana e, eccetto il caso che si provi che non vengano posti in uso di commercio, sono soggetti alle prescrizioni seguenti:

il proprietario della merce, o chi per esso, deve dichiarare alla dogana di confine, od a quella di definitiva destinazione, l'ufficio metrico al quale devono essere spediti gli strumenti metrici per essere sottoposti alla verificazione prima;

la dogana accompagna gli strumenti con bolletta di cauzione all'ufficio designato dal presentatore, osservate le prescrizioni della legge doganale pel trasporto delle merci da una dogana all'altra. ART. 48. La bolletta-cauzione viene rilasciata previo il deposito di lire 50 corrispondente al massimo dell'ammenda prescritta dal l'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.

ART. 49. L'ufficio metrico, al quale vengono presentati gli strumenti metrici di provenienza estera, dopo avere riconosciuto che

Giurispr. ital., vol. LXI, 1909 - Supplemento legislativo.

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la quantità degli oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale, rilascia un certificato di scarico il quale libera il proprietario della merce dall'obbligo contratto con la bolletta-cauzione.

ART. 50. Quando l'ufficio metrico, al quale debbono essere rimessi gli strumenti metrici, si trovasse temporaneamente chiuso, il proprietario di essi può chiedere alla dogana una proroga per la presentazione del certificato di scarico, oppure designare un altro ufficio metrico.

ART. 51. In caso di mancata presentazione del certificato di scarico nel termine fissato dalla bolletta di cauzione, il ricevitore della dogana eleva verbale di contravvenzione all'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.

ART. 52. Gli strumenti provenienti dall'estero, che non avessero le condizioni volute dal regolamento sulla fabbricazione e che non fossero suscettibili di essere ridotti nelle condizioni medesime, devono essere respinti all'estero dal destinatario, quando egli non preferisca deformarli, dandone prova all'ufficio metrico.

ART. 53. Nel caso di strumenti destinati a stabilimenti scientifici riconosciuti dal governo, basta la presentazione alla dogana di un certificato del capo dello stabilimento per prova che non verranno posti in uso di commercio, come prescrive l'articolo 47.

Questo certificato, nel caso di istituti non governativi o privati, anche di carattere industriale, deve essere legalizzato dal prefetto o sotto-prefetto del luogo.

TITOLO VI.

Della verificazione periodica degli strumenti metrici.

ART. 54. La verificazione periodica degli strumenti metrici, prescritta dall'art. 16 del testo unico delle leggi metriche, è biennale. Ciascun biennio comincia dal 1° gennaio di ogni anno di millesimo dispari.

Con questa verificazione gli ufficiali metrici accertano che i suddetti strumenti non hanno sofferto alterazioni, apponendovi un bollo che porta per impronta le due ultime cifre di ciascun millesimo del biennio corrispondente. Le dimensioni e l'impronta di questo bollo sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento:

Per attestare l'eseguita verificazione e la riscossione del relativo diritto si rilascia un certificato firmato dall'ufficiale metrico che ha eseguito la verificazione. Tale certificato è tolto da un registro a madre e figlia (art. 133).

Gli ufficiali metrici non possono bollare gli strumenti che, confrontati coi campioni legali, risultassero fuori delle tolleranze stabilite dal regolamento sulla fabbricazione, con avvertenza però che le tolleranze delle misure e dei pesi si intenderanno tanto in più quanto in meno, e che lo spostamento dell'indice determinante la sensibilità degli strumenti per pesare può essere la metà di quello che si richiede per la verificazione prima.

Sono esenti dal bollo periodico, ma non dalla verificazione, le misure di vetro, di terra cotta o di porcellana, le frazioni del gramma inferiori ai cinque decigrammi e il doppio gramma ed il gramma cilindrici.

ART. 55. I comuni che compongono ciascun distretto metrico sono divisi in due distinti riparti o sezioni secondo una tabella proposta dal prefetto, dietro le indicazioni del verificatore e approvata dal ministero. Nel preparare questa tabella si tiene conto del numero degli utenti, che dovrà approssimativamente essere diviso in parti uguali fra le due sezioni. La verificazione viene eseguita ogni due anni in ciascuna sezione.

Oltrechè nei capoluoghi dei comuni indicati all'art. 17 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890 n. 7088 (serie 3a), possono stabilirsi uffici temporanei di verificazione in frazioni e borgate dei comuni che ottengono il consenso della giunta provinciale amministrativa e che si sottopongono a corrispondere al verificatore l'indennità di lire 10 al giorno o frazione di giorno.

Gli utenti dei comuni nei quali non viene stabilito l'ufficio temporaneo di verificazione sono aggregati, dietro loro domanda, ad uno dei comuni più vicini, o, di ufficio, al capoluogo di mandamento. ART. 56. La verificazione periodica è fatta a domicilio, a richiesta degli utenti, limitatamente alle stadere e alle bilancie quando siano

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a piattaforma, ed alle stadere semplici di portata superiore ai cinquanta chilogrammi, qualora siano munite di apparecchio che permetta di verificarle sul posto, e tale verificazione deve farsi esclusivamente presso l'esercizio dell'utente.

Ogni altro strumento metrico deve essere presentato alla sede dell'ufficio permanente o temporaneo.

Eccezioni a questa disposizione possono farsi soltanto mediante autorizzazione del ministero.

ART. 57. Durante la verificazione periodica degli strumenti metrici negli uffici temporanei, il comune assegna al verificatore, possibilmente nel palazzo comunale, una sala conveniente, asciutta, stabile, bene illuminata e provvista dei mobili strettamente necessari. I comuni mettono a disposizione dell'ufficiale metrico, tanto nell'ufficio permanente, quanto in quello temporaneo, un inserviente, e, ove occorra, una o più guardie per mantenere il buon ordine. Il sindaco (od un suo delegato) ha facoltà di assistere alle operazioni della verificazione periodica.

ART. 58. Gli utenti soggetti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure sono classificati nelle categorie stabilite dall'art. 20 del testo unico delle leggi metriche, secondo una tabella approvata con decreto reale, sentito il consiglio di Stato e riveduta ogniqualvolta sia riconosciuto opportuno.

Finchè non verrà pubblicata la nuova tabella approvata nel modo anzidetto, avrà esecuzione quella in vigore all'atto della emanazione del presente regolamento, la quale non potrà essere variata, se non mediante successivi regi decreti e sentito il parere del consiglio di Stato.

Gli uffici pubblici, le professioni, le arti e i mestieri che non fossero esplicitamente indicati nella suddetta tabella, sono classificati per assimilazione.

ART. 59. Per l'applicazione dell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche, i centri secondari di popolazione e le abitazioni isolate formano popolazione riunita al centro principale, quando non distano da questo più di un chilometro.

Diversi centri secondari che non distano uno da un altro più di un chilometro formano un centro unico.

Il chilometro indicato più sopra deve essere calcolato dalle ultime abitazioni di un centro alle prime dell'altro.

ART. 60. Nel mese di novembre di ogni anno, il prefetto, con un manifesto da afliggersi a cura dei sindaci nei comuni nei quali dovrà farsi la verificazione periodica nell'anno successivo, rammenta agli utenti l'obbligo di sottoporre gli strumenti metrici alla verificazione periodica, e quello di farsi iscrivere nello stato degli utenti per coloro che non vi fossero compresi, giusta la tabella di cui all'art. 58.

Copia del manifesto del prefetto viene spedita al ministero, alle sotto-prefetture ed agli uffici metrici aventi giurisdizione nei comuni contemplati nel manifesto medesimo.

ART. 61. Negli ultimi due mesi di ogni biennio, la giunta municipale forma lo stato degli utenti del comune pel biennio successivo, disponendovi i cognomi per ordine rigorosamente alfabetico, indicandone il nome, la paternità, la professione ed il luogo d'esercizio e classificandoli, con la scorta della tabella di cui all'art. 58, nelle categorie indicate nell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche. Per gli utenti che posseggono pesi fissi si indica, oltre il luogo in cui questi si trovano, anche la distanza dall'ufficio permanente o temporaneo più vicino.

Soltanto gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa nel comune, non sono compresi nello stato comunale; anch'essi però hanno obbligo di sottoporre, in un ufficio metrico qualunque, i loro strumenti alla verificazione avanti di intraprendere il loro esercizio e di sottoporli alla verificazione biennale, come gli altri utenti, nel primo trimestre di ogni biennio.

ART. 62. L'utente che appartiene a diverse categorie è inscritto coi numeri distinti per categoria, salvo che eserciti le varie professioni, arti e mestieri in un unico stabilimento: nel qual caso è inscritto nella sola categoria che corrisponde al diritto più alto.

L'utente che esercita un'unica professione, arte o mestiere, ma in stabilimenti diversi, deve essere provvisto degli strumenti metrici occorrenti per ogni singolo esercizio; è inscritto con numeri diversi, e paga tanti diritti quanti sono gli stabilimenti.

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ART. 63. Colui che intende aprire un nuovo esercizio, pel quale sia obbligatoria la verificazione periodica, ha obbligo di farsi preventivamente inscrivere presso il municipio come utente, e di presentare alla verificazione i proprii strumenti metrici entro due mesi dall'apertura dell'esercizio; il verificatore lo classifica nella categoria cui appartiene, in conformità della tabella delle industrie soggette alla verificazione periodica.

In caso di disparere fra l'utente ed il verificatore si procede ai sensi dell'art. 66.

Chi rileva un esercizio con tutti gli strumenti metrici ivi esistenti, muniti del bollo di verificazione pel biennio in corso, ha pure l'obbligo di farsi preventivamente iscrivere come utente presso il municipio, ma non è tenuto a ripetere la verificazione del biennio stesso, nè a pagare il relativo diritto, purchè comprovi l'eseguita verificazione esibendo all'ufficio metrico il certificato rilasciato all'utente anteriore. Sul detto certificato il verificatore fa risultare il cambiamento dell'utente.

ART. 64. L'uso dei recipienti non bollati, che si fa al presente in alcuni esercizi per la minuta vendita del vino, della birra ed altri liquidi, dovrà cessare entro cinque anni dalla data di attuazione del presente regolamento.

In tutti i casi gli utenti dovranno assoggettare alla verificazione periodica almeno una serie di misure legali dal doppio litro al decilitro, dichiarando al verificatore il numero delle altre misure legali ritenute nel proprio esercizio.

Trascorso il termine di cui al primo comma di questo articolo, i recipienti dei quali si servono gli esercenti per la vendita al minuto del vino, della birra e simili, dovranno avere l'indicazione della capacità in misura decimale ed essere muniti dei bolli di prima verificazione. È fatta eccezione per il caso in cui i liquidi vengano richiesti a corpo e non a misura, cioè in recipienti chiusi e suggellati, fra i quali non sono compresi i fiaschi.

E permesso agli esercenti di ritenere nel proprio esercizio quei recipienti, i quali, non avendo l'indicazione della capacità, servano esclusivamente per la conservazione o per il trasporto dei liquidi.

ART. 65. Alla fine di ogni trimestre, eccettuato l'ultimo del biennio, la giunta comunale deve inviare all'ufficio metrico un prospetto positivo o negativo delle variazioni avvenute nello stato principale degli utenti, colla data dell'avvenuta variazione, e ciò limitatamente alla iscrizione di nuovi utenti ed alla cancellazione di utenti cessati, esclusi i cambiamenti di classificazione.

La prefettura o sotto-prefettura, dietro avviso del verificatore, provvede d'ufficio alla compilazione dei prospetti di variazione dei comuni ritardatari.

ART. 66. Lo stato comunale degli utenti si pubblica in ogni comune in uno dei primi dieci giorni di ciascun biennio, e deve restare affisso per otto giorni all'albo pretorio. Non più tardi del giorno della affissione ne viene trasmessa copia al verificatore.

(1) Legge 24 agosto 1877 n. 4021 (serie 2): Articolo 55.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nelle lett. b, c e d dell'articolo precedente, non sono superiori alle lire 400 imponibili, sono esenti da imposta, quando questa si riscuota col mezzo dei ruoli.

I redditi di ricchezza mobile contemplati nella lettera a, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè non superiori alle lire 400 imponibili.

A cominciare dall'anno 1878, i redditi di ricchezza mobile computati nelle lett. be c del precedente articolo, sui quali l'imposta si riscuote per mezzo dei ruoli, allorchè, o soli o sommati agli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, eccedano le lire 400, ma non le lire 800 imponibili, sono tassati colla detrazione di :

Lire 250 imponibili, se eccedono lire 400 imponibili, non lire 500;

200

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» 500

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» 600;

» 700;

» 800;

Le detrazioni stabilite da questo articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nelle lettere be c del precedente articolo.

Quando i redditi di ricchezza mobile di cui alla lettera d del precedente art. 54, 0 soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente art. 57, sono superiori alle 400 imponibili, ma non alle lire 500, godranno dell'esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

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Contro lo stato pubblicato, l'utente può ricorrere alla giunta comunale entro trenta giorni da quello dell'avvenuta pubblicazione e il verificatore entro trenta giorni da quello in cui gli è pervenuto lo stato medesimo. Lo stesso termine è accordato a decorrere dal giorno delle contestazioni di cui al comma secondo dell'art. 63.

Il ricorso, quando sia fatto dal verificatore, deve essere contemporaneamente notificato da lui, per mezzo del sindaco, all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare, se vuole, un controricorso alla giunta comunale.

La giunta deve pronunziarsi sui ricorsi e comunicare le sue risoluzioni all'interessato e al verificatore entro i trenta giorni che seguono i termini fissati per la presentazione dei ricorsi stessi. Nei quindici giorni seguenti l'interessato e il verificatore possono ricorrere al prefetto contro le decisioni della giunta; il ricorso del verificatore deve essere notificato all'utente nel modo sopraindicato.

In difetto di decisione da parte della giunta nel termine stabilito, il verificatore può ricorrere al prefetto per la decisione definitiva informandone l'utente.

Le decisioni del prefetto e, in mancanza di ricorso nei termini stabiliti, quelle della giunta sono definitive; e, ove non avvengano prima della verificazione, il ricorso non sospende il pagamento del più alto dei diritti in contestazione.

Per gli errori materiali che fossero avvenuti nello stato degli utenti, il ricorso alla giunta è protratto fino a tre mesi dopo l'eseguito pagamento, e dal giorno della presentazione di esso decorrono i termini sopraindicati per la risoluzione della giunta e per la presentazione dei ricorsi al prefetto.

ART. 67. Pei ricorsi che siano stati accolti, che portino al rimborso di somme indebitamente pagate, il ministero emette il relativo mandato in base alla liquidazione fatta dal verificatore e al decreto del prefetto, al quale l'interessato deve presentare il certificato comprovante l'eseguito pagamento del diritto di verificazione.

ART. 68. Chiunque è tenuto alla verificazione periodica, e che al momento della pubblicazione dello stato degli utenti risultasse non compreso in esso, deve farsi iscrivere come utente entro un mese dalla pubblicazione dello stato.

ART. 69. I verificatore, ricevuto lo stato, lo esamina e lo trasmette sollecitamente all'agenzia delle imposte, affinchè per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle leggi metriche, riconosca e dichiari quali utenti siano iscritti nel ruolo della ricchezza mobile indicandovi l'articolo di ruolo corrispondente in apposita colonna, o la parola esente per quelli che lo sono in ordine al combinato disposto dell'art. 55 del testo unico della legge sulla ricchezza mobile del 24 agosto 1877 n. 4021 (serie 2a) con l'art. 2 della legge 22 luglio 1894 n. 339 (1).

L'agenzia restituisce al verificatore lo stato, debitamente riempito e firmato dal titolare dell'ufficio, non oltre i venti giorni dalla data del ricevimento.

I redditi da riscuotersi per ruoli nominativi compresi nella lettera a dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877 n. 4021, saranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degli interessi e dei premi dei prestiti delle provincie e dei comuni, dei titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di società che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato, e dei premi delle lotterie di ogni specie, i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale :

quelli della lettera b a venti quarantesimi; quelli della lettera e a diciotto quarantesimi;

quelli della lettera d, riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici quarantesimi.

L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria A resterà a carico esclusivo del creditore anche quando il debitore abbia, precedentemente alla pubblicazione della presente legge, assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile.

Le rendite consolidate 5 e 3 per cento, iscritte, alla data della pubblicazione della presente legge, in nome delle opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge del 17 luglio 1890 n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4,50 per cento, di cui nell'art. 4o dell'allegato Z della presente legge, a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi l'aumento d'importo di ricchezza mobile portato dal presente articolo.

Le esenzioni e le detrazioni di cui nell'art. 55 del testo unico approvato con decreto reale del 24 agosto 1877 n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile, stabilite dalle lettere b, c e d dell'art. 54 dello stesso testo unico.

I contribuenti già inscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d'imposta.

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ART. 70. Il 15 gennaio il verificatore trasmette al prefetto o sottoprefetto l'elenco dei comuni dai quali non ha ricevuto lo stato.

Il prefetto o sotto-prefetto provvede tosto d'ufficio, ed a spese dei comuni, alla formazione degli stati mancanti.

ART. 71. Nella seconda metà del mese di marzo del primo anno di ciascun biennio il verificatore presenta alla rispettiva prefettura o sotto-prefettura la proposta dell'itinerario che intende di seguire nella verificazione periodica dell'anno in corso.

La sotto-prefettura trasmette tali proposte alla rispettiva prefettura. Per la verificazione periodica da farsi nel secondo anno del biennio, la proposta dell'itinerario deve esser presentata nella seconda metà del mese di gennaio.

Nel formolare tale proposta, il verificatore ha per norma che in ciascun giorno non debbano essere verificati che gli strumenti di cinquanta utenti al massimo.

Pei distretti nei quali l'ufficio ha un solo impiegato, l'itinerario viene formato in modo che l'ufficio permanente sia aperto almeno ogni quindici giorni.

I giorni nei quali l'ufficio permanente è aperto durante il giro, devono essere annunziati nell'itinerario della verificazione periodica. Le domeniche e gli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato sono esclusi dall'itinerario, salvo per quei comuni che richiedano il contrario.

Il giro di verificazione deve essere stabilito in modo che nel primo anno di ciascun biennio non debba incominciare prima del mese di maggio, e nel secondo anno non debba terminare dopo il 30 settembre.

Negli uffici metrici, che oltre al titolare hanno altri impiegati, il giro di verificazione periodica è ripartito fra loro per modo che i proventi riescano possibilmente uguali per ciascuno degli impiegati che vi prendono parte, compreso il titolare. Le proposte di ripartizione del giro fatte dal titolare devono essere approvate dal ministero.

Nel comune ove ha sede l'ufficio permanente la verificazione periodica è eseguita sotto la direzione e la responsabilità del capo di ufficio.

ART. 72. Il prefetto trasmette al ministero, colle proprie osservazioni, la proposta d'itinerario fatta dal verificatore.

Ottenutane l'approvazione, il prefetto rende tosto di pubblica ragione l'itinerario con apposito manifesto che viene da esso spedito direttamente a tutti i comuni nei quali avrà luogo la verificazione, per essere pubblicato almeno otto giorni prima che questa incominci. In detto itinerario avverte i sindaci, nell'interesse dei loro amministrati, di fare in modo che, durante i giorni di permanenza del verificatore nel loro comune, vi si trovi pure una persona di loro scelta capace di riparare gli strumenti metrici riconosciuti difettosi.

Copie del manifesto sono spedite al ministero, alle sotto-prefetture, alle preture, alle stazioni dei reali carabinieri ed agli uffici metrici ed a questi in numero sufficiente per gli effetti dell'articolo successivo.

ART. 73. Dieci giorni prima che debba aver principio la verificazione periodica in ciascun comune, l'ufficiale metrico spedisce al sindaco una copia del manifesto di cui all'articolo precedente; il sindaco lo pubblica, e per mezzo di bollettini a stampa avverte ciascun utente del giorno in cui questi deve presentare i suoi strumenti alla verificazione periodica, indicando il numero d'iscrizione nello stato comunale, la categoria alla quale appartiene e l'ammontare dei diritti spettanti all'erario.

La mancanza dell'avviso del sindaco non dispensa l'utente dall'obbligo di presentarsi alla verificazione.

ART. 74. Gli ulici temporanei di verificazione debbono essere provvisti di tutto il materiale metrico prescritto da apposite istruzioni ministeriali.

Il verificatore che trasgredisce al disposto di quest'articolo, incorre nelle pene disciplinari determinate dall'articolo 50 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col regio decreto 22 novembre 1908 n. 693.

ART. 75. Gli strumenti metrici, che nella verificazione periodica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore descritti nel registro portatile ed in apposita bolletta da rilasciarsi all'utente insieme al certificato di eseguita verificazione periodica.

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In tale bolletta devono essere indicati i principali difetti riconosciuti negli strumenti e le riparazioni occorrenti per toglierli; sono altresì indicati gli strumenti che l'utente è in obbligo di provvedersi per l'esercizio della propria industria, ed il termine assegnato per adempiere agli ordini dell'ufficio metrico.

Il verificatore certifica le riparazioni o gli acquisti fatti dall'utente apponendo la sua firma sulla bolletta e prende le opportune annotazioni sul registro portatile.

ART. 76. Per gli strumenti metrici riconosciuti difettosi e non ripresentati alla verificazione nel termine prescritto, il verificatore compila, per ogni comune, un elenco degli utenti che omisero di fare eseguire i prescritti aggiustamenti.

Detti elenchi sono inviati alla prefettura o sotto-prefettura, e da essa agli agenti della forza pubblica per i relativi sequestri.

ART. 77. L'utente che non può eseguire l'aggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, nel termine prescritto dal verificatore, deve chiedergliene proroga.

ART. 78. Terminata la verificazione periodica in ciascun comune, l'ufficiale metrico che l'ha eseguita trasmette al municipio una nota degli utenti morosi, affinchè essi si presentino entro un mese all'ufficio permanente, ove questo sia aperto, ovvero in uffici temporanei vicini, nei giorni designati dal manifesto.

Se nella nota dei morosi si trovano inscritte persone irreperibili, o persone che hanno cessato dall'esercizio, il sindaco promuove dalla giunta municipale una deliberazione con la quale queste sono radiate dalla nota degli utenti.

La deliberazione deve essere comunicata al verificatore in termine utile, affinchè non sia denunciata la contravvenzione.

ART. 79. In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico e l'utente sulla possibilità di ammettere uno strumento metrico al bollo di verificazione periodica, il ministero, a richiesta dell'utente, fa eseguire un esame definitivo dalla commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che lo strumento in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico dell'utente. In ogni caso questi deve anticipare le spese d'invio dello strumento.

ART. 80. Terminata la verificazione periodica in un comune, il verificatore stende un verbale in tre originali.

Questo verbale viene sottoscritto anche dal sindaco, o da chi ne fa le veci, per attestare che la verificazione è stata compiuta in quel

comune.

Uno degli originali è inviato dal verificatore al ministero, uno è conservato nell'archivio municipale, ed il terzo in quello dell'uflicio metrico.

ART. 81. Nel mese di ottobre di ciascun anno il verificatore deve trasmettere a tutti i comuni, nei quali ebbe luogo la verificazione, un prospetto degli utenti che si sono presentati alla verificazione senza che fossero inscritti nello stato, e di quelli pei quali fu riconosciuta la cessazione dall'esercizio.

Di queste modificazioni le giunte devono tener conto nella formazione dello stato per il biennio successivo.

L'indicato prospetto, approvato dalla giunta, viene restituito all'ufficio di verificazione, entro quindici giorni dalla data del ricevimento.

TITOLO VII.

Della verificazione dei misuratori dei gas.

ART. 82. I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione, avanti che siano posti in uso la prima volta e, quando siano stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio.

Nel presentarli alla verificazione sono accompagnati da una distinta conforme al modulo prescritto dal ministero.

La verificazione è accertata coll'applicazione di vari bolli conforme ai disegni della tabella annessa al presente regolamento, e secondo le norme prescritte dalle istruzioni per l'esecuzione del regolamento per la fabbricazione metrica.

ART. 83. La verificazione dei misuratori dei gas si eseguisce nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali appa

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recchi, il quale deve mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale prescritto dal regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.

Per tale verificazione non compete all'ufficiale metrico alcuna indennità; se però egli deve lasciare il comune dove ha sede l'ufficio permanente, o, durante il giro della verificazione periodica, quello dell'ufficio temporaneo, ha diritto alle indennità di cui al n. 2o dell'art. 136.

ART. 84. Per ogni misuratore, la quietanza rilasciata dietro il pagamento dei diritti consta di due parti: la prima, munita di marca da bollo (vedi art. 133), serve di ricevuta propriamente detta, e l'altra deve essere consegnata da colui che mette in esercizio il misuratore, all'ufficio metrico del distretto dove viene messo in uso.

ART. 85. L'impresa del gas è tenuta a denunciare entro quarantotto ore all'ufficio metrico tutti i misuratori che vengono messi in esercizio, o rimossi, servendosi dei moduli prescritti dal ministero. ART. 86. È autorizzato l'uso di misuratori provvisori destinati a sostituire temporaneamente quelli che vengono rimossi per essere riparati.

Però tali misuratori devono portare sulla cassa in modo permanente la parola: provvisorio, e devono essere verificati ogni biennio. Un misuratore provvisorio non può rimanere in esercizio in un dato locale più di quattro mesi.

Il collocamento a posto e la rimozione dei misuratori provvisori devono essere denunciati colle norme indicate per gli ordinari.

ART. 87. La verificazione dei misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, può essere fatta a richiesta dell'impresa del gas o del consumatore.

Tale verificazione deve farsi in contraddittorio delle parti, a meno che una di esse, non intervenendo, abbia previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell'ufficiale metrico.

Le spese occorse ed il diritto di verificazione, che è dovuto in ogni caso, sono a carico della parte soccombente.

Quando l'impresa del gas ed il consumatore d'accordo lo richiedano, la verificazione, nei casi suddetti, può anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le norme che saranno fissate con decreto reale, sentita la commissione superiore metrica.

ART. 88. In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico da una parte e le direzioni ed imprese del gas, i fabbricanti e gli aggiustatori o fornitori dall'altra, sulla possibilità di ammettere un misuratore al bollo di verificazione, il ministero, a loro richiesta, fa eseguire un esame definitivo dalla commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico del ricorrente. In ogni caso, questi anticipa le spese d'invio del misuratore.

TITOLO VIII.

Della verificazione dei manometri.

ART. 89. I manometri campioni che adoperano i periti per provare le caldaie a vapore, di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi metriche, sono sottoposti a verificazione, prima di essere usati, periodicamente ogni due anni, e tutte le volte che gli interessati lo richiedano.

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Questa verificazione viene eseguita nel laboratorio dell'ufficio centrale metrico in Roma, ed in quegli uffici metrici che potranno in seguito essere designati dal ministero.

ART. 90. I manometri da verificarsi sono presentati all'ufficio metrico del distretto ove risiede il perito, accompagnati da una distinta secondo un modulo stabilito dal ministero e bene imballati per essere spediti, a spese del proprietario, al laboratorio dell'ufficio metrico centrale o all'ufficio metrico più vicino autorizzato a tale verificazione. A verificazione compiuta i manometri vengono restituiti all'ufficio mittente accompagnati dal certificato contenente la tabella di correzione.

ART. 91. Il proprietario del manometro versa, all'atto della presentazione, il diritto fisso di lire 3 per ciascun manometro.

Dei diritti riscossi il verificatore rilascia ricevuta, munita delle marche da bollo del valore corrispondente.

Quando un manometro non abbia potuto essere sottoposto a verificazione, viene restituito al proprietario, il quale può ripresentaci alla verificazione senza pagare un nuovo diritto.

ART. 92. La prima volta che un manometro viene presentato alla verificazione, quando sia riconosciuto ammissibile (in base alle norme che saranno stabilite dal ministero con apposite istruzioni, sentita la commissione superiore metrica), riceve l'impressione di un numero d'ordine accanto a quella di un punzone speciale conforme al disegno riportato nella tabella annessa al presente regolamento, ed è accompagnato da un certificato comprovante l'eseguita operazione. Le verificazioni successive sono attestate dal solo certificato indicato nell'art. 90.

TITOLO IX.

Del saggio delle monete.

ART. 93. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate nella zecca vien dato dal ministero d'agricoltura, industria e commercio, in seguito alla determinazione del peso e dei titolo fatta sopra alcune monete prelevate in zecca tra tutte quelle della fabbricazione da emettere (1).

ART. 94. Il prelevamento delle monete viene fatto da un membro delegato dalla commissione superiore metrica e da un delegato del ministero del tesoro, alla presenza del direttore della zecca, del controllore, e del capo delle officine.

ART. 95. Le monete prelevate sono subito chiuse in un piego suggellato dai delegati della commissione superiore metrica e del ministero del tesoro e trasmesse dal direttore della zecca al ministero d'agricoltura, industria e commercio che provvede per l'invio all'ufficio centrale metrico e dei saggi.

ART. 96. Le determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate vengono fatte sotto la direzione di un delegato della commissione superiore metrica. Il vice-direttore preposto al laboratorio centrale dei saggi verifica anzitutto il peso di ciascuna moneta, quindi procede al saggio di una di esse e ne fa saggiare almeno altre due da due o più verificatori dell'ufficio centrale, che debbono operare separatamente. I risultati ottenuti da ciascun operatore vengono chiarati in un certificato a matrice, sottoscritto dall'operatore stesso; delle operazioni eseguite, sia pel peso sia pel titolo di ciascuna moneta, il delegato della commissione superiore fa una relazione al ministero d'agricoltura, industria e commercio, pronunciandosi sulla emissibilità delle monete saggiate.

(1) Il titolo, il peso ed il diametro delle monete legali d'oro e d'argento e le loro tolleranze sono fissati dagli articoli 2, 3 e 4 della convenzione monetaria conclusa tra la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera e la Grecia, approvata con la legge 30 dicembre 1885 n. 3590 (serie 3), e sono riportati nella seguente tabella:

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