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Art. 3. A rimuovere ogni equivoco circa i limiti dei territori sopra i quali le due Parti contraenti esercitano i diritti di sovranità, una Commissione speciale composta di due delegati italiani e due etiopici traccerà sul terreno con appositi segnali permanenti una linea di confine i cui capisaldi siano stabiliti come appresso:

a) la linea dell'altipiano segnerà il confine etiopicoitaliano;

b) partendo dalla regione di Arafali: Halai, Saganeiti ed Asmara saranno villaggi nel confine italiano;

c) Adi Nefas e Adi Joannes saranno dalla parte dei Bogos nel confine italiano; d) da Adi Joannes una linea retta prolungata da est ad ovest segnerà il confine italo-etiopico.

Art. 4. Il convento di Debra Bizen con tutti i suoi possedimenti resterà proprietà del Governo etiopico che però non potrà mai servirsene per scopi militari.

Art. 5. Le carovane da o per Massaua pagheranno sul territorio etiopico un solo diritto di dogana di entrata dell'8 per cento sul valore della merce.

Art. 6. Il commercio delle armi e munizioni da o per l'Etiopia attraverso Massaua sarà libero per il solo Re dei Re d'Etiopia.

Ogni qualvolta questi vorrà ottenere il passaggio di tali generi dovrà farne regolare domanda alle autorità italiane, munita del sigillo reale.

Le carovane con carico di armi e munizioni viaggeranno sotto la protezione e con la scorta di soldati italiani fino al confine etiopico.

Art. 7. I sudditi di ciascuna delle due Parti contraenti potranno liberamente entrare, viaggiare, uscire coi loro effetti e mercanzie nel paese dell'altra e godranno della maggiore protezione del Governo e dei suoi dipendenti.

È però severamente proibito a gente armata di ambe le Parti contraenti di riunirsi in molti od in pochi e passare i rispettivi confini, allo scopo di imporsi alle popolazioni e tentare con la forza di procurarsi viveri e bestiame.

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Art. 8. Gli italiani in Etiopia e gli etiopi in Italia o nei possedimenti italiani potranno comprare o vendere, prendere o dare in affitto e disporre in qualunque altra maniera delle loro proprietà non altrimenti che gli indigeni.

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Art. 9. È pienamente garantita in entrambi gli Stati la facoltà per i sudditi dell'altro di praticare la propria religione.

Art. 10. Le contestazioni o liti fra italiani in Etiopia saranno definite dall'autorità italiana in Massaua o da un suo delegato.

Le liti fra italiani ed etiopi saranno definite dall'autorità italiana in Massaua o da un suo delegato e da un delegato dell'autorità etiopica.

Art. 11. Morendo un italiano in Etiopia o un etiope in territorio italiano, le autorità del luogo custodiranno diligentemente tutta la sua proprietà e la terranno a disposizione dell'autorità governativa a cui apparteneva il defunto.

Art. 12. In ogni caso o per qualsiasi circostanza gli italiani imputati di un reato saranno giudicati dall'autorità italiana.

Per questo l'autorità etiopica dovrà immediatamente consegnare all' autorità italiana in Massaua gl'italiani imputati di aver icommesso un reato. Egualmente gli etiopi imputati di reato commesso in territorio italiano saranno giudicati dall'autorità etiopica.

Art. 13. Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Re di Etiopia si obbligano a consegnarsi reciprocamente i delinquenti che possono essersi rifugiati, per sottrarsi alla pena, dai dominii dell'uno nei dominii dell'altro.

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Art. 14. La tratta degli schiavi essendo contraria ai principii della religione cristiana, Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia s'impegna d'impedirla con tutto il suo potere, in modo che nessuna carovana di schiavi possa attraversare i suoi Stati.

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Art. 15. Il presente trattato è valido in tutto l'Impero etiopico. Art. 16. Se nel presente tratatto, dopo cinque anni dalla data della firma, una delle due Alte Parti contraenti volesse far introdurre qualche modificazione potrà farlo; ma dovrà prevenirne l'altra un anno prima, rimanendo ferma ogni e singola concessione in materia di territorio.

Art. 17. Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia consente di servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia per tutte le trattazioni di affari cae avesse con altre Potenze o Governi.

Art. 18. Qualora Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia intendesse accordare privilegi speciali a cittadini di un terzo Stato per stabiliere commerci ed industrie in Etiopia, sarà sempre data, a parità di condicioni, la preferenza agli italiani.

Art. 19. Il presente tratatto essendo redatto in lingua italiana ed amarica e le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambi i testi si riteranno ufficiali, e faranno sotto ogni rapporto pari fede.

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In fede di che il conte Pietro Antonelli, in nome di Sua Maestà il Re d'Italia, e Sua Maestà Menelik Re dei Re d'Etiopia, in nome proprio, hanno firmato e apposto il loro sigillo al presente trattato, fatto nell' accampamento di Uccialli il 25 miazia 1881 corrispondente al 2 maggio 1889.

(Bollo imperiale d'Etiopia.)

Per Sua Maestà il Re d'Italia

(L. S.) Pietro Antonelli.

107.

ITALIE, SUISSE.

Arrangement concernant le trafic dans un rayon limité à cheval de la frontière des deux Pays; du 27 septembre et

9 octobre 1889.

Trattati e convenzioni fra il Regno d'Italia e gli altri stati, raccolti per cura del Ministero degli Affari esteri. Volume dodicesimo. Roma 1892.

Venne convenuto fra il Governo del Re e quello federale svizzero di far risultare di questo accordo semplicemente colla pubblicazione simultanea nei due Stati di un decreto ed ordinanza, in cui fossero riprodotti i punti sui quali esso verte e che erano stati stabiliti preventivamente con carteggio in via diplomatica. Si riproduce qui tanto il regio decreto, che reca la data del 9 ottobre 1889, n. 6490 (serie 3a), quanto l'ordinanza del Consiglio federale, emanata il 27 settembre 1889.

(A-R. Decreto).

Umberto I per grazia di dio e per volontà della nazione re d'Italia.

Visto l'articolo 4 della convenzione antifillosserica internazionale conclusa a Berna addì 3 novembre 1881, resa esecutiva nel Regno con decreto reale del 26 febbraio 1888, n. 5232;

visti gli accordi presi col Consiglio federale elvetico;

su proposta del nostro Ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quelli degli affari esteri e delle finanze;

abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le piantine provenienti da seme, gli arbusti e ogni altro vegetale, eccezion fatta per la vite, si possono introdurre nel Regno, senza essere accompagnati dalle dichiarazioni prescritte all'articolo 3 della convenzione antifillosserica internazionale, se provengono da una località della Svizzera non infetta da fillossera e che non disti più di 10 chilometri dalla linea del confine svizzero-italiano, e se destinati ad un luogo italiano pure distante non più di 10 chilometri dalla stessa linea di confine.

Uguale facilitazione è accordata per l'esportazione dall'Italia nella Svizzera dei vegetali sunnominati, quando provengano da luogo italiano. che non disti più di 10 chilometri dal confine italo-svizzero, e sieno destinati a territorio svizzero che non sia ad oltre i 10 chilometri dalla linea di confine.

Art. 2. Le uve di vendemmia e le vinaccie, provenienti da un luogo della Svizzera lontano non più di 10 chilometri dal confine e destinate ad un luogo italiano che non disti più di 10 chilometri dalla stessa linea di confine, al loro entrare nel Regno non sono soggette alle disposizioni dell'articolo 2, alinea 3 e 4, della convenzione antifillosserica inter

nazionale. Alle stesse condizioni possono importarsi liberamente lo stallatico, i concimi composti, i terricci ed i pali e tutori delle viti, già usati. La stessa facilitazione è accordata all'esportazione dall'Italia nella Svizzera alle materie sunominate, quando provengano da luogo italiano che non disti dalla linea di confine più di 10 chilometri e sieno destinate ad un luogo svizzero lontano non più di 10 chilometri dallo stesso confine. Art. 3. Se in un dato caso sorgessero dei dubbi sulla provenienza della spedizione, le autorità doganali di confine potranno esigere una dichiarazione dell'autorità competente che comprovi che l'invio in questione proviene da un luogo non infetto da fillossera, nè sospetto di esserlo. Art. 4. Il presente decreto entrerà immediatamente in vigore. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 9 ottobre 1889.

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Umberto.

L. Miceli. Crispi. F. Seismit-Doda.

Ordinanza del Consiglio federale svizzero).

Le Conseil fédéral Suisse:

vu l'article 4 de la convention phylloxérique internationale conclue à Berne le 3 novembre 1881 (Rec. officiel, nouv. série (I), VI, 227)e; en exécution d'un arrangement conclu avec le Royaume d'Itali; sur la proposition de son Département de l'agriculture;

arrête:

Art. 1er. Les plants, arbustes et tous végétaux, autres que la vigne, peuvent être introduits d'une localité de l'Italie qui ne soit pas éloignée de plus de 10 kilomètres de la frontière italienne-suisse, dans une localité suisse, qui ne soit pas éloignée de plus de 10 kilomètres de cette même frontière, sans être accompagnés des attestations prescrites à l'article 3 de la convention phylloxérique internationale, à condition que l'envoi provienne d'une contrée non contaminée par le phylloxera.

La même facilité est accordée pour l'exportation des objets susnommés de Suisse en Italie, dans le cas où ils proviennent d'une localité qui ne soit pas éloignée de plus de 10 kilomètres de la frontière suisse-italienne et où ils sont destinés à une localité d'Italie qui ne soit pas éloignée de plus de 10 kilomètres de cette même frontière.

Art. 2. Les raisins de vendange et marcs de raisins, provenant d'une localité d'Italie qui ne soit pas éloignée de plus de 10 kilomètres de la frontière italienne-suisse et destinés à une localité suisse qui ne soit pas éloignée de plus de 10 kilomètres de cette même frontière, ne sont pas soumis, à leur entrée, aux dispositions de l'article 2, alinéas 3 et 4, de la convention phylloxérique internationale. Dans les mêmes conditions, on peut également introduire librement les engrais d'écurie et d'étable, les composts, les terreaux, les échelas et tuteurs, déjà employés.

La même facilité est accordée pour l'exportation des objets susnommés
Nouv. Recueil Gén. 2e S. XVIII

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de Suisse en Italie, dans le cas où ils proviennent d'une localité qui ne soit pas éloignée de plus de 10 kilomètres de la frontière suisse-italienne et où ils sont destinés à une localité d'Italie qui ne soit pas éloignée de plus de 10 kilomètres de cette même frontière.

Art. 3. S'il existe, dans un cas donné, des doutes sur la provenance d'un envoi, les autorités des péages de la frontière sont autorisées à exiger la preuve, à fournir par une déclaration de l'autorité compétente, que l'envoi dont il s'agit provient d'une localité qui ne soit ni infectée par le phylloxera, ni suspecte de l'être.

Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 1889. Le Département fédéral de l'agriculture, celui des péages et celui des postes. et des chemins de fer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Berne, le 27 septembre 1889.

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le Président de la Confédération

Hammer.

Le Chancelier de la Confédération
Ringier.

108.

ITALIE, ABESSINIE.

Convention additionnelle au traité d'amitié et de commerce du 2 mai 1889; signée à Naples le 1 octobre 1889 *). Trattati e convenzioni fra il Regno d'Italia e gli altri stati, raccolti per cura del Ministero degli Affari esteri. Volume dodicesimo. Roma 1892.

In nome della Santissima Trinità

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore di Etiopia, desiderando concludere una convenzione addizionale al trattato di amicizia e commercio firmato nell'accampamento di Uccialli il 2 maggio 1889 (25 mazzia 1881 della data etiopica), hanno nominato a loro plenipotenziari :

Sua Maestà il Re d'Italia

il cavaliere Francesco Crispi, presidente del Consiglio dei ministri, e suo Ministro segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, e

Sua Maestà l'Imperatore di Etiopia

il degiazmac Maconnen, suo Ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia; I quali, muniti di pieni poteri, hanno stabilito quanto appresso: Art. 1. Il Re d'Italia riconosce Re Menelik Imperatore di Etiopia, Art. 2. Re Menelik riconosce la sovranità del Re d'Italia nelle colonie che vanno sotto il nome di possedimenti italiani nel Mar Rosso.

*) Ratifiée.

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