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case con libera entrata ed uscita purchè non fortificate, di prendere al loro servizio dei Giapponesi, di professare liberamente la propria religione, costruendo anche delle chiese. Sono disposizioni che attestano l'infanzia del diritto internazionale nelle relazioni con quegli Stati, ma appunto per ciò più preziose.

Le comunicazioni uffiziali dell'agente e del console italiano alle autorità giapponesi sono scritte in francese od in italiano, però nei primi cinque anni accompagnate da una traduzione olandese o giapponese (a. xx1). Il trattato poi è stato scritto nientemeno che in sette copie, due in francese, due in italiano, e tre in giapponese; nei dubbii d'interpretazione si è dichiarato darsi la preferenza alla versione francese.

Anche coll'Impero della Cina si sono nel 1866 annodate simili relazioni, ma quel trattato palesa una maggiore diffidenza; effetto della ripugnanza del Celeste Impero ad entrare in relazione cogli Europei, e della necessità di guarentirsi contro le sue pretese di superiorità.

Quindi si è stipulato espressamente che l'agente diplomatico italiano (non si parla di un ambasciatore e nemmeno di un ministro plenipotenziario o residente) può avere a Pechino una residenza fissa od eventuale, a scelta del Governo italiano; con tutti i privilegi ed immunità, ammessi dal diritto delle genti, per sè, la famiglia, la casa, i corrieri; si è ammesso ancora che egli tratti personalmente o in iscritto gli affari coi ministri dell'imperatore (non già con esso) « in termini di perfetta eguaglianza ». Anche i consoli sono ammessi, e nei termini di perfetta eguaglianza coi funzionarii del loro grado. Le corrispondenze ufficiali italiane sono scritte in lingua italiana, corredate di una traduzione cinese, le cinesi in cinese colla traduzione italiana, e in caso di differenza nelle versioni si ha per corretta quella redatta nella lingua della nazione scrivente (L). L'art. vIII stipula che gl'Italiani che professano la religione cristiana hanno diritto. alla protezione delle autorità cinesi, e nessuno di essi potrà essere molestato o perseguitato se adempia pacificamente il suo officio e non offenda le leggi... Nessun impedimento sarà posto dalle autorità cinesi a che tale o tale altro suddito dell'Impero possa, se vuole, abbracciare la religione. cristiana e seguirne pubblicamente i riti ».

Gl'Italiani possono liberamente viaggiare nell'Impero per diporto od interesse, semprecchè muniti del passaporto del console, vidimato dalle. autorità cinesi; nei porti determinati, aperti al commercio, possono ancora costrurre case, prendere a censo delle terre, edificare chiese, ospedali e cimiteri (1x e x1). Inutile il dire che si ripetono le proibizioni dell'embargo, il divieto di ricoverare malfattori cinesi a bordo di navi italiane, l'obbligo di consegnare al console i disertori dei bastimenti militari o mercantili italiani. « Si chiederà il parere dei consoli o direttori delle dogane per la costruzione dei fari o segnali a terra, o per

la disposizione dei gavitelli e bastimenti fanali, semprecchè le circostanze lo richieggano (XXX1) ». Le navi italiane possono esercitare fra i porti aperti al commercio la navigazione di cabottaggio (XLIV). Le navi da guerra italiane, che non procedono ostilmente e che danno la caccia ai pirati, possono visitare qualunque porto e dappertutto ricevono protezione e agevolezze (LI).

Simili trattati abbiamo col regno di Siam e coll'Impero birmano. Del pari essi hanno assunto l'obbligo di ricevere i nostri agenti diplomatici e consoli, colle consuete immunità e nei termini di perfetta eguaglianza. Anzi nel Siam non vi è limite alla residenza dei Consolati. Del pari gli Italiani possono esercitare liberamente la religione cristiana, viaggiare, affittare, comprare e costruire case, posseder terre in certi limiti (art. 11), costruir navi (22). Il Siam ha accettato anche i principii di diritto marittimo dichiarati a Parigi nel Congresso del 1856, e si è andato più oltre stipulando: « Le Alte Parti contraenti, riconoscendo i principii di diritto marittimo stabiliti nel Congresso di Parigi del 1856, restano d'accordo. che, verificandosi una guerra fra esse, le proprietà private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprietà dei neutrali. Ciò sarà osservato in terra, sul mare, nel mare territoriale ed in qualsivoglia altro luogo, e qualunque sia la ban. diera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altre limitazioni che il caso di rottura di blocco ed il caso di contrabbando di guerra (art. 16).

È veramente deplorevole che a un tal principio di civiltà si sia potuto soltanto pervenire cogli Stati Uniti d'America, e con Stati minori, quali il Guatemala, il Nicaragua, l'Honduras, il Perú, anzichè coi maggiori e più civili, quali l'Inghilterra e la Francia. Quasi quasi si direbbe che in tal parte i pregiudizii sono in ragione diretta della potenza e della civiltà.

Persino si è sancito nell'art. 27 che « se insorgerà fra il Governo italiano ed il siamese qualche questione che non possa essere sciolta per amichevoli negoziati e corrispondenze diplomatiche, tale questione sarà sottomessa all'arbitrato di una Potenza amica, da scegliersi di comune accordo dalle Alte Parti contraenti, ed il risultato di simile arbitrato sarà accettato e riconosciuto da entrambi ». Lo stesso è stato pattuito colla Birmania (art. 17).

Quanto alla solita questione fondamentale del giudizio delle contestazioni, il trattato col Giappone (a. v) ordina che le controversie fra gl'Italiani, circa le loro proprietà e le loro persone, siano giudicate dalle autorità italiane costituite nel Giappone; nelle contestazioni fra Giapponesi ed Italiani, gli uni e gli altri si rivolgono al console italiano, il quale, esaminato il reclamo, procurerà comporre le cose amichevolmente. Ove

non riesca in ciò, il console ricorrerà alle autorità giapponesi competenti, perchè d'accordo con esse possa prendere l'affare in serio esame e dargli equo scioglimento. I Giapponesi che non paghino il dovuto ad Italiani, e che si nascondano fraudolentemente, vi saranno costretti dalle autorità giapponesi; e viceversa gl'Italiani dal console. Nelle cose criminali (v) i Giapponesi colpevoli verso Italiani saranno arrestati e puniti dalle autorità giapponesi conforme alle loro leggi; gl'Italiani colpevoli verso Giapponesi, od altri stranieri, dal Consolato italiano e secondo le leggi d'Italia.

Similmente nella Cina, le controversie fra Italiani, relative alle persone e alle proprietà, sono giudicate dalle autorità italiane; quelle fra Italiani e stranieri conforme ai trattati con essi, senza che le autorità cinesi abbiano da ingerirsene (xv). I sudditi cinesi colpevoli di atti criminali contro Italiani saranno arrestati e puniti dalle autorità cinesi, conforme alle leggi della Cina; gl'Italiani colpevoli di atti criminali contro Cinesi, dalle autorità italiane e conforme alle leggi italiane; da ogni parte con equità ed imparzialità (xvr). Gl'Italiani che abbiano a lagnarsi d'un Cinese od i Cinesi d'un Italiano ricorrono al console, che procura comporre la cosa amichevolmente. Non riuscendo in ciò, « egli chiederà l'assistenza delle autorità cinesi, ed insieme a queste, esaminato il fatto, giudicherà con equità » (XVII).

Anche nel Siam « qualunque disputa o controversia fra sudditi italiani e siamesi sarà definita dal rappresentante diplomatico o dai consoli unitamente ai funzionarii di Siam. Le questioni criminali saranno giudicate dalla Legazione o dai Consolati, ove il delinquente sia italiano, e dalle autorità locali ove esso sia suddito siamese (art. 9). Inutile il dire che fra gl'Italiani giudica l'autorità italiana, e che ciascuno consegna all'altro i delinquenti della sua nazione. Il citato art. 9 è stato, nella dichiarazione che fa seguito al Trattato, formulato più chiaramente così: « Le querele criminali saranno giudicate dai consoli e dalle autorità competenti secondo la legislazione italiana, ove il delinquente sia italiano, o dalle autorità locali ove esso sia suddito siamese ».

Un solo Trattato faceva eccezione a questi principii, ed era quello colla Birmania del 1871. Si era in esso consentito dal nostro plenipotenziario (art. 6 e 7), che le questioni civili e commerciali fra Italiani sarebbero giudicate dalle autorità locali, e in appello dal console, e similmente pei Birmani in Italia; e persino (art. 8 e 9) che i delitti criminali degl'Italiani in Birmania sarebbero giudicati dai Birmani, in seguito a loro investigazione fatta in presenza del console italiano, e viceversa, per applicare in Italia la giustizia verso i delinquenti birmani, si richiedeva l'intervento e la persuasione del console birmano. Era una violazione del nostro Codice civile, una deviazione da tutti i prin

cipii ammessi nell'Europa occidentale sulla sovranità territoriale, e sulla impossibilità di pareggiare i nostri paesi civili agli Stati orientali; principio tanto più pericoloso, che avrebbe potuto essere preteso dalle altre Potenze col principio del patto della concessione dei diritti della nazione più favorita. L'errore però è stato corretto, prima di procedere allo scambio delle ratifiche, mediante un articolo addizionale, in cui, essendosi riconosciuto che gli art. 6, 7, 8 e 9 citati contengono delle disposizioni non conformi alle leggi italiane, essi sono stati mantenuti in ciò che concerne il giudizio delle contestazioni e dei delitti criminali degl'Italiani in Birmania, ma per ciò che riguarda i sudditi birmani in Italia, essi, come si è fatto pei Persiani, ecc., non possono avere che il trattamento concesso ai sudditi della nazione più favorita. In altri termini, come si è più chiaramente detto nel testo birmano di esso articolo addizionale, le disposizioni prima convenute sull'amministrazione della giustizia in Italia verso i Birmani, coll'intervento dei loro consoli, sono state soppresse. La giustizia in Italia resta in mano della nostra magistratura e giurisdizione, come ha luogo verso tutte le altre nazioni, conforme soltanto alle regole del diritto internazionale privato riconosciuto e praticato in Occidente e nelle nostre leggi.

45. I nostri padri amalfitani, pisani, genovesi e veneziani dei secoli di mezzo, non solo si giudicavano negli scali del Levante secondo le proprie leggi e dai proprii magistrati, ma abbiamo accennato che formavano colà quasi come tante piccole repubbliche nel seno dello Stato territoriale; e si amministravano come tanti liberi quartieri della loro città o patria gloriosa e diletta. Noi moderni, come del resto tutti gli Europei, siamo in Occidente pienamente soggetti alla sovranità, al governo ed all'amministrazione locale. Anche in Turchia si ha una propria giurisdizione locale, ma non vi si forma una città come un tempo Pera e Galata a Costantinopoli, Caffa in Crimea, Alessandria e simili, amministrantisi come città genovesi o veneziane. Nell'estremo Oriente però le esigenze civili degli Occidentali hanno fatto sentire il vivo bisogno di qualche cosa di simile. Quindi le così dette concessioni agli stranieri nella Cina (1); per le quali gl'Inglesi (1846 e 1861), gli Americani (1849) e i Francesi (1849 e 1861) hanno ottenuto nei porti aperti alle loro operazioni, come Shanghai, dei terreni ove risiedervi come locatarii perpetui, di cui pagano all'Impero l'imposta fondiaria. Vi formano però come un municipio autonomo, con un consiglio municipale eletto dai contribuenti, per provvedere, sotto la direzione dei consoli, alle strade, alla polizia, alle comodità civili e commerciali richieste dalle abitudini occidentali, e, s'intende, per imporre le tasse occorrenti ai detti servigi

(1) Revue des Deux Mondes, 1er mai 1872.

locali e comuni. Noi Italiani non abbiamo concessioni speciali di questa fatta nella Cina, quindi nessun diritto preciso in proposito.

Nel Giappone si riusci, al 28 ottobre 1867, dagl'Inglesi, Americani, Francesi, Olandesi e Germani, a concludere una Convenzione per regolare le condizioni municipali, politiche e giurisdizionali di Yokohama. Il nostro Governo, che non aveva apposto la sua firma a una tal Convenzione, ebbe cura di far ammettere esplicitamente che essa Convenzione è estesa anche all'Italia.

Per essa dunque, come si legge in esteso nel testo inglese che accompagna il detto scambio di dichiarazioni, il Governo giapponese ha consentito che nello stabilimento degli stranieri a Yokohama si formasse un Ufficio territoriale di polizia (Land and police Office), confidato a un direttore straniero, subordinato al governatore di Kanagawa. I detto direttore, essendo sotto l'autorità di esso governatore, è incaricato di quei servizi di polizia, di fognatura, d'illuminazione, richiesti dagli stranieri; riceve le loro lagnanze in proposito verso il Governo, e nel nome del governatore chiama in giudizio davanti alla propria autorità gli stranieri colpevoli di offese all'ordine pubblico; dirige gli agenti di polizia, stranieri, dello stabilimento e del porto di Kanagawa, arresta i contravventori e li manda alla punizione del proprio console. Le autotorità giudiziarie giapponesi esercitano la giurisdizione civile e criminale sugli stranieri coi quali il Giappone non ha simili trattati. I censi fondiarii dovuti al Giappone per le terre concesse agli stranieri saranno raccolti da esso direttore. In altri termini, il quartiere concesso agli Inglesi, Americani, Olandesi, Francesi, Italiani e Tedeschi, forma come una città quasi europea; che si amministra sotto l'autorità del Governo territoriale, come una città internazionale, da un proprio direttore e dai consoli, con proprii mezzi, con propria polizia e cura della sanità pubblica.

CAPO VI.

CONVENZIONI DI ESTRADIZIONE.

SOMMARIO.

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47. Per

46. Concetto generale delle Convenzioni di estradizione. sone soggette all'estradizione. 48. Atti che possono dar luogo all'estradi49. Procedimento delle estradizioni. 50. Spese e transito.

zione.

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46. Una delle parti più notevoli del diritto pubblico delle nazioni, fondato sui trattati, è senza dubbio quella delle Convenzioni di estradizione, per le quali gli Stati si obbligano a consegnare gl'individui riconosciuti

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