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accompagnate da una copia del testo delle leggi applicate od applicabili e possibilmente dai contrassegni dell' individuo reclamato, o da qualsiasi altra indicazione atta a farne constare l'identità.

Articolo X.

In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio in seguito ad un avviso dato, anche col telegrafo, da uno dei due Governi o per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici al Ministro degli Affari Esteri dell' altro, della esistenza di alcuno dei documenti indicati nell' articolo precedente.

In tal caso il detenuto sarà rimesso in libertà, se entro il termine di tre mesi dalla data del suo arresto o entro il termine maggiore che possa legalmente fissare il Governo richiesto, non si presenteranno prove sufficienti per l'estradizione.

Articolo XI.

Se l'individuo reclamato da una delle Parti contraenti, lo è nello stesso tempo da altri Stati, si darà la precedenza alla domando concernente il reato che a giudizio dello Stato richiesto sia il più grave.

Se i reati si reputassero della stessa gravità, sarà preferita la domanda di data anteriore.

Articolo XII.

Il denaro e gli oggetti trovati in possesso del detenuto al momento del suo arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall' arrestato, ancorchè si trovino presso un' altra persona, saranno consegnati se dopo il di lui arresto vengano in potere dell' autorità.

per

La consegna non si limiterà alle cose provenien, ti dal delitto il quale si è chiesta l'estradizionema comprenderà tutto ciò che potrà servire come prova del reato; ed avrà luogo ancorchè l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga ò la morte del delinquente.

Sono però riservati i diritti dei terzi, non implicati nell' acusa sulle cose sequestrate, che dovranno essere loro restituite senza spese al termine del processo.

Articolo XIII.

Se non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico e non trattisi di reato politico, sarà permessa la estradizione per via di transito, sui territori dei rispettivi Stati contraenti, di detenuti che non appartengano al paese di transito, sulla produzione, per via diplomatica, in originale of in copia autentica, di alcuno dei documenti giustificativi di cui all'articolo IX della presente convenzione.

Tale domanda potrà essere fatta, anche permezzo del telegrafo, da un Governo all' altro o dai rispettivi agenti diplomatici, facendo conoscere il delitto pel quale si è chiesta la estradizione e i documenti sui quali è fondata la domanda.

Il Governo richiesto ordinerà che sia ricevuto e custodito il detenuto; ma non potrà farne la consegna se non quando gli siano presentati i documenti ai quali si rife risce il primo paragrafo di questo articolo. Trascorsi tre mesi senza l'adempimento di questa condizione, il detenuto sarà posto in libertà.

Articolo XIV.

Se in base alle leggi vigenti nello Stato al quale il colpevole appartiene, questi debba essere sottoposto a procedimento per infrazione commessa nell' altro Stato, il Governo di quest' ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto e procurare ogni altro schiarimento, che fosse necessario alla spedizione del processo.

Articolo XV.

Quando in un processo penale, non politico, uno dei due Governi giudicherà necessaria l' udizione di testimoni, che si trovano nel territorio dell' altro Stato, o l'esecuzione di qualsiasi atto d' istruzione giudiziaria, si manderà a tale scopo, per la via diplomatica, una rogatoria a cui sarà dato corso osservandosi le leggi del paese richieste.

Articolo XVI.

Quando si giudichi necessaria la comparizione di un testimonio, il Governo dello Stato in cui egli risiede lo inviterà a presentarsi.

In questo caso, gli saranno anticipate dal Governo che lo richiede le somme necessarie pel viaggio di andata e ritorno e pel soggiorno nel paese dove l'esame dovrà aver luogo.

Nessun testimonio, qualunque sia la sua nazionalità, che citato od invitato in uno dei due paesi, comparisca voluntariamente dinanzi all' autorità giudiziaria dell' altro, potrà essere detenuto o processato per fatti o condanne anteriori, civili o penali, nè per complicità nei fatti che formano oggetto della causa in cui egli figura come testimonio.

Articolo XVII.

Quando in materia penale, non politica, debba essere notificato un atto o una sentenza emanata dall' autorità di uno degli Stati contraenti a un individuo che si trovi nell' altro Stato, il documento trasmesso per la via diplomatica gli sarà notificato nelle forme stabilite dalle leggi dello Stato richiesto e l'originale della notificazione, debitamente legalizzato, si restituirà per la stessa via al Governo richiedente.

Articolo XVIII.

Quando in una causa penale, non politica, istruita in uno dei due Stati, sarà creduta utile la produzione di atti o documenti giudiziali, la domanda sarà fatta per la via diplomatica e vi sarà dato corso, a meno che speciali ragioni non lo consentano e salvo sempre l'obbligo della restituzione.

Articolo XIX.

Le spese cagionate dalle domande di estradizione e dalle rogatorie si faranno per conto dei Governi richiedenti.

Saranno scritti nella lingua del paese richiedente gli atti relativi alle domande e rogatorie suddette.

Articolo XX.

I Governí contraenti convengono che le controversie, le quali possono sorgere intorno all' interpretazione od all' esecuzione del presente trattato od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbono assoggettarsi, quando siano esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di commissioni arbitrali, la quale dovrà essere obligatoria per entrambi.

I componenti di tali commissioni saranno scelti dai due Governi di commune consenso; e se questo non si raggiungesse, ciascuna delle parti nominerà un arbitro e i due arbitri scieglieranno un terzo in caso di disparere.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle Parti contraenti od altrimenti il collegio stesso degli arbitri si intenderà autorizzato a determinarla preliminarmente.

Articolo XXI.

Il presente trattato rimarrà in vigore cinque anni dal giorno dello

scambio delle ratifiche.

Nel caso che nessuna delle Parti contraenti abbia notificata all' altra, dodici mesi prima della scadenza, l'intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato continuerà ad essere obbligatorio per altri cinque anni e così di seguito di cinque in cinque anni.

Questa convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate nella Città di Messico al più presto che sia possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmata la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in due originali, nella Città di Messico il giorno ventidue del mese di Maggio dell' anno mille ottocento novantanove.

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40.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE,

BELGIQUE, ESPAGNE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, MAROC, PAYS-BAS, PORTUGAL, SUEDE ET NORVÈGE.

Procès-verbal concernant l'adhésion de la Russie à la Convention du 31 mai 1865 pour l'entretien du phare du Cap Spartel; signé à Tanger, le 31 mai 1899.*) Parliamentary Papers, Treaty series No. 5. 1900.

Aujourd'hui, le 31 mai 1899 les Représentants des Puissances étrangères accrédités à la Cour de Sa Majesté le Sultan du Maroc, savoir:

M. von Pilgrim Baltazzi, Chargé d'Affaires d'Allemagne et des intérêts des Pays-Bas et de Suède et de Norvège;

M. le Comte de Crenneville, Chargé d'Affaires d'Autriche-Hongrie ;
M. Anspach, Ministre de Belgique;

M. de Ojeda, Ministre d'Espagne;

Mr. Lilly, gérant le Consulat-Général des Etats-Unis d'Amérique;
M. de la Martinière, Chargé d'Affaires de la République Française;
Mr. White, Chargé d'Affaires de la Grande-Bretagne;

M. Malmusi, Ministre d'Italie;

M. de Quillinan, gérant le Consulat-Général de Portugal; et

M. de Bacheracht, Ministre de Russie;

S'étant réunis chez Si Mohamed Torres, Représentant de Sa Majesté, Chérifienne à Tanger, le Ministre Résident de Sa Majesté l'Empereur de Russie, par ordre de son Gouvernement, fait connaître à Si Mohamed Torres, ainsi qu'à ses collègues, que l'Empire de Russie, considérant que la Marine Impériale et la flotte marchande Russes profitent du Phare International, désire adhérer, aux mêmes conditions que les autres Puissances, à la Convention conclue le 31 mai 1865 entre Sa Majesté le Sultan de l'Empire du Maroc d'une part; et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Son Excellence le Président de la République des EtatsUnis d'Amérique, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège d'autre part, Convention à laquelle Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne a adhéré en mars 1878.

*) V. N. R. G. 2 s. III, 560 et IX, 227.

Il ajoute que le Gouvernement Impérial de Russie ayant consenti à allouer les fonds nécessaires à ce sujet pour l'année budgétaire 1899, la participation de la Russie aux obligations de la Convention datera du 1er janvier 1899.

Si Mohamed Torres, ainsi que les Représentants des autres Puissances Signataires de la Convention, tous autorisés d'avance par leurs Gouvernements respectifs, déclarent accepter, au nom de ceux-ci, l'adhésion de la Russie à la Convention du 31 mai 1865 et invitent le Représentant de l'Empire Russe à siéger à l'avenir avec eux dans le Conseil International de Surveillance et d'Entretien du Phare du Cap-Spartel, avec les mêmes droits et devoirs qu'eux-mêmes.

En foi de quoi le Représentant de Sa Majesté Chérifienne et les Représentants des Puissances précitées ont signé le présent procès-verbal en treize exemplaires identiques.

(Signé)

Von Pilgrim Baltazzi.

Comte Henri de Grenneville.
Ed Anspach.

Emilio de Ojeda.
Ludlow Lilly.
Lamartinière.

Herbert E. White.

G. Malmusi.

G. de Quillinan.

B. Bacheracht.

41.

ALLEMAGNE, URUGUAY.

Convention concernant le rétablissement du traité de commerce et de navigation du 20 juin 1892;*) signée à Berlin le 5 juin 1899.**)

Deutsches Reichs-Gesetzblatt, No. 3, 1900.

Übereinkunft zwischen dem Deutschen Reiche und der Orientalischen Republik Uruguay inbetreff des Handels- und Schiffahrtsvertrages vom 20. Juni 1892. Vom 5. Juni 1899.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im Namen des Deutschen Reichs einerseits, und Seine Exzellenz der Präsident des Freistaates Uruguay andererseits, gleichmässig von dem Wunsche beseelt,

*) V. N. R. G. 2 s. XXI, 518.

**) Les ratifications ont été échangées le 23 janvier 1900.

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