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le quali non meno che le occorse per le copie dei processi, saranno rimborsate di sei in sei mesi a norma delle tabelle che verranno nel particolare esibite, e si compenseranno fra i due Governi.

XI.

Qualunque persona dei rispettivi Stati che scientemente desse albergo, aiuto o favore agli inquisiti o condannati per uno dei delitti superiormente indicati all'art. I, incorrerà le pene imposte dalle leggi, nel luogo della ricettazione ai fautori o ricettatori dei banditi, salve le eccezioni stabilite dalle stesse leggi per le persone congiunte di sangue, secondo i gradi dell'attinenza e le circostanze del caso.

XII.

Succedendo talvolta che alcuno dei suddetti malviventi e facinorosi, i quali fuggono da uno Stato, passino all'esercizio militare di un altro colla mira di sottrarsi dagli effetti del presente concordato, si conviene che anche in simili casi abbiano ad essere consegnati al Governo che ne fa ricerca, il quale dovrà dal canto suo rimborsare l'importare dell'ingaggio che potesse essere stato passato al delinquente.

XIII.

Sarà obbligo dei Magistrati e delle Autorità dei rispettivi Dominii l'invigilare sulle persone oziose e vagabonde estere, e di prendere sul particolare gli opportuni concerti, onde nei singoli casi sia data esecuzione alle leggi veglianti su questa materia. Similmente i Giudici ed i Tribunali dell' uno e dell' altro

territorio, nella giurisdizione dei quali si trovassero inquisiti o condannati, a cui si estende la presente convenzione, dovranno praticare ogni diligenza possibile, ed agire di piena intelligenza per farli arrestare, e prestarsi vicendevolmente all' immediato sfogo delle rispettive requisitorie per gli esami dei testimoni od altre verificazioni ed indagini, che potessero occorrere per il buon servizio della giustizia punitiva, ed alla più spedita e piena istruzione dei processi pendenti presso i Giudici suddetti.

XIV.

La presente convenzione sarà pubblicata in ambidue gli Stati subito dopo il cambio delle ratifiche, e sarà in osservanza anche pei delitti anteriori alla medesima, trascorso il termine di quindici giorni da quello in cui verrà pubblicata: per altro, se i rei si trovassero detenuti per qualunque siasi altra causa al momento della pubblicazione della convenzione, o cadessero nelle forze entro il suddetto termine di quindici giorni, la medesima non avrà effetto relativamente a tali rei, se non se quindici giorni dopo che saranno stati posti in libertà.

Essa avrà forza per cinque anni, passati i quali si avrà per rinnovata di quinquennio in quinquennio fino a dichiarazione in contrario di uno de' due Governi, da comunicarsi in via diplomatica tre mesi prima della scadenza del quinquennio. Le suddette ratifiche avranno luogo al più presto possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmata la presente, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi. Fatta a Lucca questo giorno quattordici marzo dell'anno mille

ottocento trentotto.

(L. S.)
(L. S.)

Conte ROBERTO Asinari di CARTOSIO.
Marchese ASCANIO MANSI.

Avendo Noi veduta la convenzione precedente, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, confermata e ratificata, come per le presenti da Noi firmate, munite del Nostro Real sigillo, e controssegnate dal Conte D. Clemente Solaro della Margarita, Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone del Nostro Ordine Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce del Real Ordine Spagnuolo d'Isabella la Cattolica, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di Cristo, Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari esteri, l'accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo in fede e parola di Re di osservarla e farla inviolabilmente osservare.

Dat. Torino addì trentuno del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento trentotto, e del Regno Nostro l'ottavo.

(L. S. R.)

CARLO ALBERTO

SOLARO DELLA MARGARITA.

XII.

1838, 16 mai.

TURIN

Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. A. S. le Prince Souverain de Hohenzollern-Héchingen, pour l'abolition des droits d'aubaine, détraction, émigration et autres semblables.

La déclaration échangée avec Hohenzollern-Héchingen, identique dans ses dispositions avec celle échangée avec le Hanovre, et Hohenzollern-Sigmaringen, a été signée, au nom de S. M. le Roi de Sardaigne, par M. le Comte Solar de la Marguerite, le 16 mai 1838, à Turin; et de la part de S. A. S. le Prince Souverain de Hohenzollern-Héchingen, par M. de Frank, Président de son Conseil intime, le 18 avril, même année, à Héchingen.

La ratification de S. M. est en date de Turin, 19 juillet 1838; celle de S. A. S. en date de Héchingen, 20 juin, même année. Elles ont été échangées à Vienne le 27 juillet, dite année.

XIII.

1838, 23 mai.

TURIN

Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi des Français, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs.

Charles Albert par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Gênes, etc. etc. Prince de Piémont, etc. etc. etc.

À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Ayant vu et examiné la convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, conclue et signée à Turin, le 23 mai 1838, par le Comte Solar de la Marguerite, Notre Premier Secretaire d'État pour les affaires étrangères, Notre Plénipotentiaire en vertu des pleinspouvoirs que Nous lui avons donnés, avec le Marquis de Rumigny, Pair de France, Ambassadeur à Notre Cour et Plénipotentiaire de Notre très-cher et très-aimé Frère et Oncle le Roi des Français, également muni de ses pleinspouvoirs, de laquelle convention la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois, en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition, et ont muni de leurs pleinspouvoirs à cet effet,

savoir :

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