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Sezione I.

della Diplomazia ecclesiastica siano le personae, le res, ii iudicia; perché solo rispettivamente a questi tre punti si svolge qualunque potere di giurisdizione.

5. Questo secondo libro si può quindi dividere in tre sezioni distinte: nella prima delle quali si esamineranno le relazioni fra la Chiesa e lo Stato rispetto alla potestà governativa della Chiesa, nella seconda relativamente al potere amministrativo, e nella terza infine circa l'esercizio della potestà giudiziale.

SEZIONE PRIMA

DELLE RELAZIONI FRA LA CHIESA E LO STATO
RISPETTO ALL'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA.

6. Gesù Cristo avendo istituito la sua Chiesa come perfetta società ed avendo concesso alla medesima un potere giurisdizionale da esercitarsi da diverse. autorità gerarchicamente subordinate, ne conseguiva necessariamente una determinata organizzazione '.

Come avvertono comunemente i Dottori, nella Chiesa si distingue una doppia organizzazione: la personale e la territoriale. Rispetto ad essa non si devono esaminare i diversi gradi, che la compongono; ma unicamente sono da considerarsi le diverse ingerenze dei Governi, sia nell'organizzazione personale, sia nella territoriale.

TITOLO PRIMO

Dell'organizzazione personale ecclesiastica.

7. Oggetto dell' organizzazione personale ecclesiastica sono le persone, le quali, come avvertono i Cano1 GIOBBIO, Op. cit., vol. I, art. I, I, 1. 52 e seg.

nisti, « ex agendi ratione ipsius Fundatoris dividuntur in clericos et laicos; in illos videlicet, qui debent praeesse regimini et gubernio Ecclesiae, et in illos, qui debent subiici aliorum potestati ac ministerio ». Si avverte però, che « a recensitis personis secernendi sunt ex facto Ecclesiae monachi, religiosi aut regulares, qui mediam viam tenent inter clericos et laicos; quatenus enim regulares sunt, dici possunt laici, quatenus participant de iuribus ac privilegiis clericalibus, clericis accedunt »1. Per conseguenza le persone costituenti la Chiesa si considerano divise in tre classi: ossia, clerici, regulares, laici.

Secondo questa divisione, il presente titolo si può dividere in tre capi. Nel primo dei quali si esamineranno le relazioni fra la Chiesa e lo Stato rispetto al clero, nel secondo in ordine ai religiosi, nel terzo riguardo ai laici.

CAPO I.

DELLE RELAZIONI FRA LA CHIESA E LO STATO

RISPETTO AL CLERO.

8. I rapporti fra la Chiesa e lo Stato circa l'organizzazione personale del clero si manifestano specialmente nella partecipazione del potere civile all'educazione ed istruzione di coloro che desiderano dedicarsi al servizio della Chiesa, alla provvisione dei beneficî ed offici ecclesiastici ed infine nel determinare quali immunità e privilegi si possano o concedere o riconoscere al clero.

1 SEBASTIANELLI, Praeelectiones Iuris Canonici, De personis, §. 2.

ARTICOLO I.

Delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato

rispetto a coloro

che si dedicano allo stato ecclesiastico.

9. L'ingerenza dei Governi, in ordine a coloro che desiderano dedicarsi allo stato ecclesiastico, si verifical specialmente negli istituti eretti per l'educazione ed istruzione del clero. I Governi facilmente esigono una certa partecipazione nell'organizzazione dei Seminarî, non solo riguardo all'erezione e amministrazione temporale dei medesimi, ma ancora rispetto al loro regime formale.

I.

-

Condizione giuridica dei Seminari
nei diversi Stati.

10. Fin dai primi secoli della Chiesa i vescovi fondarono delle scuole, dove veniva istruito il giovane clero per la loro stessa opera. La base dell'insegnamento era la Sacra Scrittura, ma non veniva trascurata la scienza profana. Celebre rimase la scuola fondata da S. Agostino, principalmente per l'opera prestata alla medesima dal grande Dottore. In seguito il programma scolastico fu messo in relazione ai varî gradi degli Ordini minori e maggiori, di guisa che l'istruzione e l'educazione del candidato al sacerdozio seguivano una via perfettamente parallela.

II. Nell'età di mezzo le scuole episcopali si svilupparono sempre più, quando nel clero s'introdusse la vita canonicale. Sotto gli auspici di Carlo Magno e di suo figlio Lodovico, tali scuole aumentarono specialmente nella Francia; lo stesso fecero i Papi nell'Italia e particolarmente a Roma, dove l'Istituto Lateranense dava uomini veramente sommi. Nel secolo XII sorsero le Università, le quali per opera dei Papi si rivolsero allo studio della Teologia, creando strettissimi rapporti colla Chiesa; allora le scuole episcopali divennero come sussidiarie.

12. Scoppiata la Riforma, temendosi, che dal frequentare le Università ne potesse venire un pericolo cosi per la fede come per la moralità di chi studiava Teologia, il Concilio di Trento ordinò, che gli aspiranti ad entrare nel clero dovessero dai dodici anni in su essere educati insieme secondo le norme claustrali 5.

5 Nel capo 18, De reform., Sess. 23 si legge: Cum adolescentium aetas, nisi recte instituatur, prona sit ad mundi voluptates sequendas; et, nisi a teneris annis ad pietatem et religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat, nunquam perfecte, ac sine maximo, ac singulari propemodum Dei omnipotentis auxilio, in disciplina ecclesiastica perseveret; sancta Synodus statuit, ut singulae cathedrales, metropolitanae, atque his maiores Ecclesiae, pro modo facultatum, et dioecesis amplitudine, certum puerorum ipsius civitatis, et dioecesis, vel eius provinciae, si ibi non reperiantur, numerum in collegio ad hoc prope ipsas ecclesias, vel alio in loco convenienti, ab episcopo eligendo, alere, ac religiose educare, et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur. In hoc vero collegio recipiantur, qui ad minimum duodecim annos, et ex legitimo matrimonio nati sunt, ac legere et scribere competenter noverint: et quorum indoles, et voluntas spem afferat, eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros. Pauperum autem filios praecipue eligi vult; nec tamen ditiorum excludit, modo suo sumptu alantur; et studium praeseferant Deo et ecclesiae inserviendi. Hos pueros episcopus in tot classes, quot ei videbitur divisos iuxta eorum numerum, aetatem ac in disciplina ecclesiastica progressum partim, quum ei opportunum videbitur, ecclesiarum ministerio addicet, partim in collegio erudiendos retinebit; alios

Le disposizioni del Concilio di Trento, coadiuvate dalle saggie istruzioni date da S. Carlo Borromeo nel Concilio provinciale tenuto in Milano l'anno 1565, formarono la base di tutta l'organizzazione seminaristica. Ed infatti, con una rapidità sorprendente, si moltiplicarono i Seminarî, contandosene già alla fine di quel secolo più di mille, sparsi per l'Italia, la Francia, i Paesi Bassi, la Spagna e la Germania. Gli Imperatori romani, Ferdinando I e Massimiliano II, prestarono incondizionatamente il loro appoggio. Il primo fondo egli stesso i Seminarî di Praga e di Vienna, ed al secondo Pio V inviava una lettera commovente, ringraziando S. M. per l'appoggio prestato nell'esecuzione del Decreto Tridentino. Poi ricordando la triste condizione del clero nella Germania, raccomandava a Sua Maestà di rimanere costantemente fedele, come Protettore e Difensore della Chiesa, ai sentimenti de' suoi illustri antenati, che avevano sempre considerato, come loro sacrosanto dovere, la difesa dei diritti della Chiesa e della Religione.

Ma, dal secolo XVIII in poi gli Stati pretesero di ingerirsi in più modi nei Seminarî; l'esame, che sottopongo agli studiosi, conferma questa asserzione.

que in locum eductorum sufficiet, ita ut hoc collegium Dei ministrorum perpetuum seminarium sit. Ut vero in eadem disciplina ecclesiastica commodius instituantur, tonsura statim atque habitu clericali semper utentur; grammatices, cantus, computi ecclesiastici, aliorumque bonarum artium disciplinam discent, sacram scripturam, libros ecclesiasticos, homilias sanctorum, atque sacramentorum tradendorum, maxime quae ad confessiones audiendas videbuntur opportuna, et rituum ac caeremoniarum formas ediscent. Curet episcopus, ut singulis diebus missae sacrificio intersint, ac saltem singulis mensibus confiteantur peccata, et iuxta IConfessoris iudicium sumant corpus D. N. 1. C.; cathedrali et aliis oci ecclesiis diebus festis inserviant.

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