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indiquant nominativement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions et certifiant que les dites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente.

3. Les trois Gouvernements s'engagent à prêter leur concours pour agir auprès du Négus afin que, suivant les prescriptions de l'Acte général de Bruxelles, le trafic des armes et des munitions soit interdit en territoire abyssin.

4. En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Aden, Périm, Zeila, Massaouah, Assab et autres ports de la région pour des points situés en dehors de la zone de protection de l'Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrer à des actes de contrebande.

5. En maintenant expressément les principes de la législation française sur le droit de visite et demeurant entendu que les deux Gouvernements italien et anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales italiennes et anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigenes, italiens et anglais, soient également applicables dans les eaux territoriales anglaises et italiennes aux boutres portant le pavillon français; de leur côté, les Gouvernements anglais et italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales françaises aux petits bâtiments indigènes de commerce (boutres) français soient également applicables aux boutres portant le pavillon anglais ou italien.

Ces mesures seront appliqués sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par les Conventions consulaires en vigueur entre les trois Gouvernements.

6. Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les trois

Gouvernements s'engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisés à porter leur pavillon respectif.

7. Les trois Gouvernements obligeront en outre les boutriers autorisés à arborer le pavillon français, anglais, ou italien, à inscrire sur leurs embarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance.

8. Les Gouvernement anglais, français et italien sont d'accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour l'exécution sur place des dispositions résultant du présent accord.

9. Le présent arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans à moins qu'il ne soit dénoncé six mois à l'avance.

Fait à Londres, le 13 décembre 1906.

A. DI SAN GIULIANO
PAUL CAMBON

E. GREY.

Nota.

Quest'accordo fu presentato dal Ministro Tittoni alla Camera dei deputati il 18 dicembre 1906 ed al Senato del Regno il

28 dello stesso mese.

XXII.

ACCORDO SUPPLEMENTARE 19 marzo 1907, mediante scambio di note fra il Ministro britannico degli af fari esteri e l'Incaricato d'affari d'Italia in Londra, per delucidare alcuni punti dell'accordo 5 marzo 1905 tra il Governo italiano e Sayed Mohammed ben Abdalla (Mullah):

I. IL MINISTRO BRITANNICO DEGLI AFFARI ESTERI
ALL'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA IN LONDRA.

I have the honour to transmit herewith, a memorandum recording the supplementary and explanatory Agreement which has been arrived at between the British and Italian Governments in order to elucidate certain points in the Agreement of March 5th, 1905, between the Italian Government and Seyid Mahamed-bin-Abdulla.

I should be glad if you would address to me a Note enclosing a memorandum drawn up in identical terms.

Foreign Office, March 19th, 1907.

E. GREY.

II. L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A LONDRA
AL MINISTRO BRITANNICO DEGLI AFFARI ESTERI.

Ho l'onore di accusare ricevimento a Vostra Eccellenza della Sua nota in data d'oggi colla quale Ella ha voluto trasmettermi un memorandum contenente l'accordo supplementare ed esplicativo conchiuso tra i Governi italiano e

britannico allo scopo di dilucidare alcuni punti dell'accordo del 5 marzo 1895 tra il Governo italiano e Seyid Mahamedbin-Abdulla.

Mi affretto, d'ordine del mio Governo, di trasmettere qui unito a Vostra Eccellenza un memorandum redatto in termini identici.

Londra, 19 marzo 1907.

A. DE BOSDARI.

(Annesso).

MEMORANDUM.

I. È inteso che dove la parola tribù è usata nell'accordo del 5 marzo per indicare i seguaci di Seyid Sheikh Mahamed-bin Abdulla, tale parola denota soltanto quegli individui appartenenti alle tribù dei Somali i quali pel momento sono col Mullah, e che quindi la parola tribù deve considerarsi denotare soltanto seguaci.

II. Con riferenza alla clausola dell'art. 1o dell'accordo del 5 marzo concernente i rapporti tra il Governo dell'Abissinia ed i suoi dipendenti da una parte, ed i Dervisci dall'altra parte, ed allo scopo di evitare ogni malinteso che possa sorgere nel tradurre il testo originale arabico dell'accordo del 5 marzo, è inteso che nè il Governo italiano nè il britannico accettano alcuna responsabilità per i rapporti fra i Dervisci e il Governo abissino e i dipendenti di questo. La responsabilità dei Governi italiano e britannico rimane limitata alle tribù e popolazioni sulle quali essi accampano diritto di dominio.

III. Con riferenza alla terza clausola dell'art. 1o, è inteso che quando si tratti di interessi di tribù britanniche, i dissidi fra le genti di Seyid e le tribù britanniche saranno portati davanti a Rappresentanti locali di ambo i Governi italiano e britannico, e nel caso in cui tali Rappresentanti non siano in grado di giungere ad un accordo soddisfacente, l'argomento in discussione sarà portato davanti ai rispettivi Governi.

È inoltre convenuto che, eccettuato in materie non contenziose come lo scambio di comunicazioni amichevoli ed altre materie in cui allo scopo di evitare sgradevole ritardo si considera necessaria una comunicazione diretta, ogni comunicazione fra le autorità britanniche del Pro

tettorato della Somalia e il Mullah Seyid Mahamed Abdullah, e viceversa, debba passare per mezzo delle autorità italiane di Aden.

Copia di ogni corrispondenza scambiata direttamente nei casi eccezionali anzidetti sarà immediatamente spedita alle autorità italiane di Aden.

IV. Con riferenza all'art. 4 che definisce i limiti del diritto di pa scolo accordato dal Governo britannico ai Dervisci, vi sarà incluso il pascolo di Baran tra Tifafle e Damot; ed inoltre purchè con ulteriore inchiesta locale si trovi che non vi sono ostacoli al cambiamento seguente, la linea che determina i limiti del diritto di pascolo accordato ai Dervisci può essere estesa in territorio italiano fino a raggiungere gli stagni di Kurmis. Tale provvedimento è preso per impedire il con. tatto diretto tra i Dervisci e le tribù britanniche, considerandosi come neutrale la zona tra tale linea e Bohotle.

Prese in considerazione le anzidette modificazioni, la linea di pascolo fino alla quale i Dervisci possono far pascolare, sarà emendata in modo da essere indicata come segue:

Da Halin a Hodin, Hodin a Tifafle, Tifafle a Baran, Baran a Damot, Damot a Kurmis.

V. Si conviene che sulla costa dei Somali debba esistere una cordiale comune intesa tra i Protettorati italiano e britannico circa i diritti di dogana ed una generale sorveglianza della linea costiera, e che ogni volta che l'uno o l'altro degli anzidetti Governi abbia da trovar necessario di imporre misure provvisorie di restrizione punitiva al commercio di qualcuna delle proprie tribù, l'altro Governo debba altresì, essendone richiesto e dietro indicazione di buone ragioni, adottare simili res'rizioni contro la tribù colpevole.

Per ciò che concerne i diritti di dogana, si riconosce per altro che, siccome un'amministrazione diretta italiana non esiste ancora sulla costa migiurtina, il Governo italiano ha la facoltà, salvo le disposizioni di trattati generali che abbiano già ricevuto l'assenso di ambo i Governi, di imporre diritti doganali ogni qualvolta ed in qualsiasi maniera che essa consideri opportuno, ma rimarrà inteso che per ciò che concerne le presenti intese doganali, fra le due amministrazioni sulla costa dei Somali, le intese saranno nel senso che, ogni qualvolta esista una differenza fra i diritti doganali locali delle due amministrazioni, le tribù meno favorite saranno obbligate a pagare all'amministrazione pel cui territorio tali tribù

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