Page images
PDF
EPUB

1.

27 Juillet 1718.

Traité de commerce et de navigation entre Charles VI, Em- 1748
pereur des Romains et le Sultan Achmet Chan, Empereur
des Ottomans, conclu à Passarowiz le 27 Juillet 1718.

(Raccolta dei Trattati colla Porta Ottomana,
Vienna 1844, p. 4.)

Trattato di commercio e di navigazione, conchiuso e sottoscritto
presso Passaroviz ai 27 di Luglio dell' anno 1718 fra il Sere-
nissimo e Potentissimo Principe e Signore Carlo 6. eletto Impera-
tore de' Romani, sempre Augusto, e Rè di Germania, delle Spagne,
dell' Indie, d'Ungheria e di Boemia ecc. ecc. dall' una, ed il Se-
renissimo e Potentissimo Principe e Signore Sultano Acmelo Chan,
Imperatore degli Ottomani, dell' Asia e della Grecia ecc. dall'

altra parte.

Noi Carlo per la Grazia di Dio Eletto Imperatore de' Romani ecc. facciamo noto a chiunque vedrà, leggerà e sentirà la presente lettera, od in qualsiasi modo verrà in cognizione del contenuto, qualmente col favore della divina Providenza fra Noi dall' una ed il Serenissimo e Potentissimo Principe e Signore Sultano Acmeto Chan, Imperatore degli Ottomani ecc. dall' altra parte, ristabilita recentemente la pace a Passaroviz nella Servia, onde confermare l'amicizia e la confidenza fra i Nostri Imp. Reg. sudditi ed i sudditi Ottomani, mediante li Commissarj a ciò specialmente deputati e muniti delle facoltà e dei poteri necessarj è stato conchiuso uno speciale Trattato di commercio e di navigazione del seguente tenore.

In Nome della Santissima ed Indivisibile Trinità.

In perpetua memoria sia fatto noto a chiunque importasse o potesse importare di sapere, qualmente dopo rinnovata e conchiusa l'alma pace fra il Serenissimo e Potentissimo Principe e

4718 Signore Carlo, eletto Imperatore dei Romani, sempre Augusto, Rè di Germania, delle Spagne e dell' Indie, d'Ungheria, di Boemia, Dalmazia ecc. ed il Serenissimo e Potentissimo Principe e Signore Sultano Acmeto Chan, Imperatore degli Ottomani ecc. dall' altra parte, ambe le loro Maestà Imperiali hanno cercati di contribuire il più che fosse possibile alla consolidazione di questa pace ed all' aumento della buona intelligenza e della confidenza reciproca.

A quest' uopo hanno stimato essere cosa la più opportuna il garantire ai sudditi di ambi gli Imperi il commercio libero sui fiumi, per terra e per mare, stabilindo con degli articoli convenienti le condizioni speciali, o prevenendo in tal modo fermamente e vigorosamente tutte le difficoltà e dissensioni che potrebbero debilitare la buona amicizia. Quindi si sono riuniti presso Passaroviz da parte di S. M. I. R. Apost. e Romana l'Illustrissimo Signore Anselmo Francesco di Fleischmann, e di parte di Sua M. Ottomana, l'Illustrissimo Signore Seifullah Effendi, in qualità di Ambasciadori nominati e Plenipotenziarj, ed a tenore dell' articolo decimo terzo inserto nello Stromento dell' alma Pace, sono convenuti dei seguenti 20 articoli.

ART. I. Fra i sudditi d'ambi gli Imperi, del Romano cioè e dell' Ottomano, fu stabilito il libero ed universale commercio sui fiumi, per mare e per terra, di modo che sotto la denominazione di sudditi di sua Maestà Imperial-Regia Cattolica si comprendano i Tedeschi, Ungheresi, Italiani, Belgi di qualunque stirpe o religione, i quali attualmente soggiacciono al Dominio CesareoRegio, o vi devono soggiacere in qualunque tempo e modo e sotto qualunque titolo; questi potranno vendere le loro merci (eccettuatene le armi, la polvere, ed altre merci proibite) in tutti i territorj Ottomani e farne libero commercio. Tutte le navi portanti la bandiera o le fiammole e munite delle lettere - patenti Cesareo-Regie, potranno entrare e sortire liberamente nei porti di mare soggetti all' Impero Turco, esporvi le loro mercanzie, ristaurarsi dei danni che le stesse navi avessero sofferti per fortuna di mare o per qualunque altro accidente, potranno esse provvedersi di vino e di tutti gli altri viveri in sufficiente quantità, nonchè di altri oggetti necessarj, verso pagamento del prezzo, e sortire senza molestia dai detti porti.

e

ART. II. I sudditi e mercanti d'ambi gl' Imperi potranno esercitare liberamente il commercio sul Danubio. Ai mercanti poi di S. M. Rom. Ces. Regia sarà libero di scaricare dalle barche le merci, che sul Danubio introducono in Turchia, a Vidino, Rusciuk, ed altri luoghi, caricarle su carri accordati pel solito prezzo,

trasportarle sicuramente per terra in qualunque luogo essi vo- 1718 gliano, ed esercitare il traffico. Similmente resta libero ai mercanti Romano - Cesareo - Regj (come fu stabilito, affinchè le barche del Danubio non entrino nel Mar Nero), di potere a Ibraila, Issakcià, Kilià ed in altri emporj, ove si trovano le Ciaiche ed altre navi veleggianti per il Mar Nero, noleggiare queste al prezzo solito, caricarvi le loro mercanzie, e trasportarle a Costantinopoli in Crimea, a Trebisonda, Sinope ed in altri emporj del Mar Nero (ove si vendono le merci), di passare e ripassare senza impedimento, e di esercitare il loro traffico.

ART. III. I mercanti d'ambi gl' Imperi dovranno pagare per le mercanzie, che si trasportano sui fiumi, per terra e per mare, in un luogo daziario, cioè per la prima volta quando si importano le merci, e per la seconda quando se ne esportano di altre, il dazio del 3 per 400; oltre questi tre per cento però nessuno ardirà di chiedere la minima cosa; ed i mercanti pagheranno pure per il felice arrivo del bastimento in un porto Ottomano, como lo sogliono prestare anche altre nazioni amiche dell' Impero Ottomano, il consueto così detto Selament di trecento aspri, ossia 3 fiorini ed un quarto di tallero; saranno però interamente esenti dal Masdariè, Cassabiè ed altri diritti ed imposte, e lo stesso si osserverà in riguardo ai mercanti di ambi gl' Imperi.

Per le loro mercanzie importate per terra, per mare e sui fiumi, qualora i doganieri od ispettori le stimassero a un prezzo più alto di giusto, potranno i mercanti Imperiali pagare i sudetti 3 per 100 in natura, cioè in quelle mercanzie medesime, ed i doganieri dovranno essere contenti di tal pagamento; il dazio potrà essere pagato in qualunque moneta avente corso in commercio, e su di ciò non sarà da molestarsi alcuno dei mercanti Imperiali. Le navi Imperiali, cariche di mercanzie comperate nelle possessioni Ottomane, dopo avere una volta pagato il dazio in un luogo daziario Ottomano e ricevutane dai direttori della dogana la bolletta, chiamata Teschierè, non saranno più visitate nei porti o nelle fortezze situate agli stretti dell' Ellesponto, chiamati Dardanelli, ma si procederà a tenore delle sudette bollette. Qualora ad un bastimento Imperiale non si presentasse favorevole occasione di vendere o di barattare le sue mercanzie, e lo stesso volesse far vela da un porto Ottomano per un altro, non sarà più tenuto ad alcun pagamento in nessun luogo, quando abbia già pagato una volta 3 per 100 alla prima dogana Turca e presentata ai doganieri la bolletta chiamata Teschierè. Se un qualche mercante dei due Imperi si permettesse una frode rispetto al da

[ocr errors]

1718 zio e venisse colto sul fatto mentre sottrae le sue merci di nascosto senza pagamento di dazio, sarà egli tenuto di pagarne in pena il doppio diritto.

Pel danaro contante in oro ed argento che importano, od esportano come anche per le altre merci per cui non sogliono pagare dazio le altre nazioni amiche, non si esigerà alcun dazio neppure dai mercanti e sudditi d'ambe le parti. Dopo il pagamento del dazio per le merci caricate sui bastimenti, i doganieri Ottomani dovranno senza ritardo estradare ai mercanti CesareoRegi le bollette, acciocchè per il ritardo di queste non venga impedita la partenza del bastimento. Qualora i mercanti Imperiali caricassero le loro mercanzie dai proprj bastimenti a bordo di navigli Turchi, non saranno per questo molestati oltre il dazio stabilito in questa Capitolazione.

ART. IV. Qualunque facoltà venisse concessa nel territorio Turco ai negozianti dei Rè amici dalla Porta Ottomana rispetto alla compra, lo scambio e l'esportazione delle mercanzie per i loro paesi, eguale concessione sarà fatta anche ai mercanti CesareoRegi, e se alcuna cosa o merce ora proibita venisse dalla predetta Porta Ottomana permessa ad altre nazioni, la compera, ed esportazione della stessa in considerazione di Sua Sacra Romana CesareoRegi Maestà sarà permessa prima d'ogni altro ai di lei negozianti. ART. V. A maggior sicurezza e tranquillità dei mercanti Imperiali, e per l'incremento del commercio, anche Sua Sacra Maestà Romana-Cesareo-Regio e Cattolica potrà per mezzo del suo ministro residente presso la Porta Ottomana nominare e stabilire con appositi decreti dei Consoli, Vice-Consoli, Agenti, Fattori ed Interpreti negli emporj e nelle isole del Mare Mediterraneo e delle possessioni Ottomane, ed ovunque da altre estere nazioni sono stabiliti dei Consoli ed Interpreti; se però i bisogni del commercio richiedessero tali Consoli, Vice-Consoli, Agenti ecc. in altri luoghi, nei quali finora non ve ne soggiornava alcuno, ciò sarà esposto dal Ministro dell' Altefata Maestà Cesareo-Regia alla Porta Ottomana: e quando al detto Ministro sia concessa la permissione, si estenderanno i diplomi conformi, affinchè i nominati Consoli, ViceConsoli, Agenti, Interpreti ecc. vengano ajutati e protetti dai Ministri dell' Impero Ottomano, e sia loro prestata assistenza in ogni evento. In qualunque luogo dell' Impero Ottomano morisse un negoziante Cesareo, i di lui beni non saranno in alcun modo incamerati dal Fisco, ma saranno presi in consegna intatti dai Ministri Cesarei, o da chi da questi fosse a ciò deputato. In caso che al Ministro di Sua Sacra Maestà Romana Cesareo-Regia resi

dente presso la Porta Ottomana sembrasse a proposito di costi- 1748 tuire nei predetti luoghi invece di Consoli dei semplici Interpreti non solo non saranno molestati in alcun modo, ma godranno ed approffitteranno dei medesimi favori, privilegi e delle esenzioni concesse ai Consoli. In forza di quest' alma Capitolazione i Consoli, Vice-Consoli, Interpreti e Mercanti di Sua Sacra Maestà Cesareo-Regia e tutti i servi che sono attualmente al loro servizio saranno liberi e sciolti da ogni tributo ed altre imposte. I sudditi, Consoli, Interpreti, e mercanti di Sua Sacra Maestà Romana Cesareo-Regia, le persone che stanno al loro servizio, dovranno in tutti i loro affari di commercio, di compera, vendita, cauzione, od in altri oggetti, presentarsi dinanzi al Giudice, far registrare le loro transazioni nel Protocollo giudiziario, e ricevere dal medesimo degli atti autentici, volgarmente chiamati Hogiet, o altri documenti validi, e qualora nascesse una qualche contestazione, si esamineranno i detti atti autentici o documenti, come pure il Protocollo sudetto, e si procederà conformemente alla legge ed alla giustizia. I Governatori ed altri Officiali di qualunque rango nelle provincie Ottomane non si permetteranno d'incarcerare alcuno dei predetti sudditi Cesarei dietro un accusazione o sotto qualsiasi pretesto, nè di molestarlo od ingiuriarlo; quando però uno di essi avesse a comparire innanzi ad un Giudizio Ottomano, egli dovrà presentarsi con saputa dei Consoli ed in presenza dell' Interprete, e sarà condotto dai predetti Consoli ed Interpreti al carcere Cesareo. Se ad alcuno fosse dovuto qualche cosa da un mercante Cesareo-Regio, il creditore dovrà esigere il suo debito per mezzo dei Consoli, Vice-Consoli, ed Interpreti dal suo debitore, e da nessun altro; ai più menzionati Consoli, Vice-Consoli, Interpreti, Mercanti, ed ai loro famigliari e servi sarà permesso nelle loro abitazioni il libero esercizio della religione Romana - Cattolica, e le estere nazioni, che prendessero parte alle funzioni di quella religione, non dovranno esserne impedite, nè molestate in alcun modo; se nascesse una lite o contestazione verso i Consoli, Vice-Consoli, Interpreti, Mercanti ecc. Cesareo-Regj, la quale oltrepassasse la somma di 3000 Aspri, cioè 25 talleri, questa non potrà decidersi da alcun tribunale delle provincie, ma dovrà rimettersi al giudizio della Porta Ottomana. Ma se una contestazione nascesse fra dei mercanti CesareoRegj, sarà questa esaminata e giudicata dietro le loro leggi e solite istituzioni dai Consoli ed Interpreti. Nessun bastimento dei predetti mercanti, che avesse già ottenuto le spedizioni per la partenza, potrà essere ritenuto a cagione d' una lite nascente, ma

« PreviousContinue »