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Dopo esaminate così queste località, si esaminò quale fosse la direzione della linea di confine che a destra e sinistra del termine sovraindicato si sarebbe dovuto stabilire.

Senza entrare a numerare tutti i punti della quistione e i motivi che determinarono i Commissarii ad adottare una risoluzione a tale riguardo, lasciando che nella relazione, la quale sarà dalle due Parti presentata ai loro Governi, vengano tali motivi sviluppati e dimostrati, si addiviene alla seguente determinazione e si è convenuto:

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Il termine di confine sopraccennato, avente scritto - Confine Svizzero 1809, sarà trasportato superiormente verso il territorio svizzero, al punto stato dai Commissarii in ora scelto, e fissato per modo da lasciare al territorio italiano le rovine del Castello di Piattamala.

Questo termine che sarà così trasportato avrà l'indicazione da un lato - Italia e dall'altro Helvetia 1863.

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Da un tale termine a destra salendo la strada la linea di confine viene stabilita da una linea diretta al Sasso del Gallo, punto visibile, sulla sinistra del rivo Poschiavino. Da quel punto del Gallo la linea di confine va a collegarsi alla linea di confine, sulla quale non esiste contestazione.

A sinistra salendo la valle la linea di confine partirà dal termine suddetto e andrà direttamente al Sasso della Guna o Lughina, punto visibile. Da quel punto il confine si dirige, seguendo la sommità, al punto Combolo, confine non contestato.

Con quanto sopra sono transatte e terminate tutte le quistioni, e risulta così fissato definitivamente il limite divisorio dei due Stati.

Le sovra esposte quistioni vennero come vengono col presente atto transatte e definite, e rimane inteso che sebbene sianvi quistioni che si potrebbero considerare isolatamente, tuttavia le Parti ritengono il presente atto complessivamente e che al complesso totale debba riferirsi la ratifica.

La provvista dei termini di confine indicati nel presente atto e l'impiantamento loro si farà a comuni spese, previa intelligenza fra le Parti. Tale piantamento dovrà eseguirsi entro dieci mesi dalla data delle ratifiche dei due Governi.

Con la presente Convenzione si ha per iscopo di risolvere soltanto quistioni di confine tra Stato e Stato, e non si entra con essa ad influire menomamente su nessuna quistione di diritto di proprietà privata o di beni appartenenti a corpi morali e simili.

I Commissarii Italiani e Svizzeri nel trattare le quistioni e nello stipulare la presente Convenzione ebbero per iscopo di assecondare le intenzioni dei loro Governi, risolvendo le quistioni presenti ed impediendo ogni quistione avvenire.

Ebbero inoltre per iscopo di far si che i confini (per quanto lo consen

tono le accidentalità del suolo e i fatti esistenti) fossero stabiliti in modo per quanto è possibile razionale, e conforme ai principii dalla scienza suggeriti e dalle persone esperte praticati nella delimitazione degli Stati.

La presente Convenzione fatta a doppio originale non sarà valida se non dopo la ratifica dei due Governi.

È convenuto fra le Parti che questa ratifica debba avere luogo entro lo spazio di mesi otto a datare dal presente, redatto dal Presidente della Commissione e da tutti i componenti sottoscritto.

(Seguono le firme).

COMMISSIONE ITALO-ELVETICA

PELLA DETERMINAZIONE DEI CONFINI.

Processo verbale di visita e redazione spiegativa dell'articolo 4 della Convenzione 27 agosto 1863 relativo al confine della Valle di Lei, Cantone Grigione.

L'anno mille ottocento sessantaquattro addi ventidue agosto in Andeer, Cantone Grigione;

Presenti i signori Commissarii .

Tutti muniti dei pieni poteri loro conferiti dai rispettivi Governi, dei quali pieni poteri esiste copia unita alla Convenzione 27 agosto 1863 stipulata a Tirano,

I suddetti Commissarii nell'anno scorso 1863, addì 27 agosto, stipularono presso Tirano una Convenzione di transazione per varie quistioni nell'atto stesso indicate, relative al confine Italiano corrispondente allo Svizzero Cantone Grigione.

Tale Convenzione fu stipulata con transazione definitiva e complessiva di tutte le quistioni relative a quel limite.

Al numero quarto di quell'atto la quistione della Valle di Lei era definita e transatta ne' seguenti termini:

Appartiene all'Italia la Valle di Lei, la quale forma però parte del versante Svizzero. Questa Valle mette nella Valle Maggiore denominata di Avers. Da un punto a ponente questa Valle è separata dalla Valle Madris da una cresta montuosa che finisce col rivo scorrente la Valle di Avers. Dall'altro a levante è separata dalla Valle di Emmet da una cresta montuosa la quale si protende anche sino al rivo stesso dell'Avers.

Dopo esaminata la quistione con la guida dei documenti e carte, scorgendo i Commissarii che sebbene le questioni a trattarsi possono considerarsi isolate, ma che però sino a un certo punto si collegano, e che le vicendevoli adesioni delle Parti quando si trattano quistioni non possono a meno di agevolarne lo scioglimento, riconobbero e stabilirono d'accordo:

«Che il confine Italo-Svizzero all'estremità della Valle di Lei è formato dalle due creste montuose sopra indicate a levante e ponente e dall'asse centrale del rivo dell'Avers contro al quale terminano le creste suddette.

<< Il tratto però di sponda sinistra del rivo Avers sul quale scorre la strada, qual si trova e quale occorrendo il caso il Cantone vorrà allargare e ricostruire per renderla praticabile ai carri, la quale strada va alla Valle superiore, è riconosciuto come suolo Svizzero, cosicchè per tale tratto il confine è formato dallo stesso lembo sinistro della strada discendendo.

<< Sarà cessata così qualsiasi quistione per qualunque segno di confine cui possono avere avuto relazione gli atti e questioni che seguirono pel passato. Tale limite di confine costituisce il risultato delle trattative e forma il confine definitivo ».

Il Governo Federale osservò essere disposto a ratificare tale Convenzione, salvo per la parte della Valle di Lei, pel motivo ch'egli credeva come il principio generale di delimitazione stabilito nell'articolo sopra riferito, attese le accidentalità straordinarie del suolo, avrebbe potuto nell'occasione dell'operazione del piantamento dei termini dar luogo a dubbii e quindi a quistioni.

I Commissarii Italiani ai quali dal Ministro degli Affari Esteri venne trasmessa questa osservazione del Governo Elvetico proposero che questa ratifica incompleta venisse differita, e che piuttosto dovessero i Commissarii recarsi sul luogo e intendersi bene fin d'ora sulla operazione materiale del piantamento dei termini, essendo questo il miglior mezzo di antivenire ogni quistione d'interpretazione dell'art. 4 soprariferito.

Simile proposta venne accettata, e addi 20 agosto i Commissarii Italiani e Svizzeri si trovarono in Andeer. Partiti la mattina del 21 per Canicul sito vicino all'estremità della Valle di Lei, esaminarono le località con la scorta dei piani stessi compilati dai Commissarii precedenti. Tale esame compierono poi l'indomani giorno 22. Dopo di che ritornarono nel pomeriggio ad Andeer, previa redazione sul sito della nota seguente spiegativa dell'art. 4 della Convenzione 27 agosto 1863.

Dopo presa cognizione della configurazione del terreno al congiungimento della Valle di Lei con la Valle di Avers rimane inteso e dichiarato che in esecuzione della Convenzione conchiusa tra i sottoscritti a Tirano (Piattamala) addi 27 agosto 1863, la linea di confine fra i due Stati all'estremità nord della Valle deve passare per le creste del contrafforte tra la Valle di Avers e quella di Lei, partendo dal ponte sopra il Leibach sino alla sommità detta Cimalmotta o Pizzo della Motta facente limite tra la suddetta Valle di Lei e quella di Emmet.

I Commissarii d'ambe le Parti credono ragionevolmente nello interesse

dei due Governi risolta questa divergenza e credono le dichiarazioni sopra estese conformi ed analoghe a quanto erasi d'accordo nella Convenzione stabilito.

Ritenute quindi le sopraesposte spiegazioni, le quali serviranno di norma all'operazione del piantamento dei termini, i Commissarii dichiarano che appoggieranno come col presente appoggiano la piena e completa ratifica della Convenzione 27 agosto 1863 stipulata a Tirano.

(Seguono le firme).

III.

- Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, colla quale si rettifica il § 4o del processo verbale del 9 agosto 1867, relativo alla delimitazione della frontiera italo-svizzera fra Brusio e Tirano (Berna, 31 dicembre 1873).

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant rectifier une erreur commise dans la délimitation de la frontière italo-suisse, entre Brusio et Tirano, à l'entrée de la vallée de Poschiavo, telle qu'elle fut arrêtée le 9 août 1867 à Andeer, entre les Commissaires des deux Gouvernements, en exécution de la Convention signée à Tirano (Piatta-Mala) le 27 août 1863, ont résolu de conclure à cet effet une Convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiares....... lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

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Art. 1. Le paragraphe 4 du procès-verbal de bornage rédigé le 9 août 1867 à Andeer par les Commissaires du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et de la Confédération suisse, en exécution de la convention de Tirano (Piatta-Mala) du 27 août 1863, et dont suit mot à mot la teneur:

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Borne N. 1. Sur la route de Poschiavo à Tirano et du côté occidental on a planté une grande borne carrée, portant le N. 1 en granit de 0,50 de côté, et 1,50 d'élévation.

«La face du côté du chemin porte l'inscription confine et au-dessous le millésime 1865.

« Le côté méridional porte les mots confine italiano, et le côté septentrional confine svizzero.

«Elle est à 8m, 60 de l'angle sud-ouest du bâtiment de la nouvelle douane suisse.

« Borne N. 2. A partir de ce point et en se dirigeant à occident, on a planté une seconde borne N. 2 à cent soixante-cinq mètres de la première et à l'ouest du sentier qui, de la Madone de Tirano, conduit à Scala et à Cavajonne (petites alpes) à 51 mètres au nord de l'abri servant d'observatoire aux douaniers italiens.

Cette borne avec la première et le rocher dit de la Guna fixent une ligne droite et déterminent la ligne limite à occident de la route. L'angle que cette droite fait avec le méridien magnétique est de 105°.

« A partir du dit rocher de la Guna, bien déterminé et bien indiqué par les cartes et les plans du cadastre, et qui est éloigné de la borne N. 2 de 180m (mesure graphique), la limite suit les crêtes, conformément au texte de la convention.

« Borne N. 3. Pareillement de la première borne, mais en allant du côté d'orient, dans le direction d'un rocher d'une forme toute particulière, qu'on appelle le Sasso del Gallo, on a planté sur un petit pré, lieu dit Ronco, au-dessus du premier ravin, une borne N. 3.

« Borne N. 4. En continuant dans la même direction, on a placé une autre borne en granit comme les précédentes, portant le N. 4, au bord oriental d'un sentier dit de la Remigio, qui de Tirano conduit à Pradascio et à S. Remigio.

« Sasso del Gallo. En continuant encore, on trouve le Sasso del Gallo, qui, avec les bornes N. 1, 3, 4, détermine une ligne droite faisant avec le méridien magnétique un angle de +54° et trace la limite suivant le texte de la convention.

«La distance qui sépare la grande borne N. 1 du Sasso del Gallo, point fixé de la nouvelle limite, à orient du chemin de Poschiavo à Tirano, est de 1095 (mesure graphique).

<< Du Sasso del Gallo, sur lequel on a gravé d'un côté aussi une croix avec l'initiale J, et de l'autre côté aussi une croix avec l'initiale S, et qui d'ailleurs est bien déterminé et bien indiqué sur les cartes et les plans, la ligne limite se prolonge jusqu'aux crêtes servant de limites actuelles ». sera considéré à l'avenir par les Hautes Parties contractantes comme nul et non avenu.

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Art. 2. Le dit paragraphe 4 sera remplacé par le procès-verbal signé le 3 octobre 1872 à Lugano par les Commissaires du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et de la Confédération suisse, et dont suit la teneur.

« § 1. Il sera placé une borne frontière sur la rive gauche du Poschiavino et sur le prolongement de la ligne limite déterminée: 1o par la borne de la Lughina, 2o par la borne placée près de l'abri des douaniers italiens,

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