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19. Francia. - L'erezione e l'amministrazione dei Seminari sono regolati dal concordato del 1801, quantunque i governi vi abbiano portato diverse modificazioni, 14.

20. Germania. - Le leggi ostili ai Seminari stabilite nella Pragmatica del 1818, furono in parte modificate dietro le rimostranze della Santa Sede, finchè la libertà fu concessa nel 1866, 16.

21. In seguito al Kulturkampf veniva prescritta la frequenza delle Università pubbliche per tre anni e proibita l'erezione dei Seminari nei luoghi ove esisteva una facoltà teologica. In seguito queste leggi vennero modificate, 20. 22. Condizione attuale dei Seminari e dell'istruzione ecclesiastica nei varî Stati della Germania, 22.

23. Inghilterra-Malta. - I Seminari dipendono dai Vescovi, 25. 24. Italia. - I Seminari sono enti morali di istruzione non governativa e dipendono dal Ministero di Grazia, Giustizia e Culti se non hanno alunni laici; se ne hanno, dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, 25.

25. I diplomi ivi conseguiti non hanno effetti legali quanto all'ammissione nelle scuole del regno; però sono richiesti quando la collazione di qualche beneficio lo esigga ex iure o nelle tavole di fondazione, 26.

26. L'istruzione teologica è libera, ma il governo si riserva l'ingerenza su qualche dottrina che si consideri in collisione con le leggi dello Stato, 28.

27. L'amministrazione dei Seminari è soggetta alla sorveglianza governativa, 29.

28. In Roma e nelle sedi suburbicarie gl' istituti di educazione per il clero dipendono dalla Santa Sede, 30.

29. Condizione giuridica della Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici in Roma, 33.

30. L'istituto ecclesiastico Putignani annesso alla Regia Basilica Palatina di San Nicola di Bari, 34.

31. Olanda. - I Seminari dipendono esclusivamente dall'autorità ecclesiastica: il governo somministra una conveniente dotazione, 36.

32. Portogallo. - I Seminari sono sottoposti alla ispezione del

Governo, meno che negli studi, ma questi non hanno valore legale, 37.

33. Russia.

Lo stato dei Seminari nella Russia, 38.

34. Convenzione dell'anno 1882, 39.

35. Spagna. La direzione dei Seminari era regolata dal concordato e dai patti aggiunti il 16 Marzo 1851, 43.

36. Stato attuale, 45.

37. Svizzera. L'ostilità dei Governi cantonali all'istituzione dei Seminari è cessata nel 1884 con l'erezione dell'Amministrazione Apostolica Ticinese, e la regolarizzazione della Diocesi di Basilea, 48.

38. Repubblica Argentina. - I Seminari sono regolati secondo il Tridentino, 51.

39. Bolivia. - Con decreto del 25 Gennaio 1900 l'istruzione dei Seminari è stata sottoposta al governo della repub

blica, 51.

40. Brasile. - I Seminari godono maggior libertà a causa della libertà d'insegnamento, 52.

41. Colombia.

I Seminari sono regolati secondo le norme del Tridentino, 52.

42. San Domingo. - Idem, 52.

43.

Equatore. Con il Concordato del 1881 si era posta in vigore la norma Tridentina, 53.

44. Guatemala. I Seminari sono soppressi, 53.

45. Honduras. Idem, 53.

46. Perù. I Seminari sono soggetti alle norme Tridentine, 53. 47. Venezuela. I Seminari sono soppressi, 54.

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Osservazioni sull'intervento dei Governi

nei Seminari.

48. Erezione. L'erezione dei Seminari deve dipendere esclusivamente dall'autorità ecclesiastica a meno che lo Stato concorra alla dotazione dei medesimi, 55.

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49. Regime. Norme stabilite dal Concilio di Trento, 56. 50. I Governi senza grave ingiustizia non possono ingerirsi dell'amministrazione formale dei Seminari, 57.

5. Motivi con i quali i Governi legittimano il loro intervento -
la necessità d' infondere nel clero lo spirito nazionale, 59.
52. Allo Stato appartiene il monopolio dell'istruzione, 61.
53. Alcuni Governi esigono la presenza di un commissario
governativo all'esame per l'ammissione dei giovani nei
Seminari, 63.

54. I Governi non possono obbligare i chierici a frequentare
le facoltà filosofiche e teologiche delle Università dello
Stato col pretesto di avere un Clero più dotto, 64.
55. Disposizione della Santa Sede circa l'accesso del Clero
alle Università pubbliche, 72.

56. La natura dell'insegnamento teologico esige l'ingerenza
dei Vescovi nelle scuole che lo impartiscono, 73.
57. Casi nei quali l'autorità civile può ingerirsi dell'insegna-
mento impartito ai chierici, 75.

58. Il Governo non può ingerirsi dell'amministrazione econo-
mica dei Seminari, senza il consenso dell'autorità eccle-
siastica, 76.

59. Chiusura. - Il Governo può solo insistere presso l'Ordinario
su la chiusura del Seminario, quando motivi giusti la
rendono necessaria, 77.

60. Seminaria Puerorum. - Loro necessità specialmente riguardo
alla educazione religiosa del clero più giovane, 77.
61. A torto i Governi esigono in questi Seminari l'osservanza
del programma scolastico civile sotto il pretesto del
bene comune sociale, 80.

62. Ne possono esigere l'osservanza almeno sugli studi liceali, 81.
63. Disposizioni per i giovani dei piccoli Seminari obbligati
a frequentare le scuole pubbliche, 82.

ARTICOLO II.

Delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato
rispetto alla provvista dei beneficî.

64. I Governi procurano di esercitare la loro influenza special-
mente sulla nomina delle persone investite dei beneficî
maggiori, 83.

§ I. Dell'intervento dei Governi nella provvista
dei benefici maggiori.

65. Alcuni giustificano l'intervento, dicendolo un ius maiestaticum, 84.

66. Altri lo fondano nel diritto del Clero e del popolo di partecipare al Governo della Chiesa l'Ollivier, 84.

67. Critica delle due teorie precedenti, 86.

progetto del

68. Soltanto per concessione della Santa Sede i Governi possono partecipare alla elezione dei Vescovi, 87.

A.

Della regia Nomina.

69. È esercitata dall'Austria, dalla Baviera, dalla Francia, e dal Portogallo, 91.

70. Austria. - L'indulto di Nomina è regolato secondo l'art. 19 del Concordato del 1855, 91.

71. Baviera. - La Nomina è regolata secondo il Concordato del 1817, 93.

72. Francia. - Disposizioni vigenti secondo il Concordato Napoleonico, 93.

73. Portogallo.

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74. Italia. Diritti degli antichi Stati italiani sulle Nomine dei Vescovi, 96.

75. Nel nuovo regno Italico per la legge delle Guarentigie si è rinunziato il privilegio della Nomina regia, 98.

76. Discussioni della Camera in proposito. - Se lo Stato dovesse cedere il suo diritto a favore dei fedeli, 100.

77. Se rinunciare il diritto in favore del Clero, 101.

78. Se in favore del Capitolo Cattedrale, 102.

79. Viene approvata la rinuncia incondizionata, 102.

80. Natura della regia Nomina; non può dirsi elezione cano

nica, 103.

81. Il Pontefice è obbligato a rispettare la Nomina, quando si verifichino le condizioni richieste, 104.

82. La Nomina regia è distinta dalla Presentazione che ha luogo nel Patronato, 105.

83. La Nomina regia importa soltanto la designazione della persona da farsi dal Governo, 105.

84. Il Pontefice non è un collatore forzato, 107.

85. La nomina regia non fa si che i Vescovi divengano funzionari dello Stato, ma restano sempre alti Ministri della Chiesa, 108.

86. Il Papa può negare l'istituzione canonica ai nominati dal Governo, senza essere tenuto a manifestare le ragioni del rifiuto, 109.

87. Però in pratica ciò difficilmente avviene, III.

88. Il nominato dal Governo non può ingerirsi dell'amministrazione della diocesi, finchè il Papa non abbia concessa l'istituzione canonica, 112.

89. Condanne emanate dalla Santa Sede contro simili usur

patori, 115.

90. I nominati dal Governo non possono assumere l'amministrazione delle Diocesi come Vicari Capitolari, 120. 91. Pene speciali modo reservatae Romano Pontifici contro tali abusi, 122.

92. Ragioni giuridiche di tali proibizioni, 122.

93. I Governi non possono obbligare il Romano Pontefice a concedere l'istituzione canonica dentro un periodo di tempo determinato. Questione sollevata in proposito nel Concilio Nazionale di Parigi del 1811, 123.

94. Falsi principî, sui quali si pretendeva porre tale limitazione di tempo alla concessione dell'istituzione canonica, 126. 95. Il privilegio di nomina concesso ai Governi, per sè non si può esercitare su persone che sono già vincolate ad altre sedi cattedrali, 128.

96. Inconvenienti pratici provenienti dal diritto di regia Nomina esercitato dai Governi, 129.

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