Diritto pubblico universale di Bluntschli: 1. traduzione italiana sulla 4. ed. tedesca, Volume 2

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Tip.-ed. G. de Angelis, 1875
 

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Popular passages

Page 81 - Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato ; comanda tutte le forze di terra e di mare : dichiara la guerra : fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Page 428 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes o^ue celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Page 557 - Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.
Page 556 - Il sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno.
Page 480 - È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
Page 270 - Soli aver, che l'una e l'altra strada Facean vedere, e del mondo e di Deo. L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada Col pasturale; e l'uno e l'altro insieme, Per viva forza mal convien che vada; Però che, giunti, l'un l'altro non terne.
Page 557 - ... esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle potenze estere presso il Governo Italiano. Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità di uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.
Page 552 - Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza Uffizi di Posta e di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.
Page 268 - Uterque ergo est in potestate Ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spiritual! subjici potestati. Nam cum dicat Apostolus, ' Non est potestas nisi a Deo, quse autem sunt a Deo ordinata sunt.
Page 550 - Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

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