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La settima, delle convenzioni concernenti la proprietà letteraria ed artistica.

L'ottava, delle convenzioni concernenti le comunicazioni postali, telegrafiche e ferroviarie, le unioni monetarie e metriche.

Abbiamo aggruppato in una nona ed ultima parte le convenzioni svariatissime, concernenti particolarmente alcuni punti speciali di diritto internazionale privato, le procedure e le relazioni amministrative.

CAPO I.

TRATTATI E CONVENZIONI DIPENDENTI

CHE CONCERNONO L'ASSETTO POLITICO E TERRITORIALE

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in virtù di forze interne.

-

7. Trattati che han concorso a formarla. 8. Influenza del principio di nazionalità. 9. Tentativi di costituzione scientifica del principio di nazionalità in Italia. 10. Trattato di Zurigo

del 1859. - 11. Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866

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Plebiscito veneto.

Neutralizzazione

12. Trattato di Torino del 1860 Plebisciti di Savoia e di Nizza. 13. Convenzioni sui confini coll' Austria e colla Francia di alcune parti della Savoia.

delle ferrovie.

· 14. Divisione dei debiti. 15. Divisione

16. Restituzione degli oggetti di arte e di documenti. 17. Corporazioni religiose. 18. Opzione degli antichi sudditi in favore dell'antica nazionalità politica. 19. Convenzione sull' Abbazia di Altacomba. - 20. Convenzioni sui confini colla Svizzera

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21. Separazione dei beni della mensa vescovile di Como. di buon vicinato e sulle poste con San Marino.

22. Convenzione

5. L'Italia si è costituita in nazione una, propriamente in virtù dei plebisciti, ma rispetto all'estero il suo presente assetto politico poggia ancora, in parte, sopra parecchi trattati ed accordi, che non sono i meno notevoli ed importanti del diritto positivo odierno d'Europa.

Difatti essa prima del 1859 era ripartita dai trattati europei, e particolarmente dall'Atto di Vienna del 9 giugno 1815, in parecchi Stati e territorii: l'antico Regno di Sardegna, ristabilito dalla parte degli altri Stati d'Italia nei confini del 1° gennaio 1792, e accresciuto dall'incorporazione dell'antica Repubblica di Genova (1); il Regno Lombardo-Veneto, composto della Lombardia e dell'antichissima Repubblica di Venezia, e dato all'imperatore d'Austria; il quale ripigliò ancora il Tirolo italiano ed altri paesi cisalpini, quali il Friuli austriaco, Trieste, l'Istria austriaca e l'Istria veneziana, che gli erano stati tolti da Napoleone I (2); il Canton

(1) Atto citato di Vienna, art. LXXXV-XCII.

(2) Id., art. XCIII, Désignation des Pays dont Sa Majesté l'Empereur d'Autriche reprend possession du côté de l'Italie. Par suite des renonciations

Ticino ed altre piccole valli cisalpine spettanti alla Confederazione Svizzera (1); i Ducati di Modena (2) e di Parma (3); il Granducato di Toscana e il Ducato di Lucca che era destinato ed essergli incorporato (4), incorporazione che ebbe diffatti luogo nel 1847; gli Stati Pontificii (5); l'antichissima Repubblica di San Marino; il Regno delle Due Sicilie (6); il Principato di Monaco protetto dal re di Sardegna (7). La Corsica era rimasta alla Francia per il principio del ristabilimento della medesima nei confini del 1° gennaio 1792 (8); Malta era stata attribuita nominatamente all'Inghilterra (9).

La maggior parte si è fusa nel presente Regno d'Italia, il quale si è venuto man mano componendo degli antichi Stati del re di Sardegna, del Regno Lombardo-Veneto, dei Ducati di Parma e di Modena, del Granducato di Toscana, degli Stati Pontificii, del Regno delle Due Sicilie. Dell'Italia geografica ed etnografica, sono rimasti fuori del Regno d'Italia, e quindi restano in vigore i trattati europei pei quali si è conferito o riconosciuto la sovranità dei paesi cisalpini predetti, estranei al

stipulées dans le Traité de Paris du 30 mai 1814, les Puissances signataires du présent Traité reconnaissent Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les Traités de Campoformio de 1797, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la Convention additionnelle de 1807, et par le Traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les Bouches de Cattaro, la ville de Venise, les Lagunes, de même que les autres provinces et districts de la Terre-ferme des Etats ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté du Tyrol, le Voralberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le Littoral hongrois, et le district de Castua.

Si riferiscono anche ai detti possessi austriaci in Italia i successivi articoli

XCIV-XCVII.

(1) Atto citato di Vienna, art. LXXIV, Intégrité des dix-neuf Cantons de la Suisse. L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la Convention du 28 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

(2) Id., art. XCVIII.

(3) Id., art. XCIX.

(4) Id., art. C-CII.

(5) Id., art. CIII.

(6) Id., art. civ.

(7) Trattato di Parigi del 30 maggio 1814, art. III, n. 8.

(8) Id., art. II.

(9) Id., art. vII. « L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté Britannique ».

Regno Lombardo-Veneto, all'Austria; il Canton Ticino ed altre piccole valli cisalpine alla Svizzera, la Corsica e Malta alla Francia e all'Inghilterra. La Repubblica di S. Marino continua nella sua autonomia; la formazione del Regno d'Italia ha soltanto fatto cessare il protettorato sulla medesima del Sommo Pontefice e vi ha sostituito quello del re d'Italia. Il Regno di Sardegna però, e quindi l'Italia che ad esso è succeduta per incorporazione, ha perduto la sovranità sulla transalpina Savoia e sulla contea di Nizza, in conseguenza il protettorato sul principato di Monaco in essa incastrato.

6. Tutti questi mutamenti contrarii all'Atto citato del 1815 si sono effettuati nella più parte in virtù di forze interne, le quali han fatto cessare le vecchie signorie, e fatto dichiarare ai popoli, divenuti signori di sè, l'annessione al Regno di Sardegna e la loro formazione in nuovo Regno d'Italia. Così, la Toscana, Modena e Parma cessarono di essere Stati graducali e ducali, non che le quattro Legazioni pontificie di appartenere ai dominii della Santa Sede, pei plebisciti dell'11 e 12 marzo 1860; Napoli e la Sicilia cessarono di formare il Regno delle Due Sicilie per quelli del 21 ottobre 1860; le Marche e l'Umbria si unirono alla nostra monarchia costituzionale per quello del 4 e 5 novembre dello stesso anno. Questi plebisciti furono seguiti naturalmente dagli atti del Parlamento, sanciti dal re, richiesti dal nostro diritto costituzionale per rendere un territorio parte integrante dello Stato, e particolarmente dalla legge del 17 marzo 1861, con cui la nazione si affermò costituita in Regno d'Italia. Più tardi Roma, che era stata dichiarata capitale della nazione coi famosi ordini del giorno della Rappresentanza nazionale e del Senato del 27 marzo 1861, cessò di essere territorio pontificio, e rientrò nel grembo della madre patria in virtù del plebiscito del 2 ottobre 1870 e della legge corrispondente.

Tutti questi mutamenti ebbero il pieno compimento giuridico senza bisogno di trattati, nè cogli antichi sovrani, che, avendo perduto la sovranità, non erano più intitolati a tali atti di cessione, nè colle altre Potenze europee. Si è interamente applicato in questa parte il principio del diritto pubblico moderno, che gli Stati sorgono in virtù di forze interne, attingono la loro legittimità dal popolo che si costituisce a Stato, non già dagli stranieri (1). Questi non han fatto che riconoscere il nuovo Stato cosi costituito.

Persino la nuova condizione giuridica del Sommo Pontefice nel centro d'Italia è conseguenza di una legge interna, quale quella del 13 maggio 1871 sulle prerogative della Santa Sede, detta comunemente delle gua

(1) BLUNTSCHLI, Le Droit international codifié, art. 28 e segg.

rentigie, ma non è stata obbietto di trattato, non forma parte del diritto internazionale.

7. Diversa però è la condizione giuridica del Regno d'Italia per ciò che concerne la Lombardia, la Venezia, il confine colla Francia, colla Svizzera, il protettorato e le relazioni con S. Marino. Esse sono regolate da trattati, i quali, salvo quegli articoli del trattato di Zurigo sui confini (1), implicanti la continuazione del dominio austriaco nel Veneto, Peschiera e Mantova, abrogati da quello di Vienna del 1866 (2), formano il diritto positivo italiano vigente colle Potenze relative.

Diffatti la sovranità della Lombardia poggia diplomaticamente sul Trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, quella della Venezia su quello di Vienna del 3 ottobre 1866, la perdita della Savoia e di Nizza e quindi i nuovi confini colla Francia sul Trattato di Torino del 24 marzo 1860; il regolamento di certe contestazioni colla Svizzera intorno ai confini ha avuto luogo con alcune recenti Convenzioni; la qualità del protettorato su San Marino è oggi regolata dalla Convenzione detta di buon vicinato di Roma, 27 marzo 1872, cui si può aggiungere la Convenzione postale del 2 marzo 1877.

Questi varii atti sono dunque una parte precipua del nostro diritto pubblico, e importa rilevarne alcuni caratteri e principii che li distinguono dalla moltitudine dei trattati per cui si sono composti o mutati gli Stati.

8. A questo riguardo bisogna prima di tutto rilevare il carattere comune ai tre grandi trattati citati di Zurigo, di Vienna e di Torino, che sono stati informati al principio di nazionalità, chiarito ancora e messo fuori di contestazione dai plebisciti. Certi caratteri particolari a ognuno di essi saranno considerati più innanzi.

Questo principio di nazionalità invero non è stato insegnato dai vecchi pubblicisti, non è stato esposto da Grozio, da Vattel, da Wheaton, da Heffter, ecc., oggi anzi non manca per certo di validi contraddittori; pure, siano qualunque le obbiezioni al medesimo, come base razionale ed unica del diritto delle genti, esso è stato l'anima della ricostituzione della nostra patria, e ne ha presieduto alla formazione. Sicchè importa notare la forma giuridica presa da esso nel nostro paese e nel nostro diritto pubblico. Io ho avuto altra volta ad osservare (3) che ciò che oggi si dice prin

(1) Art. III, XVIII, XIX, XX.

(2) Art. III e IV.

(3) PALMA, Del principio di nazionalità nella moderna società europea. Opera premiata dall'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere nel concorso scientifico del 1866, passim. Milano, Treves, 1867. — Corso di Diritto costituzionale, vol. I, cap. II, p. 93, e IX, p. 261. Il Trattato di Santo Stefano e il Diritto pubblico

europeo. (Nuova Antologia, 15 aprile 1878.)

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