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HARVARD COLLE
SEP 6 1892
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(#17:4)

1.

ITALIE, AFRIQUE DU SUD.

Traité d'amitié et de commerce; signé à la Haye
le 6 octobre 1886 *).

Rac. uff. delle legi del Regno d'Italia, Vol. XC.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Sud-Africana, volendo promuovere e consolidare le relazioni d'amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana ed avendo giudicato conveniente di negoziare, per tal fine, un trattato, hanno nominato per loro plenipotenziarii:

Sua Maestà il Re d'Italia,

il signor conte Enrico Della Croce di Dojola, grande uffiziale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il Re dei Paesi Bassi; e

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Sud-Africana,

il signor Jonkheer Gérard Beelaerts van Blokland, cavaliere dell'Ordine del Leone neerlandese, ministro residente della Repubblica Sud-Africana presso la Germania, la Francia, il Portogallo, ecc., eec.

I quali, dopo ayer scambiati i pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

I sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti avranno gli stessi diritti e non potranno essere assoggettati ad altri carichi che non sieno imposti ai nazionali per tutto ciò che concerne l'esercizio del loro culto religioso, l'esercizio del commercio e dell'industria e la facoltà di acquistare e di possedere beni d'ogni specie e di trasmetterli per vendita, permuta, donazione, nonchè per successione testamentaria e ab intestato, salvo tuttavia, in quest'ultimo caso l'applicazione della loro legge nazionale per tutto ciò che si riferisce alla validità intrinseca delle disposizioni testamentarie ed all'ordine delle successioni.

*) Les ratifications ont été échangées à la Haye le 10 septembre 1888.

In tutti gli altri riguard la condizione personale dei sudditi rispettivi sarà completamente pareggiata a quella dei sudditi della nazione più favorita.

Art. 2.

I prodotti del suolo e dell'industria del Regno d'Italia e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dal detto Regno, godranno, nella Repubblica Sud-Africana, del trattamento applicabile, nelle stesse circostanze, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorito, salva l'eccezione contenuto nel secondo alinea dell'art. 7.

Reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Sud-Africana e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dalla Repubblica godranno, nel Regne d'Italia, del trattamento applicabile, nelle medesime condizioni, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorita.

Il trattamento della nazione più favorita sarà, del pari, accordato reciprocamente, in tutto ciò che si attiene alla esportazione ed al transito.

Art. 3.

Ciascuna delle Parti contraenti, avrà facoltà di nominare consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, i quali risiederanno sul territorio dell'altra, wa prima di entrare in funzione, ogni cousole generale, console o vice-console o agente consolare nominato dovrà ottenere l'exequatur dal Governo del paese, nel quale dovrà esercitare le sue funzioni e clascuna delle Parti contraenti avrà diritto di eccettuare i luoghi, nei quali non le convenisse di amettere simili agenti.

Questa riserva, tuttavia, non sarà applicata ad una delle Alte Parti contraenti senza esserlo egualmente ad ogni altra Potenza.

Art. 4.

Gli agenti diplomatici, consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente, negli Stati dell'altra di tutte le facoltà, esenzioni ed immunità, di cui godono o godranno i funzionari della dessa qualità della nazione più favorita.

Art. 5.

In caso di decesso di un suddito d'una delle due Alte Parti contraenti sul torritorio dell'altra, le autorità locali dovranno immediatamente avvertirne l'agente consolare più vicino, e, reciprocamente, gli agenti consolari, nel caso in cui ne fossero informati pei primi, ne avvertiranno le autorità locali.

Se gli interessati nella successione non sono rappresentati sul luogo da un erede conosciuto ed in pieno possesso dei suoi diritti civili od in qualche altro modo legale, gli agenti avranno, fino a tanto che non sarà stato provveduto a tale rappresentanza, il diritto di fare, per la conser

vazione e l'amministrazione della successione, tutti gli atti che la legge del paese, ove risiedono, permette agli esecutori testamentari od a quelli che rappresentano la successione, e specialmente di porre e di evare i suggelli, di formare l'inventario, di amministrare la successione, in una parola, di prendere tutte le provvisioni necessarie alla tutela degli interessi degli eredi.

L'autorità locale competente sarà avvertita dell'apposizione dei sigilli; essa potrà assistere ed incrociare i suoi, ei i doppi sigilli non potranno essere levati che di comune accordo.

Tuttavia, se l'autorità locale competente dopo essere stata debitamente invitata, non si presenta per la levata dei doppi sigilli, entro quarantott'ore a partire dal ricevimento dell'avviso, l'autorità consolare potrà procedere sola a tale operazione.

Nel caso, in cui dei sudditi del paese o d'una terza Potenza avessero a far valere dei diritti nella successione, o se delle difficoltà insorgessero, specie in seguito ad un qualche reclamo che dia luogo a contestazioni, gli agenti consolari non essendo autorizzati a terminare od a risolvere queste difficoltà, i tribunali del paese, dovranno conoscerne, secondo che loro spetta di provvedere o di giudicarli.

Gli agenti consolari rimetteranno ai tribunali tutti i documenti atti a gettare luce sulla questione.

Essi dovranno eseguire la sentenza pronunziata, se non si interpone appello, e continueranno, di pien diritto, la liquidazione che fosse stata sospesa fino alla conclusione della lite.

Art. 6.

Quando un italiano della Repubblica Sud-Africana ed un suddito della Repubblica in Italia muore in una località dove non trovasi agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti ed alla liquidazione dei beni che avrà lasciato e sarà tenuta a render conto nel più breve termine possibile, del resultato di tale operazione al Consolato più vicino.

Ma, appena l'agente consolare competente si sarà presentato in persona od avrà inviato un delegato sui luoghi l'autorità locale che sarà intervenuta dovrà conformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili ai provvedimenti speciali che ciascuno dei due paesi si riserva di stabilire per iscopo sanitario.

I favori che una delle due parti contraenti avessse accordato o fosse per accordare a Stati o colonie immediatamente confinanti per facilitare il commercio di frontiera, non potranno essere pretesi dall'altra parte, fino a tanto che questi favori sieno ricusati anche a tutti gli Stati o colonie, non limitrofi. Fra questi ultimi si dovrà annoverare anche lo Stato non finitimo, protettore di una colonia, alla quale venissero accordate facilitazioni della specie indicata.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili ai paesi o territori coi quali la Repubblica Sud-Africana forma o formerà una unione doganale.

Art. 9.

Se sorgesse qualche difficoltà in ordine alla interpretazione di questo trattato, le due alte parti centraenti s'impegnano a deferire la questione ad una commissione arbitrale.

Questa commissione si comporrà di un numero eguale d'arbitri scelti dalle alte parti contraenti e d'un arbitro scelto dalla commissione medesima.

Art. 10.

Il presente trattato è concluso per sei anni a partire dallo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nè l'una nè l'altra parte contraente, avesse notificato, un anno avanti la scadenza di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato continuerà ad essere obligatorio fino allo spirare di un anno, dal giorno in cui una delle parti lo avrà denunciato.

Art. 11.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche di esso saranno scambiate al più presto possibile, appena, cioè, le formalità prescritte dalle leggi dei due Stati contraenti saranno state adempiute.

In fede di che i summenzionati plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto in doppio originale all'Aja, addi 6 del mese di ottobre 1886. (L. 8.) E. della Croce. (L. S.) Beelaerts van Blokland.

Protocollo.

I plenipotenziari delle due alte parti contraenti, al momento di firmare il trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana, hanno convenuto di quanto segue:

Avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 4 della convenzione di Londra del 27 febbraio 1884 resta inteso che il trattato sarà ratificato soltanto dopo la sua approvazione espressa o tacita per parte del governo britannico. Tale approvazione sarà comunicata al Governo italiano da quello della Repubblica Sud-Africana.

In fede di che i summenzionati plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto in doppio originale all'Aja, addi 6 del mese di ottobre 1886. (L. S.) E. della Croce. (L. S.) Beelaerts van Blokland.

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