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1856

5.

5 janvier 1856.

Ordonnance du ministère I. R. du commerce concernant
l'application de la troisième convention supplémentaire
de l'union télégraphique austro-allemande et de ses an-
nexes aux correspondances échangées avec la Toscane.
(V. B. H. M. 1856, Nr. 3.)
Anwendung des dritten Nachtragsvertrages des deutsch - österrei-
chischen Telegraphenvereines und der Zusatzbestimmungen im
Verkehre mit Toscana.
Zahl 99-16.

Die Bestimmungen des dritten Nachtragsvertrages des deutschösterreichischen Telegraphenvereines, sowie die beiden später vereinbarten Bestimmungen haben im Verkehre mit Toscana sogleich in Anwendung zu kommen.

6.

17 janvier 1856.

Traité de commerce entre le Gouvernement de S. M.
I. R. Ap. et le Bey de Tunis. Conclu à Bardo près Tunis.

(R. G. B. 1857, Nr. 91.)
Handelsvertrag zwischen der Regierung Seiner k. k. Apostolischen
Majestät und dem Bei von Tunis, geschlossen in der Residenz
Bardo bei Tunis den 17. Jänner 1857.

Convenzione di commercio stipulata trà l'eccelso Governo austriaco ed il Governo di Tunisi col mezzo del Console generale Giovanni Gasparo Merlato, a tale effetto autorizzato dal suo rispettato ed eccelso Governo, nella speme che addimostrando l'intimo dei sentimenti, risulti utile agli affari e reciprocamente vantaggiosa ai particolari e generali interessi di ambo le Parti, in data del primo Giumed el-Euel dell' Egira 1272, diciasette gennajo mille ottocento cinquanta sei.

Articolo I.

Tutti i diritti, prerogative e privilegi assicurati ai sudditi e navigli austriaci nel Dominio tunisino in virtù dei trattati in data 23 settembre 1725 e 23 dicembre 1748, vengono colla presente riconfermati e garentiti all' Austria all' eccezione delle modificazioni e variazioni che potessero espressamente subire negli Articoli susseguenti.

Articolo II.

Resta determinato e stabilito che l'eccelso Governo austriaco godrà ed otterrà senza alcuna restrizione tutti i diritti, favori, privilegi e facilitazioni ed altre cose di simile importanza e significato, senza diminuzione accordate o da accordarsi in avvenire ai Governi amici, e per ciò i sudditi ed i navigli austriaci in ogni epoca ed in qualunque circostanza e sotto ogni aspetto saranno trattati nel Dominio di Tunisi in perfetta parità de' sudditi e de' navigli delle nazioni le più amiche e favorite.

Articolo III.

I sudditi di S. M. l'Imperatore d'Austria avranno la facoltà di viaggiare per terra e per mare ed esercitare il commercio in qualunque luogo del Dominio tunisino che desiderassero, e potranno dedicarsi a qualsiasi professione, arte e mestiere loro convenisse e che non riuscisse nocivo al Governo tunisino, senza eccezione, nel modo che è o fosse per esser adottato su questo particolare circa a' sudditi delle Potenze amiche.

Articolo IV.

Potranno quindi i sudditi austriaci liberamente trafficare con quelli di Tunisi od altri individui stabiliti o di passaggio nella Reggenza, in ogni sorta di merci, sieno esse prodotti del territorio tunisino, austriache od estere, dedicandovisi al commercio, comprando da essi, o pure ad essi vendendo, senz' alcun impedimento dal canto del Governo tunisino, so tutti i punti concernenti il traffico in generale ed in particolare, non meno che per l' importazione delle merci e la loro esportazione e per le compre e vendite all'ingrosso ed al dettaglio, uniformandosi a tutte quelle misure e regolamenti finanziarii ed amministrativi ai quali vanno od andassero soggetti i sudditi delle men tovate nazioni le più amiche e favorite; in forza di che i sudditi austriaci potranno liberamente appigionare e tener case, magazzini, depositi e botteghe e valersi di quelle prestazioni e del servizio di quegl' interpreti o di altre persone ch'essi stimassero atte al disimpegno de' loro affari e delle loro aziende, il tutto quanto sopra in conformità alle consuetudini locali praticate sinora o da praticarsi in appresso riferentemente ai sudditi dei Governi amici in tutti i siti del Dominio di Tunisi.

Articolo V.

Potranno liberamente i sudditi austriaci importare e trasportare ogni sorta di prodotti o merci in qualunque sito dei Dominii tunisini, con navigli austriaci o altri, e ciò tanto dai paesi austriaci che da ogni

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1856 altro paese estero, come pure fra porto e porto dei suddetti Dominii tunisini, senza essere tenuti a pagare maggiori imposte e dazii soliti a pagarsi dalle nazioni le più amiche e favorite per consimili merci e prodotti.

Articolo VI.

Sarà lecito ai sudditi austriaci di soggiornare e viaggiare in tutte le parti dipendenti dal Governo tunisino a loro pieno piacimento, e saranno anche loro fornite al caso di motivato bisogno delle scorte pe' loro viaggi, e ciò pure in caso che il loro viaggio sia per diporto e potranno liberamente abbandonare il paese, quando credono, trasportando, come lor piace, tutti i loro averi e sostanze senza impedimento alcuno; ma se fra coteste sostanze ed averi vi fossero comprese delle merci soggette a consueti dazii d'estrazione, in tal caso dovranno soddisfarli.

Articolo VII.

Nel caso che il Governo tunisino volesse inibire l'importazione di qualche genere o merce, o vietarne l' esportazione dai suoi Dominii ne sarà dato comunicazione al Console austriaco due mesi avanti di esser messa in vigore.

Articolo VIII.

I bastimenti austriaci avranno la facoltà di approdare, caricare e scaricare tutto o porzione del loro carico in qualunque porto tunisino a ciò destinato a riguardo delle nazione le più amiche e favorite, e di rifugiarsi in caso di temporali o d'inseguimento di nemici, in tutti i porti, rade e lidi del Dominio tunisino che incontrassero, per la loro sicurezza e salvezza, e vi saranno trattati con tutti quei riguardi che vi sono accordati o che vi sarebbero per accordarsi a bastimenti delle nazione le più amiche, tanto circa il pagamento de' diritti quanto alle facilitazione relative a' contemplati carichi e discarichi, nei porti a ciò destinati come sopra, per tutto il tempo della loro stazione negli indicati porti. Oltracciò i Capitani dei navigli austriaci non potranno esser costretti a trattenersi nè quindi e caricare veruna merce od altro articolo appartenente al Governo tunisino od a qualsiasi altro, che a loro volontà; e qualora poi nel loro approdo ne' preaccennati luoghi non eseguissero alcun' operazione commerciale, non pagheranno alcuna tassa o diritto.

Articolo IX.

Le merci importate od esportate con navigli austriaci, e quelle importate od esportate da e per porti austriaci o dirette a sudditi austriaci dimoranti nel Dominio di Tunisi o da questo spedite con qualunque siasi bandiera, non pagheranno alla loro importazione od

esportazione dazii nè diversi nè maggiori di quelli delle nazioni le 1856 più amiche e favorite. Anche le merci che giungessero da qualsivoglia paese e con qualsivoglia bandiera, quand' anche da e di paesi nemici ed in guerra col Governo tunisino, qualora fossero dirette ad un negoziante od altro suddito austriaco qualunque, non pagheranno che il dazio obbligatorio alle nazioni più amiche e favorite senz' altra contribuzione qualunque.

Articolo X.

Le merci trasportate in tempo di guerra fra Potenze estere sopra un bastimento austriaco o tunisino non potranno mai esser sequestrate da alcuna delle Parti contraenti per motivo di ostilità. Istessamente dovranno esser rispettate dalle Parti contraenti le merci trasportate in tempo di guerra fra Potenze estere da un bastimento sotto qualsivoglia altra bandiera, fosse anche quella di un paese nemico, purchè si verifichi che il proprietario o lo speditore od il consegnatario di tali merci fosse un suddito austriaco o tunisino.

Articolo XI.

Ogni naviglio austriacoche avesse la disgrazia (Dio nol voglia) di naufragare o di arenarsi sulle coste del Dominio di Tunisi, riceverà per quanto possibile i più pronti soccorsi ed i viveri de' quali potesse aver bisogno, obbligandosi inoltre il Governo di Tunisi di prendere in una tale occorrenza le più efficaci e necessarie misure per assicurare e garantire le vite delle persone, come pure il carico, le proprietà e gli effetti del naviglio naufragato od arenato, ed in tal caso per rapporto a tutto ciò che in tali circostanze potrebbe concernere ed essere applicabile al rifacimento dei danni causati, agli individui ed agli effetti da predoni, assassini ed altra cotal gente, dopo comprovato e constatato il fatto, saranno esattamente applicati i Trattati esistenti o che potessero esser stipulati in appresso colla nazione la più amica e favorita.

Articolo XII.

Se un bastimento austriaco si trovasse in qualunque porto tunisino ancorato alla portata del cannone de' suoi forti, esso sarà protetto in quanto compatibilmente possibile, e se parimenti fosse inseguito da un naviglio di qualsisia nazione o Governo co' quali l' Austria potesse essere in guerra, il Governo tunisino lo difenderà a proteggerà dall' aversario ed impedirà con ogni mezzo in suo potere, affinchè non ne resti preso o danneggiato, tanto che sarà possibile, senza però che il detto Governo possa rendersi responsabile d'un risultato contrario alla difesa prestata. Lo stessa seguirà in Austria, se un simile caso succedesse a qualche naviglio tunisino.

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Il Governo austriaco potrà stabilire de Cons ii, Vice-Consoli, Agenti consolari ed Interpreti in tutti i luoghi del Dominio tunismo che crederà opportuni e dove fossero stabiliti degli Agenti degli eccelsi Governi amici, per assistervi nei loro bisogni i negozianti, i capitani e marinaj e tutti i sudditi austriaci, sentirne le differenze e deciderle, senza che nessun' Autorità del Paese possa mai impedirneli, ma bensi ogni qualvolta i Consoli, Vice-Consoli, Agenti consolari domandassero ajuto od assistenza da parte delle Autorità locali per fare eseguire le loro decisioni, verrà ad essi immediatamente accordata.

Articolo XIV.

Nascendo delle contestazioni fra un Austriaco ed un Tunisino tanto di natura commerciale che civile (non criminale nè correzionale) verrà da S. A. il Bey definita alla presenza del Console austriaco e colla sua concorrenza, dichiarandosi peranco convenuto che qualunque altra procedura diversa dalla testé contemplata che esistesse attualmente o che in avvenire venisse introdotta nel trattamento rispettivo di qualunque altra nazione, dovrà essere adottata per i sudditi austriaci, senza eccezione, tostochè il Governo austriaco lo richieda.

Articolo XV.

La cognizione dei delitti che venissero commessi da sudditi austriaci sul territorio tunisino, non meno che le contravvenzioni alle leggi di polizia o ad altri regolamenti, sarà devoluta al Console, e la relativa punizione del colpevole avrà luogo per mezzo del suo Console ed in concorrenza con S. A. il Bey, e nel caso che qualche delinquente fuggisse dalla carcere del Consolato o d' altra, il Console non ne sarà responsabile in alcun modo.

Articolo XVI.

I prodotti degli Stati austriaci non saranno assoggettati in tutto il Dominio tunisino ad altri dazii. diritti od usi oltre a quelli che sono stabiliti riguardo ai prodotti degli altri grandi Governi amici. E tutti i privilegi, favori e riguardi che potessero esser accordati ad un altro Governo amico in qualunque luogo della Reggenza a vataggio de' suoi sudditi, loro merci, loro prodotti, commercio e navigazione, o tutt' altre facilitazioni s' intenderanno accordati all' eccelso Governo austriaco senza diminuzione.

Articolo XVII.

Se qualche suddito austriaco venisse a morire in qualsivoglia luogo del territorio tunisino, il Console austriaco o suoi delegati

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