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atque Ecclesiæ reconciliare possimus. Commovent præterea ad hanc indulgentiam erga eos exercendam, instantes atque iteratæ postulationes eorum a quibus Respublica gallicana gubernatur. His igitur aliisque gravissimis causis animum nostrum impellentibus, post maturam deliberationem, audito etiam consilio congregationis selectæ venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium, exempla Pontificum prædecessorum nostrorum ac præsertim Julii III fel. rec. sequi constituimus, qui apostolicis litteris in forma brevis,incipientibus: « Dudum », datis die 8 martii 1554, Reginaldo Polo S. R. E. cardinali potestatem fecit canonum et ecclesiastica disciplinæ severitatem remittere, in favorem eorum presbyterorum, diaconorum, subdiaconorum sæcularium, qui matrimonia contrahere ausi erant.

Hinc est quod nos de apostolicæ potestatis plenitudine plenam et amplam facultatem tibi, venerabilis frater, concedimus, clericos sæculares duntaxat in sacris ordinibus subdiaconatus, aut diaconatus, vel etiam presbyteratus constitutos, qui ausi sunt sacros ordines et ecclesiasticam professionem palam ejurare, vel nulliter nuptias attentarunt cum sæcularibus mulieribus, sive virginibus sive corruptis, quique veniam postulantes sinceræ emendationis exhibeant indicia, absolvendi, quoad præteritos duntaxat casus in utroque foro sive per te, sive per idoneas personas ecclesiasticas specialiter a te ad hunc effectum subdelegandas, ab excommunicationis sententia, aliisque censuris et pœnis ecclesiasticis ob præmissa quomodolibet incursis, injuncta eis pro modo culpæ congrua pœnitentia salutari, admonitisque ut quos exemplo suo offenderint, novæ vitæ testimonio ad rectam revocent viam.

Præterea facultatem tibi impertimur, aliis quoque ecclesiasticis viris, quos magis idoneos judicaveris subdelegandam, cum iisdem clericis sæcularibus tantum in sacris ordinibus constitutis, qui nuptias modo superius expresso attentarunt, misericorditer dispensandi, ad hoc ut cum præfatis mulieribus sæcularibus, sive virginibus sive corruptis, dummodo præter illud ex sacris ordinibus resultans nullum aliud eis obstet canonicum impedimentum, matrimonium denuo in facie Ecclesiæ, servata forma Concilii Tridentini, coram proprio parocho, aut alio abs te delegando presbytero contrahere, et contracti matrimonii testimonium in

libros matrimoniales propriæ paræciæ referre, ac in eo postmodum remanere libere et licite valeant, prolem susceptam vel suscipiendam legitimam declarando. Quod si præter illud ex sacris ordinibus resultans impedimentum, aliud aliquod obstaret quominus hæc matrimonia valide contrahi possent, tibi pariter facultatem concedimus impedimenta illa, quæ ex jure tantum ecclesiastico, non autem divino procedunt, dispensandi, in singulis casibus, pro hac vice tantum, et in contractis, non autem in contrahendis, prout necessitas tulerit et salubriter in Domino noveris expedire. Volumus autem quod hujusmodi dispensatio ad revalidanda duntaxat matrimonia jam nulliter, ut præfertur, contracta, non autem ad nova contrahenda suffragetur, ita ut iidem clerici in sacris ordinibus constituti, quoties uxoribus suis supervixerint, absque spe alterius conjugii remaneant.

Volumus etiam ut iidem ecclesiastici, qui aut prædicta matrimonia inire ausi sunt, aut manifeste ac palam ecclesiasticam professionem ejuraverunt, nullo unquam tempore in posterum ecclesiasticos ordines exercere valeant, ac quibuscumque ecclesiasticis reditibus et beneficiis, omnibusque juribus ac privilegiis quæ propria clericorum sunt omnino spoliati, ac prorsus ad communionem laicorum tanquam simplices laici traducti censeantur.

Mandamus præterea prudentiæ tuæ, ut, dum his facultatibus uteris, diligenter caveas, quantum difficultas temporum pati poterit, ne extraordinaria hæc concessio nostra, ad quam tum multarum animarum salus, Ecclesiæ pax, ac Reipublicæ bonum compulit, scandalo sit cæteris ecclesiasticis, ac præcipue clericis majoribus quibus non licet uxores habere.

Denique ut ecclesiastici ii omnes, quos hæc concessio respicit, facilius hac indulgentia nostra frui possint, potestatem tibi facimus hac ipsas facultates cum iisdem clausulis ac conditionibus communicandi cum Ordinariis etiam dicesum gallicanarum, illudque præterea iisdem concedendi ut eas et ipsi communicare possint cum aliis ecclesiasticis viris, quos ad eam potestatem. sancte atque cum animarum salute exercendam magis idoneos judicabunt.

Non obstantibus apostolicis, ac in synodalibus, provincialibus generalibusque Conciliis editis vel edendis constitutionibus, et ordinationibus cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ,apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 15 augusti 1801, Pontificatus nostri anno secundo.

(Arch. du Vatican). 1

735. Note sur le serment du Légat.

[Rome, vers le 15 août 1801].

Le più accurate ricerche sono state fatte negli archivi Vaticano e di Castel S. Angelo, e ne' diari de' maestri di cerimonie sul giuramento che l'Hericourt dice prestato dai cardinali legati in Francia in diversi tempi. Con somma sorpresa non si è potuto arrivare a trovarne alcun registro, nè alcuna nota, che ne riferisca uno solo. Si è trovato bensì che diversi autori francesi (niuno però italiano) riferiscono averlo di fatto prestato, ma non ne accennano le precise forme. Si è rilevato ancora sul punto delle libertà, nominarsi « diritti, privilegi del re, del regno », non «< della chiesa gallicana », vale a dire del governo; ciò che fa una gran differenza.

Si è anche incontrata una gran difficoltà su questo giuramento per i due seguenti riflessi. Il primo è, che ciò che riporta l'Hericourt è anteriore al 1682, epoca delle Quattro famose Proposizioni. Ora si è rilevato, che se le libertà della chiesa gallicana anteriori a detta epoca hanno sofferto tanta contradizione, molto maggiore l'hanno provato dopo l'epoca predetta; e quindi il Santo Padre incontra gravissima difficoltà di far giurare da un suo legato, che non farà cosa alcuna, nè derogherà a tali libertà, non già perchè Nostro Signore intenda che il suo legato debba realmente fare alcun passo in contrario, ma perchè ciò sembra importare una certa implicita ricognizione ed approvazione. Il secondo riflesso, ch' è fortissimo, è che in detta formola dell' Hericourt si giura « me leges, et statuta, et consuetudines regni (ora Reipublica) servaturum. » Ora se il governo stesso ha convenuto con Sua Santità, per le note ragioni, sul cambiare la formola del giuramento per gli stessi vescovi e preti francesi, affine di scansare la questione tanto contradetta sulla frase di <«< sommissione alle leggi », quanto più deve trovare ragionevole

Publié par le P. Theiner (t. II, pièce XXVI).

la difficoltà di Nostro Signore, che il suo legato giuri su tale formola.

Dunque il Santo Padre crede, che per tutti i motivi fin qui accennati, non convenga sottoporre il suo cardinale legato a prestare giuramento alcuno, tanto più che nel breve stesso si metterà, che debba cessare ogni funzione appena lo desideri il governo, e sortire anche dallo stato della Repubblica; e inoltre non può mancare al governo come potersi assicurare che il cardinale legato nulla intraprenderà senza la sua piena scienza ed assenso.

In ogni caso però che si credesse di dover esigere assolutamente un giuramento, il Santo Padre, per quella condiscendenza che si è proposta di usare in tutte le cose che sono in suo potere, non farà difficoltà che il cardinale legato faccia un giuramento. Ma siccome lo stesso autore Hericourt, alla pagina 34 artic. 9, dice. « Il nous reste encore plusieurs autres promesses conçues à peu près dans les mêmes termes », dal che si raccoglie chiaramente non essere state sempre uniformi, così propone il Santo Padre, che il cardinale legato faccia un giuramento, la di cui formola sarebbe di esercitare l'uffizio di legato senza far mai cosa, la quale possa esser contraria e pregiudicevole al governo della Repubblica francese, e di cessare dalla legazione ogni volta che il governo così voglia.

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Dalle stanze del Quirinale. 15 agosto 1801. Io ho, ricevuto, cittadino ministro, il dispaccio del cittadino Bernier in data dei 12 termidoro (30 luglio), che voi mi avete rimesso. Io ho ricevuto ancora il rapporto da lui fatto al ministro degli affari esteri sopra la nuova circoscrizione delle diocesi della Francia. Finalmente io ho ricevuto la comunicazione che mi avete fatta del contenuto dei dispacci, che vi ha diretti il ministro in data degli 8 e 15 termidoro (26 luglio e 2 agosto). Io ho messo prontamente tutte queste pezze sotto gli occhi di Sua Santità.

Quale sia stato il travaglio della Santità Sua, quali le sue cure

e quelle del S. Collegio, nel brevissimo spazio di tempo che è scorso dalla comunicazione di tante pezze e di tanta importanza, voi lo avete veduto cogli occhi vostri, senza che io lo esageri. Io non vi parlo di me medesimo. Io appello alla vostra stessa testimonianza, se il Santo Padre e il S. Collegio abbian potuto mettere maggior celerità, maggior impegno e premura pel disbrigo e per la buona riuscita dell' affare, di quelle che voi stesso ci avete veduto impiegare.

Fedele il Santo Padre all' impegno preso dai suoi plenipotenziari in Parigi per il cambio delle ratifiche in quaranta giorni, ha oggi stesso, giorno trentesimo dalla sottoscrizione che se ne fece in Parigi, ratificato il trattato, e dimani partirà il corriere, che porterà la ratifica a Mgor arcivescovo di Corinto, per cambiarla con quella del governo francese, a tenore del trattato medesimo.

Se la fisica impossibilità e l'arrivo troppo tardo del corriere giunto da Parigi hanno impedito, che questa ratifica potesse giungere a Parigi il dì 15 agosto, come avea desiderato posteriormente il Primo Console, si compiace almeno Sua Santità che nel farvela giungere dentro il convenuto spazio dei quaranta giorni, la sottoscrizione che vi era apposta sia caduta in detta giornata, memorabile per il solenne voto che costituisce la SS. Vergine protettrice di tutta la Francia, e rimarcabile insieme per essere il giorno anniversario della nascita del Primo Console. Sicuramente Sua Santità ha rilevato con somma sua soddisfazione la unione di un sì speciale motivo con le considerazioni del generale interesse, e ne ritrae le più fondate speranze del felice successo che ne attende.

Io ho ancora il piacere di annunziarvi, che il sig. cardinale Caprara ha accettata la commissione ingiuntagli da Sua Santità di legato a latere in Francia'. Io unisco qui la copia della lettera,

1 Le card. Caprara, arrivé le 20 à Rome, fut désigné dans le consistoire du 24 comme légat a latere en France. Voici l'indication de plusieurs pièces de la chancellerie romaine, concernant sa mission : 40 Bref « Dextera Altissimi »>, du 24 août (Bull. rom. contin., t. XI, p. 200) : 20 Bulle Cunctis ubique », du 9 des kalendes de septembre (Arch. nat., AF iv, 1705); Omnipotentis », du 24 août (Theiner, t. II, pièce XXVII); 40 Bref « Ut tandem aliquando », du 25 août (id., pièce XXVIII); 50 Bref Cum pro tua religione», du 4 septembre (Bull. rom. contin., t. XI, p. 204, et Arch. nat., AF iv, 1705);

་་

3° Bref Cum

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