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ter dovrà le querele e i reclami del Santo Padre. Per la qual cosa, non solamente brama Sua Santità di esser conservato in possesso di quelle provincie dello Stato ecclesiastico che ora gode, e di esser mantenuto nei diritti della sovranità che gli compete, ma di ricuperare anche quello che ha perduto.

Per lo stato di Avignone e Contado Venaissino, vi è un decreto della prima Assemblea Nazionale, dalla quale fu risoluto esser di mera giustizia il dargliene un compenso. Per le altre indicate provincie in Italia, basta a rammentarsi la lugubre istoria dello spoglio che ne soffrì la Chiesa romana, e se ne vede a colpo di occhio l'ingiustizia e la violenza. La sola pace di Tolentino, che dà un pretestó ai conquistatori di quelle provincie per non farsi carico di restituirle alla Chiesa, soffre tante eccezioni, quante ne può soffrire un trattato estorto con la violenza e con la rapina. Basterà però riflettere che fu rotta dagli stessi Francesi, che la dichiararono con decreto come non fatta 1, e quindi invasero il resto degli stati del Papa, per conservar i quali aveano esatta violentemente quella ingiusta e nulla cessione. Sicchè col fatto loro l'hanno essi tolta di mezzo, nè ora possono metterla in campo per sostenere quell' ingiustissimo spoglio.

Un ostacolo personale potrà forse trovare il commissionato in tale affare nel Primo Console, per esser egli stato il principale autore di essa pace; ma potrà facilmente vincerlo con una riflessione. Dice egli stesso nella allocuzione da lui fatta in Milano, che fu esso un «< semplice agente di un governo, che punto non curavasi della religione cattolica, e non poteva allora impedire tutti quei disordini, che volevansi introdurre a discapito della medesima.» Uno di questi disordini fu l'ingiusta guerra mossa al Papa, fu la depredazione del suo patrimonio; e fu tanto oltre spinto questo disordine, che non ebbe fine, se non colla occupazione di tutto lo Stato ecclesiastico, col desolamento di Roma, colla pri

1 Le Directoire Exécutif n'a pas expressément annulé le traité de Tolentino.En renversant le gouvernement pontifical pour y substituer le régime républicain, il a laissé à l'État romain la composition territoriale que lui donnait ce traité. Il n'y a eu d'exception que pour Pesaro et le Montefeltro, attribués alors à la Cisalpinc.

2 Cette citation et la suivante sont empruntées au texte de l'Allocution, publié en italien à Gênes par A. Frugoni (voir la traduction dans la Corr. de Nap., _n 4884 - Cf. t. I, p. 21, note 2).

gionia e colla morte di Pio VI. Quel governo, che non curava la religione, in odio della religione stessa voleva distruggere il pon. tificato, voleva disperdere e sovvertire quella pietra, su cui posa l'edifizio della cattolica Chiesa. Ora dunque, che secondo la sua stessa confessione, il Primo Console « è munito di un pieno potere, ed è risoluto di porre in opera tutti que' mezzi, che conoscerà più opportuni ed efficaci a difendere e sostenere la stessa religione », può e deve proteggere la Chiesa romana. E così metterà in opera uno de' più efficaci mezzi per sostenere la religione, di cui la Chiesa romana è il centro e la base; al quale effetto, per divino consiglio, per pietà de' fedeli, per donazione de' principi, è stata corredata con l'esteriore presidio di una cospicua temporale dote, affinchè e sia liberale, come lo è stata sempre con le altre chiese, ed abbia il più efficace mezzo per sostenere la sua spirituale giurisdizione in tutto il mondo cattotico. Pio VII è così fermo in queste massime, che ristretto il suo trattamento alla più parva economia di un privato, non altro ha a cuore se non di sollevare i suoi sudditi, ridotti alla estrema mendicità, e le terre del pontificio dominio e la sua capitale, oppresse da una immensa mole di debiti. Senza la ricupera degli stati che ha perduti, non può sussistere lo stato che gli è rimasto, non si può sostenere i pesi del pontificato, e non si può soccorrere nuppure le afflitte chiese di Francia, alle quali si stenderebbe ancora la mano benefica, se si avessero i mezzi efficaci ed opportuni.

Quantunque pertanto debba il commissionato interamente occuparsi degli affari spirituali, non trascurerà ancora di ascoltare e di palesare questi sentimenti, se gli si parlerà sul temporale. Non gli si può bensì dare su questo articolo una istruzione più precisa e dettagliata. Le condizioni stesse di una pace, che già si dice conchiusa tra la casa di Austria e la Francia', ma che qui si ignorano, possono cambiare tutto il sistema politico dell' Europa. Ascolti,, vegga, esplori, scandagli, e destramente insinui con chi ha più potere, e più credito, e specialmente retta intenzione; e con estrema delicatezza e segreto azzardi quei passi e

1 La convention de Hohenlinden avait donné naissance à ce bruit, que l'invasion de la Toscane par les Français allait promptement contredire.

quelli uffizi, che alla sua prudenza sembreranno meno soggetti a ingerire sospetto che la sua missione abbia fini terreni, come non ne ha certamente; ma nello stesso tempo in cui reca medicamenti alle ferite spirituali della Chiesa, sia vigilante a curare ancora le temporali.

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Istruzione sull'uso delle facoltà.

In primo luogo, non si accorda al commissionato alcuna delle facoltà ordinarie, che hanno gli arcivescovi e vescovi di Francia nelle loro respettive diocesi, e ciò per non mostrare che la Sede Apostolica voglia senza una precisa necessità porre mano nel governo nelle diocesi a ciascuno di essi affidate. Nè l'assenza dei vescovi dalle loro diocesi può somministrare un giusto motivo per autorizzare una tale concessione; giacchè i respettivi vescovi si sa di certo, che hanno pensato di provvedere nella miglior maniera possibile al regimine delle medesime, durante la loro assenza. E ben vero, che molte sedi vescovili di Francia sono vacanti; ma alla vacanza di dette chiese si è provveduto dalla Sede Apostolica con la deputazione degli amministratori, ai quali sono state date le facoltà ordinarie dei vescovi, eccettuate quelle dell' ordine.

Neppur si concedono le facoltà straordinarie concesse dal defunto pontefice Pio VI agli arcivescovi, vescovi e amministratori delle vacanti chiese di Francia, con il breve «< In gravissimis » dei 19 marzo 1792, e con il breve « Ubi Lutetiam » dei 13 giugno di detto anno; giacchè le facoltà suddette straordinarie si esercitano dai prelodati arcivescovi e vescovi per mezzo di soggetti idonei, sebbene nell' esercizio delle medesime alcuni seguano una strada, ed alcuni un' altra. Laonde se si autorizzasse all' esercizio delle facoltà straordinarie suddette il commissionato, niente più facile che disgustare il corpo dei vescovi, tanto più che non

1 Une note de Consalvi (qui a signé cette pièce) dit que les Facultés spirituelles pour Spina ont été approuvées dans une audience du Pape, du 6 octobre.

sarebbe egli a portata di conoscere, se in una diocesi convenga usare piuttosto indulgenza che rigore nell' esercizio delle enunciate facoltà straordinarie.

Circa poi l'uso di dette facoltà dovrà avvertire, che per quelle che riguardano il foro della coscienza, o siansi l'impedimenti occulti in quei gradi, in cui non hanno i vescovi e gli amministratori delle chiese di Francia facoltà di dispensare, potrà pur procedere liberamente, e senza loro intesa. Per quelle però che concernono il foro esteriore e impedimenti pubblici, sarà ben fatto che vada d'intesa coi medesimi, affinchè non ci sia contradizione nella condotta, e quello che è stato negato da uno si conceda dall'altro.

Se si tratterà di dover concedere tali dispense o grazie spirituali a persone che hanno aderito all' attuale scisma di Francia, siccome da noi si ignora in quali maniere ci abbiano aderito, non si può perciò prescrivere al commissionato cosa abbia da esigere dai medesimi, prima che siano in grado di profittare delle dispense o grazie della Sede Apostolica. In genere, dovrà ingiunger loro la riparazione dello scandalo recato, ex meliori modo quo fieri poterit; come pure dovrà aver sempre presente, che trattandosi di delitti pubblici, pubblica deve esser la penitenza ingiunta a ciascuno, quantum spiritus et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum et pænitentium facultate, salutaribus et convenientibus satisfactionibus, come prescrive il Concilio di Trento, sess. 14, cap. 8. Non dovrà dimenticare d'ingiungere la ritrattazione del giuramento civico, a coloro che lo hanno prestito pure et simpliciter, come prescrisse la Sa. Me. di Pio VI nel suo breve dei 13 aprile 1791, che incomincia «< Charitas », e nell' altro breve de' 19 marzo 1792, che incomincia « In gravissimis. »

Trattandosi di ecclesiastici rei di prestazione del giuramento civico, li assolva dalle colpe che hanno commesse, e se il bisogno lo esiga ne' casi particolari, anche dalla scomunica, firma tamen remanente suspensione ab exercitio cujuscumque ordinis inflitta nel prelodato breve « Charitas », e firma irregularitate, se hanno amministrato, essendo annodati censuris; per l'assoluzione della qual sospensione, e per la dispensa dalla irregolarità, li rimetta ai propri ordinari, forniti dal defunto pontefice delle facoltà necessarie ed opportune.

Rispetto agli altri giuramenti prescritti, come pure rispetto alla determinazione presa dal defunto pontefice de consilio selectæ cardinalium congregationis circa il giuramento di libertà e di eguaglianza, e così i brevi dello stesso pontefice a Mgor Boni, arcivescovo di Nazianzo, sul giuramento d'odio alla monarchia', sono noti al commissionato; e si sa che ha seco tutte le carte necessarie per suo governo. Nulla dunque pare che gli si debba di più aggiungere per sua istruzione, nell' uso delle facoltà che gli si concedono. È bensì necessario che avverta, che dandoglisi il permesso di delegare tanto quelle del foro interno della coscienza, quanto l'altre del foro esteriore, si serva di sacerdoti approvati dal vescovo alle confessioni, capaci, ed esperti di tali materie, e nello stesso tempo fedeli a conservare il segreto.

(Arch. du Vatican).

819. Consalvi à Spina.

Roma, 13 ottobre 1800.,

Spedisco il corriere Livio Palmoni, che le recherà questo mio dispaccio. Io mi riporto a tutte le carte annesse, che la istruiranno

En 1798 (Voir Pii VI acta, édit. de 1871, t. I.)

Mgr Spina crut cependant utile de demander plusieurs explications, qui lui furent adressées le 24 janvier 1801 par Mgr Di Pietro. «...Esposi al S. Padre i quesiti e le domande ch'ella mi ha fatte, e la Santità Sua, piena di condiscendenza per la stima che ha di lei, e pel desiderio che possa far del bene, l'autorizza, in tutto il tempo ch' ella dimorerà in Francia o in altri luoghi soggetti al governo francese, ad assolvere dall' eresia esternata e col complice, c a suddelegare detta facoltà secondo che le sembri più opportuno, colle solite cautele dell' abiura segreta in mano dell' assolvente. L'abilita inoltre ad ascoltar le confessioni anco senza la licenza degli ordinari. Le concede autorità d'accordare l'oratorio, durante vita indultariorum, a quelle persone ch' ella giudichi meritevoli, e a permettere l'erezione delle stazioni della via crucis colle solite indulgenze. Quanto alle dispense matrimoniali, per cui il P. Caselli mi ha trasmesso un elenco..., rimane ella abilitata a comunicare ai respettivi ordinari la facoltà non solo per dette dispense, ma ben anco per tutte le altre di cui le venisse fatta istanza in appresso, in qualunque grado esse siano, compreso il primo di affinità in linca collaterale, colla sola avvertenza, che ciascheduna volta si faccia espressa menzione delle facoltà apostoliche ottenute per tale effetto. Ecco quanto mi occorreva di riferirle.., per manifestarle le determinazioni prese dal S. Padre nell'udienza graziosamente accordatami la sera dei 14 corrente.... » (Arch. du Vatican).

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